C’è chi lo ha ribattezzato “Legge bavaglio” o “Ddl anticritiche”. È il cosiddetto disegno di legge “Antisemitismo”, approvato il 4 marzo scorso al Senato con 105 voti a favore, 24 contrari e 21 astenuti. Hanno votato No il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre i senatori del Partito democratico si sono divisi: 21 astenuti e 6 favorevoli (Valter Verini, Sandra Zampa, Pierferdinando Casini, Graziano Del Rio, Alfredo Bazoli e Filippo Sensi); a favore il centrodestra, Italia Viva, un senatore di Azione e 5 delle Autonomie. La questione al centro delle polemiche si concentra sulla definizione di antisemitismo, ossia quella dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), secondo cui “per antisemitismo si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici”. Ne parliamo con Ugo Giannangeli, avvocato penalista e grande esperto di “questione mediorientale.”
Perché questa definizione viene considerata da molti pericolosa per la democrazia e incostituzionale?
La definizione elaborata dall’Ihra è una definizione meramente operativa, lavorativa, provvisoria, priva di valore legale. Lo afferma lo stesso estensore, l’avvocato Kenneth Stern, che si autodefinisce sionista. Stern sostiene che la definizione, nelle sue intenzioni, doveva servire solo a facilitare la catalogazione degli episodi di antisemitismo. La legge che la recepisce diventa pericolosa per la democrazia in quanto si configura come una legge ad hoc a tutela di un gruppo identitario, in palese contrasto con l’articolo 3 della nostra Costituzione.
Vede il rischio di un’equiparazione sostanziale tra antisemitismo e antisionismo (condiviso quest’ultimo da molti ebrei israeliani e della diaspora)? Ci può spiegare la differenza tra questi due concetti?
L’antisionismo è l’opposizione a un disegno di colonialismo di insediamento che prevede l’espulsione dei nativi con ogni mezzo. Si vedano le molteplici ed esplicite dichiarazioni dei cosiddetti padri fondatori dello Stato di Israele. L’antisemitismo altro non è che una forma di razzismo. Peraltro sarebbe più corretto parlare di anti-ebraismo o antigiudaismo, essendo semiti anche i palestinesi. La modifica accolta in Senato parla di “ripudio di ogni forma di antisemitismo”. Spero quindi che si riferisca anche alla diffusa islamofobia. Temo però che questa mia speranza possa essere vista solo come una battuta.
Quando si parla di “istituzioni della comunità” si può intendere anche il governo: ciò significa che sarà vietato dalla legge criticare per esempio l’esecutivo guidato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità e un’indagine per genocidio della Corte di Giustizia Internazionale?
In Senato sono state introdotte formule tipo ‘ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e associazione’ o anche ‘nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche’. Sembrano però formulette di cautela per ridurre gli evidenti rischi di incostituzionalità della legge per palese contrasto con gli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. È il caso anche di ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo del luglio 2024 ha affermato che è imputabile di complicità con i crimini di Israele non solo chi fornisce concretamente aiuti, ma anche chi non si attiva per – quanto meno – attenuare le conseguenze dei crimini. Il genocidio infatti si deve prevenire prima che reprimere.
Vede rischi per le campagne di boicottaggio di alcuni prodotti e servizi israeliani connessi o complici nella strage dei palestinesi?
Già ora i sionisti assimilano le campagne di boicottaggio dei prodotti e dei servizi israeliani a quelle nazifasciste degli anni ‘30 contro le attività commerciali degli ebrei. A maggior ragione lo faranno dopo l’entrata in vigore della legge. In Germania il 7 novembre 2024 il Bundestag ha inserito tra le manifestazioni di odio anche l’appello al boicottaggio e alle sanzioni contro Israele. Eppure la Corte Europea dei Diritti Umani l’11 giugno 2020 ha sentenziato che l’appello al boicottaggio dei prodotti israeliani è un diritto civile tutelato dall’articolo 10 della Convenzione Europea.
Un altro articolo molto controverso della legge recita così: “Prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete Internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media, nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti”. Anche in questo caso, vista la definizione iniziale di antisemitismo, così ampia e generica, il rischio è che venga considerata ‘odio antisemita’ dagli algoritmi che regolano i social qualsiasi critica al governo israeliano?
Particolare attenzione è riservata alle espressioni di odio sui social. È questo il terreno più minato, dove più è evidente il privilegio inserito a favore dei crimini israeliani. Un esempio banale: se commento con “assassini criminali” la foto di bambini palestinesi uccisi a Gaza rischio di essere definito antisemita; se metto lo stesso commento sotto le foto delle 165 bambine iraniane uccise dagli statunitensi a Minab non corro alcun rischio.
L’articolo 2 propone di “elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado”: non violerebbe la libertà d’insegnamento garantita dall’articolo 33 della Costituzione?
Le linee guida destinate ai docenti violano sicuramente l’articolo 33 della Costituzione sulla libertà di insegnamento. Neppure la circolare Valditara di novembre 2025 recante istruzioni per i dibattiti all’interno delle strutture scolastiche si è spinta a tanto. La circolare richiede competenza dei relatori e la garanzia del contraddittorio. Le linee guida invece entrano nel merito e dettano contenuti.
L’articolo 3, oggetto di emendamento al Senato, prevede addirittura il “diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge”. Con buona pace dell’articolo 17 della nostra Costituzione che prevede il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi e dell’articolo 21 sulla libertà di espressione del pensiero.
L’articolo 3 del testo originario, quello sulle manifestazioni, è stato cassato. Avevano pensato di mantenerlo modificando il concetto di ‘rischio potenziale’ con quello di ‘pericolo concreto’ di manifestazioni antisemite, ma poi hanno ritenuto preferibile escludere del tutto l’articolo. Non credo che lo abbiano fatto per una scelta di apertura democratica. Probabilmente riprenderanno il discorso in un disegno di legge che andrà a sostituire il decreto legge sulla sicurezza che è stato recentemente bocciato ma solo sulla forma, per mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza.
Come funzionerebbe in pratica la nuova legge?
Il testo approvato in Senato ha introdotto due nuovi organismi non previsti dal precedente articolo 2, che rappresentava una sorta di norma in bianco delegando al governo o al Presidente del Consiglio il compito di emanare entro 60 giorni una serie di decreti su temi ben individuati. Col nuovo testo si creano il coordinatore nazionale che elabora una strategia nazionale sull’antisemitismo e un gruppo tecnico di lavoro designato dall’Ihra, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, dai giovani ebrei d’Italia, dal Centro di documentazione ebraica contemporanea e dal Museo della Shoah. Se mi è consentita una battuta osservo che manca solo l’Aipac (American Israel Public Affairs Committee), che però probabilmente provvederà al finanziamento dell’attività del gruppo di lavoro. Infatti l’ultimo articolo precisa che nessun onere economico è previsto per il funzionamento della legge. Il gruppo di lavoro dovrà adottare misure contro il linguaggio d’odio, le linee guida per le scuole e l’università, organizzare corsi di formazione per insegnanti e polizia, nonché campagne informative per la televisione e la stampa. Appare essere una vera e propria task force con la doppia funzione di reprimere da un lato e propagandare dall’altro.
La Legge Mancino numero 205 del 1993 punisce “discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, senza concentrarsi specificamente sugli ebrei ma includendoli. Tra l’altro nella legge si parla anche di slogan e simboli fascisti, che pure ben di rado vengono puniti. Cosa ne pensa?
L’articolo 604 bis del Codice Penale (legge Mancino) era più che sufficiente: punisce la propaganda di istigazione all’odio razziale in generale, con una specifica aggravante per la Shoah in caso di sua minimizzazione o apologia. Appare evidente l’intenzione di introdurre nel nostro ordinamento gli undici indicatori dell’Ihra, come è dimostrato anche dal fatto che sono stati respinti gli emendamenti sulla loro esclusione e sull’adozione della ‘Dichiarazione di Gerusalemme’, nata proprio in contrapposizione alla definizione di Ihra, che contiene cinque esempi di critiche a Israele che non sono considerate antisemite. Non solo, ma esplicitamente riconosce che il movimento BDS svolge un legittimo intervento politico. Si può concludere affermando che la legge introduce una pervasiva attività di controllo e propaganda e sconfina in una militarizzazione culturale e politica.











