A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 31 luglio 2020 tutti i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica, anche se hanno presentato domanda prima della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2020 depositata il 31 luglio 2020, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13 del “decreto sicurezza” (dlgs 113/2018) interpretato nel senso di vietare l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.
A seguito della sentenza “rivivono” le disposizioni in vigore fino al 4 ottobre 2018 e dunque i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica o individualmente nel luogo ove hanno la dimora abituale o a titolo di “convivenza anagrafica” presso la struttura dove sono ospitati.

A poche settimane dalla pubblicazione della sentenza, risulta che alcuni Comuni siano orientati a iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe solo qualora abbiano presentato o ripresentato domanda dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza 5 agosto 2020 e solo con effetto da tale domanda.

Una simile applicazione sarebbe del tutto errata ed ingiusta.

Le sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte trovano applicazione – come ricorda anche la circolare 10/2020 del 14 agosto 2020 del Ministero dell’Interno – a tutte le situazioni “non esaurite”; la situazione di coloro che hanno presentato domanda prima della sentenza e hanno ricevuto un diniego non può assolutamente considerarsi “esaurita” perché gli interessati sono in termini per proporre ricorso avverso il diniego e vedersi così riconosciuto il diritto con decorrenza dalla data della originaria domanda, con tutto ciò che questo comporta in termini di accesso ai diritti sociali e alla cittadinanza.

Una posizione dei Comuni che riconoscesse l’iscrizione solo in caso di domanda successiva al 5 agosto 2020 prolungherebbe gli effetti negativi della violazione della Costituzione e aprirebbe la strada a una inutile moltiplicazione del contenzioso.

ASGI invita pertanto tutti gli uffici anagrafe dei Comuni a revocare in autotutela tutti i provvedimenti di diniego dell’iscrizione anagrafica adottati prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020, riconoscendo l’iscrizione con decorrenza dalla data della domanda.