Con 202 voti a favore, 141 contro e due astensioni, il Congresso dei deputati spagnolo ha votato giovedì scorso per la regolamentazione e depenalizzazione dell’eutanasia. La Spagna diventa il quarto paese europeo, e uno dei pochi al mondo, a regolamentare la pratica. La legge permetterà alle persone con malattie gravi e incurabili o in condizioni gravi, croniche e invalidanti di chiedere aiuto medico per morire. Entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

È stata finalmente approvata in Spagna la legge che legalizza l’eutanasia in certi casi. In aula erano presenti i parenti di persone che hanno chiesto che questo diritto fosse applicato a loro (come la famiglia di Maribel Tellaetxe o Ángel Hernández che ha ammesso di aver aiutato sua moglie a morire con dignità), e che hanno dovuto aspettare molto tempo per vedere riconosciuta una richiesta sociale a lungo rimandata. Era presente anche il dottor Marcos Hourmann, che è stato rimosso dalla professione medica per aver aiutato una donna anziana in agonia a morire su richiesta della sua famiglia.
Riportiamo il comunicato stampa dello stesso Congresso dei Deputati, che specifica i requisiti e le situazioni che dovranno essere presi in considerazione per poter applicare questa misura.

Il Congresso approva la legge che regola l’eutanasia

La Plenaria del Congresso dei Deputati ha approvato la Legge Organica che regola l’eutanasia con 202 voti a favore, 141 voti contrari e 2 astensioni, dopo aver votato e ratificato le modifiche apportate durante il suo passaggio al Senato, che sono state incorporate nel testo con 198 voti a favore, 142 contrari e 2 astensioni. Entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, ad eccezione dell’articolo 17 che si riferisce alla creazione e alla composizione delle commissioni di garanzia e di valutazione, che entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Questa iniziativa, promossa dal gruppo socialista, introduce l’eutanasia nell’ordinamento giuridico spagnolo come un nuovo diritto individuale, inteso come “l’azione che produce la morte di una persona direttamente e intenzionalmente attraverso un’unica e immediata relazione causa-effetto, su richiesta informata, espressa e ripetuta nel tempo da detta persona, e che si realizza in un contesto di sofferenza dovuta a una malattia incurabile o a una sofferenza che la persona vive come inaccettabile e che non ha potuto essere mitigata da altri mezzi”.

Questa legge riconosce il diritto di qualsiasi persona che soddisfi i requisiti in essa stabiliti di richiedere e ricevere il beneficio dell’assistenza alla morte, revocabile in qualsiasi momento, che sarà inclusa nell’elenco dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale, e che sarà finanziata pubblicamente.

Requisiti

Per ricevere l’assistenza per morire, la persona deve soddisfare tutti i requisiti stabiliti: deve avere la cittadinanza spagnola, essere residente in Spagna da più di dodici mesi, essere maggiorenne, capace e cosciente al momento della domanda; avere ricevuto informazioni scritte sul processo medico e le diverse alternative, come i servizi e i benefici dell’assistenza alla dipendenza; aver fatto due domande volontarie a distanza di almeno quindici giorni di calendario; soffrire di una malattia grave e incurabile o di una condizione grave, cronica e invalidante nei termini stabiliti da questa legge, certificata dal medico responsabile e dare il consenso informato prima di ricevere il beneficio di aiuto alla morte.

Nei casi in cui il medico responsabile certifichi che il paziente non è nel pieno uso delle sue facoltà né può dare un consenso libero, volontario e cosciente per fare le richieste, a condizione che abbia precedentemente firmato un documento di istruzioni preventive, un testamento biologico, indicazioni anticipate o documenti equivalenti legalmente riconosciuti, la fornitura di assistenza a morire può essere facilitata in conformità con le disposizioni di tale documento. Nel caso in cui il paziente abbia nominato un rappresentante in quel documento, tale rappresentante sarà l’interlocutore valido per il medico responsabile.

Commissioni di garanzia e valutazione

Questa legge comprende anche la creazione di una Commissione di Garanzia e Valutazione in ciascuna delle comunità autonome, oltre che nelle città di Ceuta e Melilla. Tra le funzioni di questo organismo c’è quella di “verificare a priori e controllare a posteriori il rispetto della Legge e delle procedure che essa stabilisce”.

La composizione di ogni Commissione di Garanzia e Valutazione è di natura multidisciplinare e avrà un numero minimo di sette membri, tra cui personale medico, infermieristico e legale. Inoltre, tutte le commissioni dovranno essere istituite entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 17 che regola la loro creazione e composizione.

Formazione e obiezione di coscienza

La legge stabilisce che le amministrazioni sanitarie competenti forniscano i meccanismi appropriati per assicurare la massima diffusione della legge tra gli operatori sanitari e il pubblico in generale. Allo stesso modo, diffonderanno tra il personale sanitario le condizioni in essa contemplate al fine del suo corretto utilizzo e della sua conoscenza generale.

D’altra parte, i professionisti della salute direttamente coinvolti nella prestazione dell’aiuto alla morte possono esercitare il loro diritto all’obiezione di coscienza e le amministrazioni sanitarie devono creare un registro di questi professionisti obiettori, che sarà confidenziale.

Emendamenti del Senato

Dopo il suo passaggio al Senato è stato concordato, tra gli altri emendamenti, di introdurre una clausola nella sezione 4 dell’articolo 6, che permette al medico curante del paziente e che presenta la richiesta per la fornitura di aiuto nel morire, di avere accesso al documento delle direttive previe, delle volontà anticipate o di un documento equivalente.

Allo stesso modo, il paragrafo 2 dell’articolo 7 che regola il termine di rifiuto dell’aiuto in caso di morte, viene modificato, stabilendo che il calcolo del termine di presentazione dei reclami contro tale rifiuto deve essere in giorni di calendario.

Infine, è stata anche concordata nella Camera Alta una modifica del paragrafo 3 dell’articolo 8, in modo che il periodo massimo di dieci giorni di calendario che il medico consulente ha per corroborare il rapporto del medico responsabile sia riferito alla seconda domanda per l’aiuto a morire. Inoltre, in questo stesso paragrafo si introduce un periodo massimo di ventiquattro ore per comunicare le conclusioni del medico consulente al paziente.

Traduzione dallo spagnolo di Thomas Schmid. Revisione: Silvia Nocera