La proposta annunciata dal senatore Borghi non è ancora un emendamento, ma solleva interrogativi importanti sul rispetto dei diritti acquisiti e sulla necessità di monitorare con attenzione ogni tentativo di riduzione delle tutele per le unioni civili.
Nei giorni scorsi, durante la discussione sulla legge di bilancio, il senatore della Lega Claudio Borghi ha dichiarato di voler proporre un emendamento per togliere alle coppie unite civilmente il diritto alla pensione di reversibilità. Ha detto: «Se vuoi la reversibilità, ti sposi». Ad oggi non risulta depositato alcun testo in Parlamento. Non si tratta quindi di una norma in esame, ma di un’intenzione politica resa pubblica. Ciò non riduce però la rilevanza del tema, perché i diritti civili non si mettono in discussione solo attraverso leggi approvate: spesso l’inizio del dibattito pubblico è il primo indicatore della direzione che una società può prendere.
L’Italia ha riconosciuto le unioni civili nel 2016. Da allora, secondo i dati ISTAT, ne sono state celebrate poco più di 26.000, con un’età media intorno ai 48 anni. La questione previdenziale non è teorica: riguarda già coppie in una fase avanzata della vita lavorativa. Nonostante questo, l’impatto economico della reversibilità nelle unioni civili è estremamente ridotto. L’INPS stima che i beneficiari complessivi delle pensioni ai superstiti siano circa 1,3 milioni, per una spesa annuale intorno ai 40 miliardi di euro. La quota riconducibile alle unioni civili sarebbe inferiore allo 0,01 per cento, una cifra statisticamente irrilevante. Il valore della discussione non è quindi contabile, ma simbolico: l’idea che un tipo di famiglia possa vedersi tolta una tutela riconosciuta per legge.
La normativa attuale è chiara. La legge 76 del 2016 garantisce alle unioni civili piena equiparazione con il matrimonio anche sul piano previdenziale. La Corte Costituzionale, nelle decisioni come la 138 del 2010, la 170 del 2014 e la 221 del 2015, ha più volte affermato che non può essere creato uno status inferiore per le coppie omosessuali. Il diritto alla reversibilità rientra nella protezione economica della famiglia tutelata dagli articoli 3 e 36 della Costituzione. Modificandolo selettivamente produrrebbe un trattamento discriminatorio difficilmente compatibile con l’ordinamento.
Anche il confronto europeo è chiaro. Ventiquattro Paesi dell’Unione Europea riconoscono piena equiparazione tra matrimonio, unioni civili e matrimoni egualitari in materia di pensioni ai superstiti. L’Italia, con la legge del 2016, si è inserita in questo quadro. Un arretramento normativo significherebbe allontanarsi dagli standard europei oggi consolidati.
È importante considerare il punto essenziale. Anche in assenza di un emendamento depositato, il fatto che un diritto possa essere messo in discussione nel dibattito politico merita attenzione immediata. Le modifiche non arrivano mai all’improvviso: nascono dichiarazioni, segnali, ipotesi che testano la disponibilità dell’opinione pubblica a un cambiamento. Monitorare questi passaggi significa evitare che un’idea marginale diventi, nel tempo, una proposta concreta. Non si tratta di allarmismo, ma di consapevolezza: un quadro di diritti stabili necessita di vigilanza continua, soprattutto quando si parla di tutele che incidono sulla vita quotidiana delle persone, come reversibilità, successioni, congedi o assistenza sanitaria.
Nella discussione aperta da questa dichiarazione, la questione centrale è semplice. Non riguarda i conti pubblici, dove i numeri mostrano l’irrilevanza economica della misura, ma il modello culturale e giuridico che si vuole costruire. La reversibilità non è un beneficio aggiuntivo: deriva dai contributi versati nel corso della vita. Domandarsi se una parte della popolazione possa esserne esclusa significa interrogarsi sul valore che attribuiamo, come Paese, all’uguaglianza delle famiglie davanti alla legge.
ISTAT – Dati sulle unioni civili
https://www.istat.it/it/matrimoni-separazioni-divorzi
INPS – Osservatorio sulle pensioni ai superstiti
https://www.inps.it/dati-e-banche-dati/osservatori-statistici
Legge Cirinnà (Legge 76/2016) – Testo ufficiale
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76
Agenparl – Dichiarazioni di Claudio Borghi sulla reversibilità
https://agenparl.eu/2025/11/10/manovra-borghi-emendamenti-vendere-mes-vale-15-miliardi-proporro-togliere-reversibilita-pensioni-unioni-civili-affitti-brevi-cancelliamo-o-cambiamo-decisamente/










