“I magistrati se sbagliano vengono comunque assolti”. È una frase che viene pronunciata senza che l’autore si preoccupi di dimostrarla. In realtà, i dati ufficiali sui provvedimenti disciplinari proposti e adottati nei confronti dei magistrati inducono ad una valutazione assai diversa.
La Costituzione (art. 107) e le norme vigenti (Decreto Legislativo 109/2006) consentono al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
I dati a disposizione mostrano che le azioni disciplinari sono state avviate dal Ministro in 24 casi nel 2023 (27%) e in 27 nel 2024 (34%). Quelle proposte dal Procuratore sono state 66 nel 2023 (73%) e 53 nel 2024 (66%). Queste percentuali dimostrano come la magistratura di fatto sia più severa del ministero della giustizia nel proporre l’apertura di un procedimento nei confronti dei giudici o dei pubblici ministeri.
La valutazione dei vari casi segnalati e la decisione di stabilire eventuali sanzioni spettano alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Costituzione). In questo caso sono disponili i dati dal febbraio 2023 al dicembre 2025: sono state emesse 199 sentenze, di cui 23 con l’esclusione dal procedimento per decesso o per cessata appartenenza dell’incolpato all’ordine giudiziario. Delle 176 sentenze effettive, sono state comminate 82 condanne (47%) e 94 assoluzioni (53%).
Ovviamente è impossibile entrare nel merito di queste sentenze, ma si conoscono i dati delle impugnazioni. Sia il Procuratore sia il Ministro, oltre al magistrato incolpato, hanno la facoltà di ricorrere in Cassazione qualora ritengano che la sentenza sia ingiusta. La Procura Generale ha impugnato 13 sentenze (7%), mentre il Ministro ne ha impugnate 9 (5%). Quest’ultimo dato dimostra che il Ministro della Giustizia ha condiviso il 95% delle sentenze emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi 3 anni.
A questo punto resta da spiegare perché lo stesso Ministro abbia presentato (insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri) la proposta di revisione costituzionale che prevede di sottrarre l’azione disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura per attribuirla all’Alta Corte disciplinare, che verrebbe istituita se al referendum del 22-23 marzo vincessero i favorevoli.
Occorre notare che l’Alta Corte si differenzia per diversi aspetti dall’attuale Consiglio Superiore. In particolare, attualmente del Consiglio possono fare parte magistrati sia di merito sia di legittimità. Invece, nell’Alta Corte potranno essere sorteggiati e insediati soltanto magistrati di Cassazione.
Questa scelta si pone in contraddizione con quanto stabilisce la Costituzione vigente, che prescrive che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” (Art. 107). Ma soprattutto è evidente il rischio che la mancanza di magistrati di merito in seno all’Alta Corte possa determinare una valutazione oggettivamente parziale dei comportamenti dei magistrati di ogni funzione sottoposti a giudizio disciplinare.
Inoltre, se nell’Alta Corte disciplinare possono essere presenti pubblici ministeri soltanto di Cassazione, si crea un problema almeno di opportunità per le azioni disciplinari promosse dal Procuratore Generale di Cassazione, poiché quest’ultimo di fatto è il “capo” di quei pubblici ministeri. In questo caso la tanto sbandierata terzietà del giudice, su cui insistono i promotori della riforma costituzionale, è finita tranquillamente nel dimenticatoio.
Infine, oggi il Procuratore Generale è tenuto per legge ad affiancare il Ministro della Giustizia nel promuovere l’azione disciplinare, in quanto è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma con l’approvazione della riforma il Procuratore sarà membro di diritto soltanto del Consiglio Superiore dei pubblici ministeri. Di conseguenza non è ragionevole che il Procuratore sia poi anche titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei giudici di fronte all’Alta Corte, poiché si creerebbe un’asimmetria interna all’ordine giudiziario. Perché per i provvedimenti disciplinari la separazione delle carriere non conta più nulla?











