Meno strumenti per opporsi all’espulsione, più incentivi a favorire il rimpatrio: così si svuota in concreto il diritto di difesa.
C’è una domanda che il decreto-legge n. 23/2026 pone, e che il dibattito pubblico ha finora eluso: cosa rimane del diritto di difesa quando lo Stato decide che alcune persone possono essere allontanate più facilmente, più velocemente, con meno possibilità di contestare la propria sorte davanti a un giudice? La risposta che il testo dà — nel testo emendato al Senato e ora all’esame della Camera con scadenza al 25 aprile — è inequivoca: rimane poco. E quel poco viene ulteriormente eroso da un meccanismo che trasforma il difensore in strumento del progetto di rimpatrio.
Non è una lettura allarmistica. È la descrizione di due norme che, lette insieme, disegnano un sistema coerente: da un lato si restringe l’accesso al gratuito patrocinio per chi impugna un provvedimento di espulsione, dall’altro si condiziona il compenso dell’avvocato all’effettivo rimpatrio del proprio assistito. Il cerchio si chiude su una persona che ha sempre meno strumenti per restare e sempre più pressioni per andarsene — incluso il difensore che avrebbe dovuto tutelarla.
Espellere senza essere fermati
L’art. 29 co. 3 del decreto interviene sul gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. La norma introduce limitazioni all’accesso alla difesa a spese dello Stato per i cittadini stranieri che contestano giudizialmente un ordine di allontanamento. È una scelta che colpisce nel punto più fragile dell’intero sistema di garanzie: le procedure di espulsione sono già tra le più rapide, le meno garantite, le più esposte al rischio di errori e di violazioni procedurali. Sono i procedimenti in cui il controllo giurisdizionale sarebbe più necessario — e sono esattamente quelli in cui si decide di renderlo meno accessibile.
Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione vale per tutti, compresi i migranti. Non può essere subordinato né alla nazionalità né alla convenienza politica del momento. La garantisce a tutti, il che significa che rimuovere sistematicamente gli strumenti concreti per esercitarla — il patrocinio gratuito, l’accesso a un difensore competente, il tempo sufficiente per costruire una strategia — equivale a svuotarla di contenuto pur lasciandola formalmente intatta. È la tecnica classica con cui i diritti vengono aboliti senza essere abrogati: si lascia la norma, si eliminano le condizioni per applicarla.
Chi viene colpito non è una categoria astratta. Sono persone che si trovano in una procedura accelerata, spesso senza conoscere la lingua, senza reti di supporto, senza la capacità di orientarsi in un sistema giuridico complesso. Sono persone per le quali il difensore non è un optional ma l’unico punto di contatto reale con le garanzie che l’ordinamento formalmente offre. Togliere o rendere più difficile quel punto di contatto non è una misura di efficienza amministrativa. È una scelta politica precisa: rendere le espulsioni più difficilmente contestabili, e quindi più facili da eseguire.
Il compenso condizionato: quando il difensore lavora per il rimpatrio
L’art. 30 bis completa il quadro con una logica che, una volta capita, non si presta ad alcuna lettura benevola. La norma prevede un meccanismo di compenso per gli avvocati che assistono cittadini stranieri nell’ambito dei programmi di rimpatrio assistito — ma il compenso scatta soltanto se il proprio assistito presenta domanda di rimpatrio volontario e viene effettivamente rimpatriato.
Non si paga la difesa. Si paga il risultato. E il risultato è la partenza.
Esiste una distinzione fondamentale, spesso trascurata nel dibattito, tra l’avvocato che serve lo Stato come istituzione — figura ordinamentale del tutto legittima, presente in ogni amministrazione pubblica — e l’avvocato privato trasformato in esecutore di un indirizzo politico di parte. Il primo difende le posizioni giuridiche dell’ente che rappresenta nel quadro di un sistema di garanzie che vale per tutti. Il secondo, in questo schema, viene pagato per orientare le scelte del proprio cliente nella direzione voluta da una maggioranza parlamentare. Non dallo Stato come istituzione. Da chi, in questo momento, governa lo Stato e ha deciso che i migranti devono partire.
La deontologia forense esiste proprio per impedire questa torsione. L’avvocato deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza, senza che il proprio compenso dipenda dall’esito ottenuto nell’interesse di terzi. Quando invece il compenso dipende da quell’esito — e quell’esito è il rimpatrio — il mandato fiduciario si inverte: il difensore non lavora per il cliente, lavora contro di lui, nell’interesse di chi ha scritto la norma. La persona assistita cessa di essere il soggetto della difesa e diventa il suo oggetto.
La geometria di un progetto
Le due norme non sono incidenti di percorso. Sono i tasselli di un disegno che ha una propria coerenza interna. Si riduce la possibilità di contestare l’espulsione davanti a un giudice. Si crea un incentivo economico perché il difensore convinca il proprio assistito ad andarsene volontariamente. Si costruisce così un percorso a imbuto in cui la resistenza giuridica è scoraggiata a ogni livello — dall’accesso limitato al patrocinio gratuito fino alla presenza di un avvocato il cui interesse economico è allineato con quello del governo e non con quello del cliente.
Il termine remigration, che circola da anni negli ambienti della destra europea per indicare l’obiettivo politico di inversione dei flussi migratori, descrive esattamente questa logica: non gestire la presenza di stranieri sul territorio, ma ridurla attraverso ogni strumento disponibile, inclusi quelli giuridici. Il decreto sicurezza non è una misura emergenziale nata da un’urgenza specifica. È un tassello di quel progetto, tradotto in norme tecniche sufficientemente presentabili da superare il vaglio parlamentare senza troppo rumore.
Il rumore, però, c’è stato. L’Unione delle Camere Penali ha parlato di previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha chiesto l’eliminazione immediata delle norme contestate — e lo ha fatto dopo aver appreso dell’inserimento del CNF nel testo del decreto dal giornale, non da alcuna comunicazione istituzionale: un dettaglio che dice molto sul rapporto di questo governo con le istituzioni che dovrebbe consultare. Anche dalla magistratura sono arrivate posizioni di sconcerto. Quando avvocatura e magistratura convergono nello stesso allarme, di solito c’è una ragione.
Cosa resta del diritto di difesa
La risposta onesta è che resta la forma. Resta l’art. 24 della Costituzione, formalmente intatto. Resta il codice, la procedura, il vocabolario della garanzia. Quello che si smonta è la sostanza: la possibilità concreta, per una persona vulnerabile e senza risorse, di trovare un difensore indipendente, di accedere a un giudice, di contestare una decisione che può cambiare radicalmente la propria vita.
Uno stato di diritto non si misura dalle norme che scrive ma dalle condizioni che crea perché quelle norme siano effettive. Un diritto che esiste sulla carta ma non nella pratica non è un diritto: è una promessa non mantenuta, usata per legittimare un sistema che ha già deciso l’esito prima che il procedimento cominci.
La Camera deve convertire il decreto entro il 25 aprile. Il Parlamento sa cosa significa quella data. Sarebbe utile che lo ricordasse prima di votare.











