1. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti sulle procedure dell’Unione europea per consentire un esame accelerato delle domande di asilo, ma si tratta di domande che dovranno essere processate in territorio europeo. In base al Considerando 65 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, “lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, come regola generale, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro può esaminare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è fatta domanda d’asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della frontiera dello Stato membro interessato, o in altri luoghi designati sul proprio territorio nei quali vi sono strutture adeguate”.

Con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, il Parlamento UE ha modificato il precedente Regolamento procedure (UE) 2024/1348 con l’istituzione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri. Saranno quindi imposte procedure accelerate, non solo in frontiera, per i richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro,  Serbia, Turchia) sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che nel paese non vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno, siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive prese dalle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal paese sia superiore al 20%.

I paesi UE, come già ha fatto l’Italia, potranno designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco UE. E poco importa se questi paesi saranno caratterizzati da luoghi di totale violazione dei diritti umani, come l’inferno di Sfax o le prigioni egiziane nelle quali è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Per il governo italiano e per l’Unione europea, in nome del contrasto dell’immigrazione, anche paesi simili potranno essere definiti come “paesi di origine sicuri”.

Gli eurodeputati hanno inoltre approvato il Regolamento relativo all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, che modifica il Regolamento (UE) sulle procedure di asilo 2024/1348, con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astensioni.

I due Regolamenti costituiscono una modifica regressiva di Regolamenti sulle procedure di asilo non ancora entrati in vigore, varati nel 2024 in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che venivano ritenuti troppo “garantisti” dalla maggioranza che si è formata nel Parlamento europeo, con la saldatura tra i popolari e le destre populiste. Si svuota di fatto non solo la portata effettiva del diritto di asilo, ma si cancellano i diritti fondamentali delle persone che in caso di rimpatrio forzato nel paese di origine, dopo procedure sommarie e senza un esercizio effettivo dei diritti di difesa, perché i ricorsi contro i dinieghi non saranno sospensivi delle espulsioni verso paesi ritenuti sicuri, potranno subire la privazione di tutti i diritti di libertà e persino del diritto alla vita. Lontano dai confini UE, le operazioni di riconsegna operate dalle polizie europee lasceranno prive di qualsiasi tutela persone che, sottratte alla giurisdizione europea, scompariranno nel nulla, non solo in Egitto ed in Tunisia, ma anche negli altri paesi extra UE designati come “sicuri”.

Il vigente diritto dell’Unione europea, nella interpretazione della Corte di giustizia UE “osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione”. La Corte di giustizia ha altresì confermato la possibilità che uno Stato membro dell’Ue stabilisca una lista di Paesi di origine sicuri mediante un atto avente forza di legge, precisando però che va garantito un “accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione (…) sulle quali si fonda tale designazione” e che il giudice ha il potere di valutare se questa rispetti i criteri giuridici previsti dal diritto europeo; nell’effettuare tale valutazione può avvalersi di fonti plurime e diverse da quelle seguite dall’Amministrazione “a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio”. Per questa ragione occorre garantire l’esercizio effettivo dei diritti di difesa e fare emergere la condizione individuale non solo dei richiedenti asilo, ma di tutte le persone che, anche in base alla legislazione nazionale (in Italia ex art. 5.6 del T.U. immigrazione 286/98), dopo l’esecuzione dell’allontanamento forzato, saranno comunque vulnerabili a seguito del rimpatrio.

2. Secondo l’art.61 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro “soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 di tale regolamento”.

La designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, ricorre quando questo paese garantisca una protezione effettiva ed abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese, autorizzate a norma della convenzione. Dunque tale designazione, secondo quanto espressamente previsto, “non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti”.

In ogni caso si deve tenere conto della misura in cui, nel Paese designato come sicuro, è garantita protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti con disposizioni legislative e regolamentari, il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, il rispetto del principio di non-refoulement cui  all’articolo  33  della Convenzione di Ginevra, e un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. Rimane comunque all’autorità giudiziaria nazionale il potere di controllo sul corretto inserimento di un Paese nella lista di Paesi sicuri, quando i criteri di tale valutazione non sono attendibili o esplicitati, o su base meramente personale, come è confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

La Corte ha infatti affermato che il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Sarà quindi importante garantire sempre una effettiva difesa legale e monitorare con team legali qualificati, operatori umanitari, medici e gruppi di rappresentanti parlamentari tutti i luoghi di arrivo e trattenimento dei richiedenti asilo bloccati alle frontiere europee e/o deportati verso paesi terzi.

3. In base al Regolamento UE 2024/1349 “il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”, e gli Stati membri possono imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, “gli Stati
membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE”.

In base a quanto previsto dal Consiglio Affari Interni dell’Unione Europea nel dicembre dello scorso anno, gli Stati membri avrebbero approvato un accordo politico che introduce la possibilità di creare “return hub” (o centri di rimpatrio) in Paesi terzi ritenuti sicuri. La creazione di centri di rimpatrio (hub) al di fuori dell’UE non è dunque ancora contenuta in un atto legislativo immediatamente applicabile, ma dovrà essere oggetto di ulteriori decisioni che dovranno portare all’adozione del nuovo Regolamento sui rimpatri, presumibilmente entro il 2027. Soltanto allora l’Unione europea introdurrà un nuovo sistema comune per i rimpatri, abrogando la vigente Direttiva Rimpatri (dir. 2008/115/CE), e sostituendola con il nuovo Regolamento proposto dalla Commissione Europea all’inizio del 2025 (COM/2025/101 final).

Dopo l’entrata in vigore di questo nuovo Regolamento sui rimpatri, con l’abrogazione della precedente Direttiva 2008/115/CE, si potranno inviare i richiedenti asilo denegati che hanno ricevuto una decisione definitiva di espulsione, anche contestuale al diniego, in un Paese terzo, sulla base di un accordo bilaterale o concluso a livello di UE. Ma rimarranno ancora garanzie giurisdizionali e diritti di difesa che non possono essere cancellati e la stessa Unione europea dovrà esprimersi sui singoli accordi bilaterali, nel tentativo di raggiungere criteri uniformi di negoziazione con i paesi terzi, criteri concordati che oggi appaiono assai lontani, anche per ragioni meramente economiche. A breve termine non sembrano dunque previsti a livello europeo centri di detenzione ubicati all’esterno dell’Unione europea per il trattenimento di persone che hanno fatto richiesta di asilo ad uno Stato membro, alle frontiere esterne o nei luoghi assimilati, ma pur sempre sul territorio di questo Stato, dunque rientrante sotto la giurisdizione dell’Unione europea.

Il modello Albania non ha ancora “vinto” e rimane privo di copertura legale a livello europeo e lo stesso vale per i progetti di legge sul “blocco navale” che il governo Meloni cerca di legittimare con il richiamo alle norme europee. Non si deve confondere la categoria dei Paesi terzi sicuri con il modello dei centri di rimpatrio (return hubs), che l’Italia ha cercato di esternalizzare con il Protocollo Italia-AlbaniaIl “modello Albania”, oltre che ai pochissimi naufraghi richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, che costituiva la previsione originaria, dopo il Decreto Legge 37/2025, poi convertito in Legge 75/2025, si dovrebbe applicare anche ai migranti irregolari le cui domande sono già state respinte e ha come obiettivo il loro rimpatrio, verso un Paese diverso da quello in cui si trova il centro, che di fatto dovrebbe funzionare come una sorta di stazione di transito. Tanto che i pochi rimpatri di persone detenute nel centro di Gjader, lo scorso anno, si sono effettuati dall’Italia e non dall’Albania. La normativa europea sui Paesi terzi sicuriinvece, si applica ai richiedenti asilo e punta alla loro riammissione nel Paese terzo da cui sono transitati, o sulla base di specifici accordi bilaterali o a livello dell’Unione europea. […]

Senza nuovi accordi di riammissione con i paesi terzi e con i paesi di origine, e senza la loro effettiva attuazione, che non è certo all’orizzonte, al di fuori dei rapporti bilaterali già esistenti, il numero delle persone in condizioni di irregolarità effetivamente allontanate dal territorio italiano, ed europeo, non sembra destinato ad aumentare. Magari il ministero dell’interno potrebbe anche smettere di diffondere dati non veritieri sui “successi” conseguiti nell’aumento del numero delle persone destinatarie di un provvedimento di respingimento o di espulsione ed effettivamente rimpatriate.

Se si vorranno “anticipare” singoli aspetti normativi dei nuovi Regolamenti, prima che questi entrino in vigore, se si moltiplicheranno i casi di detenzione informale ed arbitraria in frontiera, e nei luoghi che, con una finzione giuridica, si assimilano alla frontiera (con la finzione di non ingresso nel nuovo Regolamento sullo screening), per i quali l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, saranno altri ricorsi e verranno altre condanne da parte dei Tribunali e delle Corti internazionali. Almeno fino a quando i governi non eserciteranno un totale controllo sulla magistratura, come alcuni oggi vorrebbero imporre in Italia, magari sul modello di quei paesi come la Tunisia o l’Egitto, con i quali si concludono tanto facilmente accordi di riammissione, ma potremmo anche richiamare l’Ungheria, in ambito europeo, in cui il “governo delle migrazioni” e la “difesa dei confini” hanno portato non solo alla cancellazione del diritto di asilo ma anche all’abbattimento dei controlli giurisdizionali, con la negazione delle garanzie dello Stato democratico di diritto non solo per i migranti ma per tutti i cittadini.

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