In una nota a sua firma, Ermete Ferraro, Presidente del Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR Italia), ha replicato alle contestazioni del competente Servizio del Ministero della difesa nei riguardi della dichiarazione preventiva di obiezione di coscienza inviata da un giovane di Napoli, secondo un modello proposto dallo stesso MIR e diffuso anche dal Comitato Pace e Disarmo Campania nei suoi volantinaggi, rivolti prevalentemente ad informare in merito gli studenti.

Il dirigente dell’Ufficio ministeriale cui era pervenuta la dichiarazione ha infatti replicato che, avendo la Legge n. 226/2004 sospeso la chiamata al servizio militare, non sarebbe possibile dare formalmente seguito ad alcuna comunicazione relativa all’obiezione di coscienza, in quanto con la legge citata sarebbe stata sospesa anche l’opzione per il servizio civile degli obiettori, alternativo a quello militare.

Nella risposta del MIR inviata al Ministero della Difesa – dichiara Ferraroho a mia volta contestato che, secondo l’art. 1928 del vigente Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) il servizio militare obbligatorio può essere ripristinato con semplice Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo “(a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione; (b) se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate”. Il diritto dei cittadini maschi da 18 a 45 anni di dichiararsi obiettori, benché previsto dall’art 2096 dello stesso Codice, rischierebbe però di essere inficiato dalle procedure abbreviate e poco trasparenti previste dalla stessa normativa, poiché il Ministero “in considerazione della situazione urgente e straordinaria, può, in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze” (art. 1948.2)“.

Lo stesso articolo, infatti, prevede esplicitamente che “la chiamata alla leva e la chiamata alle armi sono ordini sottratti all’obbligo di motivazione; per i provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all’articolo 3 della citata legge, la motivazione può avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari ministeriali, e può essere omessa in caso di assoluta indifferibilità e urgenza; c) le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con le esigenze di urgenza o segreto”(art. 1948.4).

È evidente – conclude Ferraro – che, con queste pesanti limitazioni, il diritto di obiettare al servizio militare sarebbe di fatto vanificato, per cui il MIR continuerà a contestare la militarizzazione delle istituzioni educative e ad informare sull’obiezione di coscienza i possibili destinatari di un non improbabile ripristino urgente del servizio militare”.