Attilio Fontana, già sindaco di Varese, candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, in una recente trasmissione radiofonica ha detto: “Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società deve continuare ad esistere  o deve essere cancellata”.

In seguito, per cercare di giustificare le sue parole, Fontana ha dichiarato: “Io ammetto di aver usato un’espressione inopportuna. Dovrebbero cambiare però la Costituzione, perché si parla di razze.”

Il riferimento è ovviamente al primo comma dell’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Durante i lavori dell’Assemblea Costituente in diverse occasioni si è discusso proprio sull’opportunità e sul senso della parola “razza”. Una prima osservazione critica era stata presentata il 15 marzo 1947 da Ferdinando Targetti  del PSIUP: “Siamo tutti d’accordo nella sostanza e la sostanza è che la legge è uguale per tutti e che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. Anche qui evidentemente, in questa specificazione, si sente la condanna del regime nefasto che si caratterizzò nella sua attività criminosa, anche più barbaramente che in qualsiasi altro modo, con la persecuzione razziale; e si è voluto stabilire un principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza. Ma questa parola «razza», suona tanto male, fa pensare più che agli uomini, agli animali. Certo, che se non si cede a certi tristi ricordi e al bisogno di condannare, ogni volta che se ne presenta l’occasione, inumane, odiose distinzioni che nel passato portarono a tante iniquità, basterebbe dire che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, salvo poi colpire la eventuale propaganda antirazziale, annoverandola tra le attività criminose, e dando così vita ad una forma di reato che dovrebbe trovare nel Codice penale una severa sanzione”

Una replica implicita arrivò il 18 marzo da Teresa Mattei del PCI, che intervenne sottolineando la “solenne e necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Questo basterebbe, onorevoli colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione, perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo ha tradito l’Italia”.

Mario Cingolani della DC il 10 aprile 1947 propose di sostituire la parola “razza” con il termine “stirpe”. Ecco la replica di Renzo Laconi del PCI:  “Noi non possiamo accettare questa proposta, perché in questa parte dell’articolo vi è un preciso riferimento a qualche cosa che è realmente accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principî razziali sono stati impiegati come strumento di politica e hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani, in differenti categorie di reprobi e di eletti. Per questa ragione, e cioè per il fatto che questo richiamo alla razza costituisce un richiamo a un fatto storico realmente avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola «razza» debba essere mantenuta”.

A concludere il confronto intervenne Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, con queste parole che registrarono un’approvazione generale: “ Si potrebbe apprezzare la parola «stirpe» e preferirla a quella di «razza», per quanto anche razza abbia un significato e un uso scientifico, oltreché di linguaggio comune. Comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale; ma è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza e alle funeste teoriche fabbricate al riguardo, è per questo che – anche con significato di contingenza storica –  vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze”.

È opportuno segnalare che la parola “razza” è contenuta anche in altre Costituzioni del dopoguerra. La Costituzione tedesca (art. 3) stabilisce che “nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, ecc.”, mentre la Costituzione olandese(art. 1) vieta “ogni discriminazione fondata sulla religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche, la razza, ecc.”. Anche le Costituzioni della Spagna (art. 149) e del Portogallo (art. 13) indicano la “razza” nell’elenco delle categorie per le quali si prescrive un esplicito divieto di discriminazione.

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’art. 2 recita: “A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. Si noti che la “razza” viene posta come prima ragione per la quale non c’è distinzione. Anche nell’art. 16 della Dichiarazione il termine “razza” viene utilizzato: “Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione”.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata nel 2000, afferma che “è vietata ogni forma di discriminazione, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale” (art. 21).

Il costituzionalista Alfonso Celotto, tra gli autori del Commentario alla Costituzione Italiana, alcuni anni fa profeticamente scriveva: “Il divieto di discriminazioni basate sulla razza – particolarmente significativo  come segnale di rottura storico-politico con il regime precedente, ma destinato a tornare di sempre maggior attualità con l’accentuarsi dei fenomeni di immigrazione – non incontra deroghe in altre norme costituzionali, per cui si ritiene che determini un limite di carattere assoluto”.

Nel 2018 l’ex sindaco di Varese ha riaperto una questione fondamentale, che riguarda il senso dell’umanità. Pare del tutto evidente che anche il “significato di contingenza storica” del riferimento alla “razza”, sottolineato nel 1947 da Meuccio Ruini, oggi non sia affatto superato e trovi una clamorosa conferma nelle parole di Attilio Fontana.