1. Cresce l’agitazione nelle stanze del governo. Non hanno più argomenti per contrastare l’avanzata dei No in vista del referendum sulla giustizia ed usano l’arma totale contro i giudici: la detenzione amministrativa dei migranti destinatari di provvedimenti di espulsione. Ogni decisione che non convalida un decreto di trattenimento adottato dal questore viene considerata come un favore fatto ai “clandestini” dalle “toghe politicizzate”, secondo Giorgia Meloni.

L’attività dei giudici dunque sarebbe causa della crescente insicurezza fatta percepire ai cittadini anche attraverso un uso strumentale di fatti di cronaca gravi, che andrebbero considerati però nell’ambito della responsabilità penale personale e nella prospettiva della certezza della pena, piuttosto che come occasione di propaganda.

L’ultimo caso strumentalizzato da Giorgia Meloni in vista del referendum sulla giustizia riguarda un cittadino algerino residente da molti anni in Italia con la famiglia, con una sfilza di precedenti penali, e dunque irregolare, trattenuto nel CPR di Gradisca d’Isonzo, in Friuli, e poi trasferito verso il centro albanese di Gjader, con i polsi legati da fascette di velcro “con la facoltà di toglierle solamente per andare in bagno, in due sole occasioni”, in assenza di un provvedimento scritto e motivato. Con violazione dunque, secondo quanto accertato dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 febbraio scorso, dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 13 e 97 Cost., dalla legge 241/1990 e dall’art. 8 CEDU. Un caso che sarebbe bene conoscere nei dettagli per comprendere quanto sia pericoloso ed invasivo il potere di disinformazione utilizzato dal governo a reti unificate per orientare il consenso dell’opinione pubblica.

2. Le garanzie costituzionali non valgono “fino a un certo punto” a seconda degli interessi politici prevalenti. E per tutti, cittadini e stranieri, vale l’art.3 della Costituzione. Come è scritto nelle aule di giustizia, la legge è uguale per tutti e non può essere applicata dai giudici a seconda delle contingenze elettorali del momento. Questo stabilisce l’art.101 della Costituzione secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo, ma i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Come impone l’articolo 13, pilastro democratico della stessa Costituzione, la libertà personale può essere limitata dalle forze di polizia in assenza di una convalida del giudice in casi particolari previsti dalla legge e per una durata limitata (48 ore), sulla base di un provvedimento scritto da sottoporre al controllo del magistrato (entro ulteriori 48 ore). Questo principio vale a garanzia di tutti, cittadini e stranieri.

Un decreto questorile di trattenimento, o un trasferimento forzato con accompagnamento di polizia da un CPR ad un altro, soprattutto se in territorio straniero, come in Albania, al di fuori dell’Unione europea, rimangono illegittimi, anche se riguardano un pregiudicato, quando si violano le garanzie stabilite dalla legge (art.13 Cost), i diritti di difesa (art.24 Cost.), il diritto alla salute (art.32 cost.), l’art.8 della Cedu (diritto all’unità familiare) e le regole procedurali, che comprendono il diritto all’informazione sulla propria condizione giuridica ed il diritto di comunicare con l’esterno. Altrimenti, se questi diritti fossero negati, ci troveremmo in uno Stato di polizia ed i cittadini non sarebbero certo in una situazione di maggiore sicurezza. Almeno quelli che ancora credono nei valori della democrazia e della separazione dei poteri.

I trasferimenti in Albania da centri di detenzione ubicati in Italia sono ancora privi di basi legali certe, come ha stabilito una consolidata giurisprudenza di merito, che la Cassazione penale non è riuscita a scalfire, e non trovano copertura neppure nei nuovi Regolamenti europei che entreranno in vigore a giugno in attuazione del Piano UE sulla migrazione e l’asilo del 2024.

Sulla detenzione amministrativa nel CPR di Gjader in Albania, e poi sul successivo trasferimento in un CPR in territorio italiano, la Corte di Cassazione ha sollevato dubbi con una questione di costituzionalità adottando l’ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025. Oggetto del dubbio di legittimità costituzionale è la previsione legislativa che, in caso di mancata convalida del trattenimento, stabilisce che il richiedente “permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”, a condizione che il Questore adotti entro 48 ore un nuovo decreto ex art. 6, co. 2. La Corte ravvisa anche violazioni degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla CEDU, al Patto ONU sui diritti civili e politici e alla Carta dei diritti fondamentali UE, quando si mantiene una forma di limitazione della libertà personale “solo per volontà diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica giudiziaria”.

L’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.l. 37/2025, che prevede la prosecuzione del trattenimento amministrativo dopo il trasferimento da un CPR ad un altro, anche in assenza di una ulteriore convalida giurisdizionale, appare dunque irragionevole e discriminatorio in quanto “Consente la limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi già in un CPR […] a differenza di chi sia libero”. Come adesso il governo riprova a consentire nella disciplina del trattenimento amministrativo con una norma, prevista dal nuovo Decreto legge sicurezza, che appare confezionata proprio per salvare l’operatività del centro per i rimpatri (CPR) di Gjader in Albania.

Le forze di governo vogliono vincere il referendum sulla giustizia con le menzogne, ma i fatti sono più forti della loro strumentalizzazione: il “modello Albania” fissato dal Decreto Legge 37/2025, attuativo del Protocollo d’intesa Meloni-Rama, poi convertito nella Legge 75/2025 è fallito, come è certificato dal numero irrisorio di persone effettivamente espulse dopo un transito nei centri di detenzione albanesi, e dalle critiche severe sollevate da diversi organi della giurisdizione che non hanno convalidato i decreti di trattenimento adottati dal questore di Roma.

3. Per rilanciare i trasferimenti verso il CPR di Gjader, ed attuare una mobilità sottratta a qualsiasi controllo di legittimità tra i 10 CPR operativi in Italia, all’evidente scopo di scoraggiare i diritti di difesa e tranciare tutti i rapporti che la persona trattenuta aveva in precedenza con il nucleo familiare, con associazioni umanitarie e con i suoi difensori, il governo cerca adesso di introdurre nuove norme che sottraggano ai magistrati la giurisdizione sulla limitazione della libertà personale dei detenuti all’interno dei centri per i rimpatri, materia sulla quale è intervenuta lo scorso anno la Corte costituzionale con la sentenza 96/2025. In quella occasione la Consulta imponeva al legislatore una precisa individuazione delle modalità del trattenimento amministrativo, e dei diritti di difesa, impegno che non è stato ancora rispettato con il Disegno di legge immigrazione, che dovrebbe essere presentato quanto prima all’esame delle Camere.

Con il nuovo Decreto legge sicurezza approvato come schema di articolato in Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il governo ha previsto espressamente il potenziamento della rete dei centri di detenzione e trasferimenti da un CPR ad un altro in assenza di un provvedimento di convalida del magistrato. Si è pure prevista la possibilità di non procedere all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con la possibilità immediata di trattenimento amministrativo in un CPR, e di accompagnamento forzato in frontiera, senza la necessità di una ulteriore convalida del giudice dopo la violazione del primo ordine di allontanamento adottato dal questore.

Questa modifica all’art.14 del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98 appare di dubbia costituzionalità, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, ma comunque non è ancora entrata in vigore. Si tratta di un complesso normativo frammentato e ancora in fieri che costituisce un ennesimo sotterfugio per nascondere la scarsa operatività dei CPR ubicati in territorio italiano, ridurre l’area del controllo dei giudici sulla libertà personale e per eseguire altre deportazioni in Albania. Dove però i centri di detenzione rimangono quasi vuoti, con costi sempre più elevati, privi di qualsiasi giustificazione politica e contabile. E sarebbe davvero tempo che la Corte dei conti accerti il danno erariale nella gestione dei CPR e dei rimpatri, e tutte le responsabilità che ne derivano.

Gli accordi con i paesi di origine non funzionano, si sta verificando anche in Francia, soprattutto con paesi come l’Algeria, dal quale proveniva l’immigrato sul quale la Meloni ha sollevato il caso mediatico del risarcimento disposto a seguito di una ingiusta detenzione, e dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 1 agosto 2025 il ricorso alla categoria di paese di origine sicuro, ed ai centri in Albania, paese terzo ritenuto “sicuro”, non appare più funzionale a facilitare rimpatri che diano esecuzione ai provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

4. Di fronte al caso mediatico creato da Giorgia Meloni sulla decisione di un giudice di risarcire un migrante illegittimamente detenuto in un CPR, occorre ricordare quanto afferma la Corte costituzionale (sentenza n.105/2001) secondo cui nel caso del trattenimento amministrativo, “anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale. “Né potrebbe dirsi – aggiunge la Consulta- che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti.

Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.

Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell’istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.

Il controllo giurisdizionale sulla libertà personale dei migranti trattenuti nei CPR, e nei luoghi assimilati, anche in occasione di trasferimenti che nel caso dell’Albania assumono i caratteri di deportazioni, rimane dunque un passaggio ineliminabile, come impongono l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e in Italia, gli articoli 3,13 e 24 della Costituzione italiana.

Sarebbe tempo che il governo smetta di utilizzare, a scopo propagandistico, le sentenze dei giudici che non convalidano misure di trattenimento evidentemente illegittime, e in un solo caso ancora isolato hanno stabilito un esiguo risarcimento del danno da ingiusta detenzione, per creare ulteriore allarme sociale e sfruttare a fini elettorali un clima di paura nel paese, di fronte ad un immigrazione che si asserisce “incontrollata”. Una “invasione di massa” o un attacco alla sicurezza collettiva che non si materializzano certo per effetto di singoli provvedimenti del tutto legittimi dell’autorità giudiziaria che in materia di trattenimento amministrativo applica le leggi vigenti tenendo conto della Costituzione, delle Convenzioni internazionali e delle normative dell’Unione europea.

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