Importantissima sentenza del Tribunale di Milano, sancita l’illegittimità dei licenziamenti degli Operatori Socio-Sanitari, ribaltato il giudizio delle precedenti sentenze contrarie ai lavoratori.
Non un provvedimento d’urgenza ma prima vera e propria sentenza di merito quindi, una pronuncia definitiva che ha statuito l’illegittimità della sospensione ed il pagamento delle retribuzioni arretrate.

Si può parlare di pronuncia straordinaria perché da una parte ribalta l’andamento delle sentenze precedenti, dall’altra sancisce il principio d’illegittimità sia del licenziamento che della sospensione senza stipendio.
Il giudizio tra l’altro proviene dal più autorevole Tribunale italiano che nel merito ha precisato che la lavoratrice non deve tornare sul posto di lavoro, ma che ha comunque diritto ad essere pagata.

La Sentenza n. 2316/2021 del Tribunale del lavoro di Milano ha definito illegittima la sospensione dal lavoro da parte del datore di lavoro in forza dell’art. 2087 c.c.

Nelle prossime ore la pubblicazione del testo della sentenza.

Pronunciamento particolarmente importante perché inoltre potrà rappresentare sia giurisprudenza del lavoro che orientamento sui futuri dibattimenti relativi alla possibile sospensione sia dei sanitari non vaccinati, come anche del personale scolastico privo di green pass.

In una prima dichiarazione in merito la sentenza, l’avvocato Mauro Sandri si è così espresso:

“Il caso è uno dei primi che si è profilato in termini di sospensione di operatori sanitari; tutti ricorderanno la sentenza di Belluno, quando 5 operatori sanitari OSS vennero sospesi da una cooperativa, fecero il ricorso, persero rovinosamente quel ricorso. Il mainstream amplificò l’esito di quella sentenza arrivando a dire che era inutile fare questi ricorsi contro i provvedimenti di sospensione dei datori dal lavoro. Quella sentenza venne poi purtroppo emulata negativamente da altri tribunali, tra cui: Modena, Verona. Si era creata pertanto una giurisprudenza che riteneva di autorizzare i datori di lavoro privati a sospendere i loro dipendenti anche e indipendentemente dal fatto che successivamente fosse uscita una nuova legge. Io stesso avevo impugnato numerosi provvedimenti e in sede di sospensiva era sempre stata rigettata la mia richiesta di sospendere i provvedimenti di sospensione. Si è questa volta invece discusso la causa nel merito, vale a dire non più con provvedimento provvisorio e la sentenza è stata clamorosamente positiva, perché ha stabilito la illegittimità della sospensione.”

“Questo è un ricorso da lavoro, finalizzato alla reintegra nel posto di lavoro. Perché la sospensione determina l’espulsione del dipendente dal luogo di lavoro. Quindi viene chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento degli stipendi anche arretrati.” – prosegue Sandri.

L’operatrice era stata sospesa lo scorso febbraio, quindi priva di stipendio per tutto questo periodo. Ora è stata reintegrata e avrà un ristoro ampio rispetto a quanto dovuto. La sentenza prevede la restituzione a favore della dipendente, di tutti gli stipendi che non aveva percepito durante tutti questi mesi con gli interessi.
Con un certo entusiasmo l’Avv. Sandri commenta ancora l’esito del ricorso:
“Si pone la parola fine a quello che è stato un arbitrio, consumato fino ad oggi dai datori di lavoro nei confronti dei dipendenti. Questa sentenza costituirà sicuramente un parametro per le future sentenze. Sarà una pietra miliare questo mutamento di indirizzo.”
– “forse è la prima che arriva a ribaltare una narrativa che era stata forse unanime per chi non si voleva vaccinare, è per me un trampolino per ulteriori cause che ho in corso, prime fra tutte quella contro il green-pass che verrà definitivamente cassato”

Sandri si riferisce al ricorso contro il green pass mosso direttamente in sede europea:
“Saranno dedicati nei prossimi giorni comunicazioni al rapporto tra il green-pass europeo e quello italiano. Quest’ultimo  non è altro che la conseguenza diretta del primo. Solo esclusivamente eliminando il green-pass europeo potremmo sperare che i giudici nazionali possano porre un freno anche alla diffusione di quello italiano. Da un punto di vista interpretativo questa sentenza ha un perimetro che è limitato al soggetto che può emanare provvedimenti di sospensione, quindi non è estensibile al di fuori della specifica fattispecie del rapporto di lavoro privato e datore di lavoro in relazione agli obblighi sanitari.”

In relazione all’estensione del green-pass a tutte le categorie del privato in altri settori e in special modo prendendo in esame la pretesa di vaccinazione da parte dei datori di lavoro rivolta ai dipendenti, Sandri aggiunge che:

“Questo principio può essere valorizzato in molte altre situazioni in direzione degli obblighi vaccinali; chiunque, dipendente di una azienda abbia subito una pressione indebita a farsi vaccinare e magari sia stato sospeso per non averlo fatto diviene così oggetto di mobbing.” Subire una forma di pressione o di ricatto in termini di scelta sulla salute della propria persona è a tuti gli effetti ascrivibile a mobbing, ed impugnabile non solo al fine di dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione e licenziamento ma anche per richiedere i danni.

In sintesi “questa sentenza fa capire che difendersi in maniera efficace è assolutamente importante per raggiungere risultati.”

La sentenza infatti dichiara inoltre che questi comportamenti sono illegittimi, rappresentando tale illegittimità una sicura estensione a tutto tondo per moltissime future cause.

“È fondamentale che ci sia la comprensione che comunque malgrado tutto, per eliminare una cattiva legge, l’unica soluzione è una buona sentenza.”

Conclude così Sandri nella sua dichiarazione, invitando in un certo qual modo ad affrontare l’illegittimità di una legge sbagliata oltre che discriminatoria e lesiva della dignità del lavoratore, in sede di tribunale.