La domanda sorge spontanea dopo un’analisi del testo della legge di revisione costituzionale presentata da Carlo Nordio e Giorgia Meloni, perché non sono pochi gli errori e le contraddizioni che contiene. Vediamo qualche esempio.

1.Molti sostengono che il punto principale della riforma sia la “separazione delle carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri. Ma nel testo sottoposto a referendum la “separazione” non viene nominata. Nel nuovo articolo 102 si parla di “distinte carriere”, ma già nella vigente Costituzione sta scritto nell’art. 107 che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”. Nella lingua italiana gli aggettivi “distinto” e “separato” hanno significati diversi. Ovviamente possiamo distinguere tra un giudice e un pubblico ministero, ma non è detto che debbano essere separati. La vera differenza semmai è tra “funzioni” e “carriere”. La funzione richiama l’adempimento di un servizio o di un dovere collettivo, mentre la carriera fa pensare ad un percorso professionale individuale.

2.Nel nuovo articolo 105, ad un certo punto si dice: “il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento…”. Ma il Parlamento in seduta comune si riunisce, non si insedia. Sono la Camera e il Senato che si insediano subito dopo le elezioni. Quando ci si pone l’obiettivo di modificare una Costituzione bisognerebbe avere l’umiltà di correggere le bozze prima di pubblicarle, magari facendole leggere a qualcuno che ne capisce.

3.Se venisse approvata la revisione costituzionale i provvedimenti disciplinari verrebbero sottratti al Consiglio Superiore della Magistratura e attribuiti alla competenza della neonata Alta Corte disciplinare. Ma resterebbe vigente l’art. 107 che stabilisce: “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione di ciascun Consiglio Superiore della Magistratura”. Ne consegue che l’Alta Corte disciplinare non potrà prendere alcuni provvedimenti senza il consenso del Consiglio Superiore dei giudici o dei pubblici ministeri. A maggior ragione perché assegnazioni e trasferimenti, in base all’art. 105, restano di competenza “di ciascun Consiglio Superiore della Magistratura”.

4.Un magistrato che sarà oggetto di una sanzione disciplinare da parte dell’Alta Corte disciplinare, stando alla nuova versione dell’art. 105, potrà fare ricorso “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”. Ma questa procedura è in contrasto con l’art. 111 che recita: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione”. L’inserimento in Costituzione di questa palese contraddizione avrebbe come conseguenza l’apertura di numerosi contenziosi, che dovrebbero essere affrontati in sede di Corte Costituzionale.

A fronte di tali incongruenze, sarebbe utile e opportuno che tutti gli elettori bocciassero questa riforma deforme, indipendentemente dal fatto che si condivida o no la sostanza dei contenuti. Perché nel testo di una Costituzione la coerenza logica delle affermazioni è un requisito indispensabile.

Volendo provare a dare una risposta alla domanda iniziale sull’autore della riforma della Costituzione, si profila un sospetto: che sia stato sorteggiato?