Quando si vuole cambiare una parte della Costituzione il minimo richiesto sarebbe che le nuove norme siano coerenti tra loro e con quelle che non vengono coinvolte nelle modifiche. Invece, il testo della legge di revisione costituzionale di sette articoli del Titolo IV della seconda parte della Carta Costituzionale è colmo di contraddizioni.

Ecco le sei incongruenze più evidenti.

  • Il Consiglio Superiore della Magistratura viene duplicato: uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri. Una scelta che dai promotori viene ritenuta coerente con la netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, che è in palese contrasto con la composizione dell’Alta Corte Disciplinare, nuovo organismo istituito dalla riforma, dove si ritroveranno insieme giudici e pubblici ministeri.
  • Se le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti devono essere assolutamente divise, non si comprende per quale ragione la riforma introduca la possibilità che il Consiglio Superiore della Magistratura dei giudici possa – per meriti insigni – ammettere alle funzioni giudicanti della Corte di Cassazione anche “appartenenti alla magistratura requirente”.
  • L’Alta Corte Disciplinare esercita la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, escludendo quelli amministrativi, contabili e militari. In questo modo l’Alta Corte si configura come un giudice speciale. Ci si può chiedere quale sia la ragione per trattare in modo diverso i magistrati ordinari da tutti gli altri, tenendo conto che la vigente Costituzione stabilisce che “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali” (art. 102).
  • Il testo di revisione prevede che “contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”. Ma la Costituzione prescrive che “contro le sentenze … è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazioni di legge” (art. 111).
  • Togliendo al Consiglio Superiore della Magistratura la competenza relativa ai provvedimenti disciplinari e lasciando quella relativa ai trasferimenti dei magistrati, di fatto si crea un conflitto di competenze per i trasferimenti d’ufficio, poiché il potere di trasferire spetta ai Consigli Superiori e quello di utilizzare il trasferimento come sanzione spetta all’Alta Corte.
  • Nell’Alta Corte faranno parte “sei magistrati giudicanti e tre requirenti”. Si tratta di una proporzione (2/3 e 1/3) che non rispecchia il numero reale dei giudici e dei pubblici ministeri in servizio (3/4 e 1/4). Nessuno ha spiegato perché la proporzione è stata alterata a favore dei magistrati requirenti e a scapito dei giudicanti.

Di fronte a queste evidenti incongruenze e ad altre scelte irragionevoli (basti ricordare il sorteggio) contenute nel testo di revisione della Costituzione ci si può chiedere se i presentatori (Giorgia Meloni e Carlo Nordio) l’abbiamo davvero scritto, o almeno letto e compreso.

Se non si trattasse della Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia si potrebbe parlare di dilettanti allo sbaraglio. Forse invece queste contraddizioni sono volute, per incuneare scientemente contrasti tra i magistrati e nelle norme costituzionali relative alla magistratura. “Divide et impera”, ci ammonisce la nota locuzione latina.

In ogni caso, non è possibile approvare questa riforma sgangherata della Costituzione. Anche soltanto, come scrisse Dante Alighieri, “per la contradizion che nol consente”.