Nell’occasione del 70° anniversario della promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vale davvero la pena, nella temperie di tempi cupi ed inquietanti minacce che attraversiamo, richiamare alcuni dei principi, fondamentali, universali, al cui rispetto e alla cui realizzazione la Dichiarazione ci sollecita.

Approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, appunto il 10 dicembre 1948, con la risoluzione 217 A, la Dichiarazione è un documento importante, che, per quanto di natura non vincolante (si tratta di una risoluzione dell’Assemblea Generale, non del Consiglio di Sicurezza), è assunta ormai come parte integrante del diritto internazionale e come pilastro del diritto internazionale dei diritti umani. Le circostanze storiche dalle quali è maturata, all’indomani delle immani devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, della minacciosa inquietudine della catastrofe nucleare e della eclatante tragedia della Shoah; l’indiscutibile valore morale di cui è dotata; l’eredità lunga, che essa fa propria e supera, delle precedenti dichiarazioni, a partire dalla Declaration of Rights del 1689, dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, dai Quattordici Punti di Wilson, fanno di questa Carta un punto di riferimento cruciale ed essenziale.

Nel 1948, al momento della sua approvazione, tra gli otto Paesi astenuti, anche Unione Sovietica e Jugoslavia si astennero. Molto significative le osservazioni sovietiche: «La dichiarazione non dovrebbe limitarsi ai diritti di cittadinanza formalmente stabiliti e non dovrebbe semplicemente proclamare l’eguaglianza dei diritti umani, ma anche garantire la loro osservanza attraverso strumenti concreti e definiti». Inoltre: «la Dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla questione, di primaria importanza, del diritto di tutte le nazioni all’auto-determinazione» e, in particolare, «all’eguaglianza di tutte le nazioni e di tutti i popoli e al fatto che le differenze di colore, lingua, livello culturale o di sviluppo nazionale non possono giustificare in alcun modo il venire meno del principio della eguaglianza tra le nazioni». Infine: «l’unico limite necessario all’esercizio della libertà è il limite alla propaganda fascista e all’attività fascista. Asserire che la prevenzione della propaganda fascista è impraticabile dal punto di vista del principio della completa libertà è assurdo tanto quanto immaginare di applicare lo stesso principio nei confronti di leggi restrittive riguardo a diversi tipi di attività criminali, assassinii, furti, devastazioni». La esigenza, cioè, della esigibilità dei diritti umani.

La forza della Dichiarazione, oltre che nel confronto tra le nazioni in merito alla redazione di un contenuto universale di tutela dei diritti umani, è anche nei presupposti che ne sono alla base che, allo stesso tempo, individuano il catalogo dei diritti come una esigenza storica e delineano un mondo di cooperazione internazionale. Sin nel Preambolo, infatti, è messo in evidenza che «il riconoscimento della dignità umana e dei diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; […] è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; e […] una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni». L’esigenza di una più stringente tutela giuridica del catalogo dei diritti sarebbe maturata quasi due decenni dopo con l’approvazione, nel 1966, di due Trattati Internazionali: il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Questi cataloghi impegnano le persone e le organizzazioni. La Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata dall’Assemblea Generale con la Risoluzione 53/144, l’8 marzo del 1999, lo afferma esplicitamente: «Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale» (art. 1) e «Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (art. 12). Non a caso è universalmente nota come Dichiarazione dei Difensori dei Diritti Umani.