Con riferimento al dibattito in corso sulla iniziativa dei sindaci circa l’art. 13 del d.l. n., 113/2018, conv. in L. 132/18, che nella interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno vorrebbe impedire l’iscrizione anagrafica ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo,  ASGI ritiene opportuno precisare di avere già in corso iniziative volte a portare davanti alla magistratura la questione con richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale che confidiamo sarà dunque presto chiamata a pronunciarsi sul punto.

Come già  evidenziato, riteniamo infatti che non sussista alcuna ragione giustificatrice – sotto il profilo dell’art. 3 Cost. – di una diversità di trattamento nell’iscrizione anagrafica che colpisce una sola categoria di stranieri legalmente soggiornanti (i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, appunto), violando il principio di parità di trattamento coi cittadini italiani prevista dall’art. 6 d. lgs. n. 286/1998 per gli altri stranieri regolarmente soggiornanti. Tale discriminazione non solo nega ad essi  il diritto di essere parte a pieno titolo di una comunità locale, ma anche rende per loro estremamente difficile l’accesso a quei rapporti privati (si pensi alla assunzione presso un datore di lavoro in assenza del tradizionale documento di riconoscimento sul quale normalmente un datore di lavoro fa affidamento, cioè la carta di identità) e a quei servizi pubblici che sino ad oggi sono stati erogati sulla base della residenza come accertata dalla iscrizione anagrafica.

Ricordiamo anche che a norma dell’art. 5, comma 3, dlgs 142/15 (introdotto proprio dallo stesso art. 13 del medesimo D.L. ) “L’accesso ai servizi comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio“.

Riteniamo pertanto fondamentale invitare i Sindaci, gli assessori comunali e regionali e i ministri  ad emanare immediatamente , nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti possibili utili a consentire la assoluta parità di diritti dei richiedenti asilo, nell’ambito della normativa vigente, e ad impartire istruzioni precise ai propri uffici circa il diritto del richiedente di accedere a tutti i servizi (pubblici e privati) erogabili sul territorio comunale (corsi di formazione, di istruzione, Centro per l’impiego, assistenza sociale, nidi, scuole, banche e quant’altro…), facendo applicare rigorosamente l’art. 5, co. 3 d.lgs 142/2015.

A tre mesi dall’entrata in vigore del decreto e nonostante la chiarezza della disposizione, i richiedenti asilo continuano infatti ad essere ostacolati sia nell’esercizio di molti diritti fondamentali sia anche nell’accesso a servizi essenziali perché, pur nella titolarità di un permesso di soggiorno, sono privi di residenza.

Impedire di fatto l’iscrizione ai centri per l’impiego o l’apertura di un conto in banca o ancora l’iscrizione del figlio alla scuola dell’infanzia o all’asilo nido finisce col diventare una forma di discriminazione ideologica nei confronti dei soli richiedenti asilo che non ha nulla a che vedere con la sicurezza.

ASGI dichiara la propria completa disponibilità a fornire il pieno appoggio e il pieno sostegno a ogni iniziativa – tra cui quelle dei Sindaci di Palermo, Napoli e altri – che conduca ad un profondo ripensamento politico e ad ogni azione, anche giudiziaria, idonea ad abrogare questa o altre norme ingiuste contenute nel “decreto sicurezza” o a farne dichiarare dalla Corte Costituzionale l’illegittimità costituzionale.

 

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