Asgi è intervenuta sabato 3 febbraio 2018 diffidando il Comune di Turbigo a modificare un bando di selezione per l’assunzione di 4 lavoratori a termine per le mansioni di addetto alle affissioni sui manifesti elettorali. Si tratta dello stesso Comune già balzato alle cronache per la recente delibera che aumenta fino al 600% la tassa rifiuti a chi ospita richiedenti asilo.

A seguito della segnalazione del bando a selezione pubblica del comune di Turbigo, finalizzato all’assunzione di quattro lavoratori a termine per le mansioni di addetto alle affissioni sui manifesti elettorali, il Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI ha inviato il 3 febbraio 2018, una lettera invitando l’Amministrazione a modificare i requisiti previsti per la selezione .

Il bando emanato in data 1° febbraio 2018 , nel prevedere solamente il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per i candidati, viola il Dlgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che all’art. 38 consente l’ammissione ai posti di lavoro pubblici ai titolari di protezione internazionale, agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, oltre che ai familiari non comunitari di cittadini dell’Unione.

Stante la evidente violazione di legge ASGI ha diffidato il Comune a modificare immediatamente il bando e posticipare la selezione, già fissata per il giorno 8 febbraio 2018, al fine di dare a tutti gli aventi diritto uguali possibilità di avere corrette informazioni e presentare le candidature.


La lettera inviata al comune di Turbigo

 


Per approfondire

Si riporta l’art. 38 del Dlgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” così come modificato dal 4 settembre 2013 dalla Legge 6 agosto 2013 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”, estendendo l’accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell’Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria.

Tali modifiche erano state rese necessarie per chiudere le procedure d’infrazione per violazione di direttive comunitarie aperte dalla Commissione europea nell’ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.

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Articolo 38

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche’ i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell’Unione europea, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e’ altresi’ stabilita l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.