Il Comitato pubblico contro la tortura in Israele (PCATI), il Centro HaMoked per la difesa dell’individuo, Medici per i diritti umani in Israele (PHRI) e Gisha insieme ai deputati Aida Touma-Sliman, Ayman Odeh e Ahmed Tibi, con Adalah – Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele hanno presentato alla Corte Suprema israeliana la petizione con cui chiedono che la “Legge sulla pena di morte per i terroristi del 2026” venga dichiarata nulla e invalida.
Ieri, 30 marzo 2026, con 62 voti a favore e 48 contrari la Knesset Plenum aveva deliberato il provvedimento che sancisce la pena di morte per impiccagione e si applica principalmente ai palestinesi, sia cittadini israeliani che residenti della Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est.
Oggi, 31 marzo 2026, la Corte Suprema israeliana ha stabilito che entro il 24 maggio 2026 lo Stato deve rispondere alla petizione e alla richiesta di ingiunzione provvisoria.
Con il ricorso, redatto e presentato da Suhad Bishara, direttore, e dall’avvocata Muna Haddad, referenti di Adalah, i firmatari sostengono che la legge rappresenti una completa negazione del diritto alla vita e imponga una punizione crudele e disumana. In specifico:
  • Esecuzione su basi esplicitamente razziste – I ricorrenti sostengono che la legge adotti un approccio simile all’apartheid al diritto fondamentale alla vita. La legge, che prevede la pena di morte per coloro che vengono condannati per “omicidio premeditato” nel contesto del terrorismo, come definito dalla legge israeliana, stabilisce una netta separazione razziale. In Cisgiordania, le modifiche agli ordini militari si applicano esclusivamente alla popolazione palestinese, mentre la modifica al Codice penale israeliano subordina la pena di morte agli atti di omicidio premeditato commessi “con l’intento di negare l’esistenza dello Stato”. Questa formulazione è specificamente concepita per escludere gli autori ebrei israeliani di reati simili e per garantire che la legge venga applicata esclusivamente contro i palestinesi.
  • Violazione del giusto processo e dell’indipendenza giudiziaria – I ricorrenti sostengono che la legge impone una pena di morte pressoché obbligatoria (salvo rarissime eccezioni) ai residenti palestinesi della Cisgiordania, senza consentire alcuna valutazione significativa delle circostanze del reato o delle condizioni personali dell’imputato. In tal modo, la legge priva i giudici della loro indipendenza e discrezionalità, rendendo la pena intrinsecamente arbitraria. Inoltre, permette che le condanne a morte vengano inflitte a maggioranza semplice nei tribunali militari; consente ai tribunali di imporre la pena di morte anche laddove l’accusa non l’abbia richiesta o non vi abbia acconsentito; abolisce l’autorità del comandante militare di mitigare o commutare le pene ed elimina qualsiasi possibilità concreta di grazia; impone un termine eccezionalmente breve di 90 giorni per l’esecuzione della pena di morte, compromettendo gravemente la possibilità di presentare ricorsi o richiedere un nuovo processo; e impone restrizioni all’accesso alla difesa legale e alle visite dei familiari per i condannati a morte.
  • Scopo improprio – Secondo i suoi sostenitori, lo scopo della legge è la deterrenza; tuttavia, i ricorrenti sottolineano che non sono stati presentati fatti a sostegno di tale affermazione. Al contrario, la maggior parte dei funzionari della sicurezza israeliani che sono comparsi davanti alla commissione competente della Knesset ha respinto l’asserzione secondo cui la pena di morte avrebbe un effetto deterrente. Inoltre, esperti accademici – la Prof.ssa Carolyn Hoyle (Professoressa di Criminologia e Direttrice dell’Unità di Ricerca sulla Pena di Morte presso il Centro di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Oxford) e il Prof. Ron Dudai (Professore Associato presso il Dipartimento di Sociologia e Antropologia dell’Università Ben-Gurion e Ricercatore Associato presso l’Unità di Ricerca sulla Pena di Morte dell’Università di Oxford) – sottolineano, in un parere di esperti fornito dai ricorrenti, che non vi sono prove empiriche chiare che dimostrino che la pena di morte scoraggi la criminalità; di fatto, il consenso prevalente tra sociologi e giuristi è decisamente contrario a qualsiasi effetto di questo tipo sui tassi di omicidio. I ricorrenti sostengono inoltre che le dichiarazioni rilasciate dai promotori e dai sostenitori della legge durante l’intero iter legislativo rivelano che il suo vero scopo primario è punitivo, ovvero di rappresaglia o vendetta, piuttosto che di legittima deterrenza.
  • Mancanza di autorità e legislazione di apartheid in Cisgiordania – I ricorrenti sottolineano che la legge non può essere applicata, né direttamente né indirettamente, ai palestinesi residenti in Cisgiordania, in quanto costituiscono una popolazione protetta sotto occupazione. La legge a loro applicabile trae la sua autorità dal Regolamento 43 delle Convenzioni dell’Aia, che funge da norma fondamentale in Cisgiordania in quanto territorio occupato. In base a tale norma, la Knesset non è l’organo legislativo in Cisgiordania e non ha l’autorità di imporre leggi che contrastino con gli interessi della popolazione protetta; in questo ambito, ai palestinesi si applicano il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Internazionale dei Diritti Umani. Tale argomentazione è rafforzata dal fatto che la legge rientra nella definizione di legislazione razzista di apartheid, vietata dal diritto internazionale consuetudinario, dal Diritto Internazionale Umanitario e dal Diritto Internazionale dei Diritti Umani.

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