L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) denuncia il gravissimo attacco alla funzione dell’avvocatura e al diritto di difesa delle persone straniere contenuto nell’emendamento approvato nei giorni scorsi dalla maggioranza di Governo al Senato in sede di approvazione del DDL n. 1818.
L’emendamento n. 30.0.3000, infatti, ha introdotto l’art. 30-bis del DDL, modifi cando l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato/a che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera (“ad esito della partenza dello straniero”).
Proposta, sotto entrambi i profili, inaccettabilmente lesiva dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocatura.
Il collegamento di un compenso non alla attività svolta dal professionista ma al risultato (unidirezionale) raggiunto, è principio certamente lesivo dell’art. 3 legge professionale e, in ogni caso, contrario a basilari regole inerenti la prestazione d’opera intellettuale, la cui remunerazione è collegata all’attività effettivamente svolta e non al risultato conseguito.
Incentivare il raggiungimento di un determinato risultato (presumibilmente in linea con i desiderata della P.A. in questa fase storica, ma non necessariamente con quelli della parte privata) in tale ambito specifi co, inoltre, è particolarmente rischioso ove si consideri che le procedure di rimpatrio volontario assistito, anche qualora svolte con l’ausilio di organismi internazionali, si sono rivelate troppo spesso fallaci e non in grado di operare quella preventiva e necessaria valutazione complessiva della situazione personale e sociale del cittadino straniero volta ad escludere che, dal rimpatrio, possano derivare conseguenze pregiudizievoli sulla vita e la dignità della persona.
Tanto è vero che è proprio il requisito della “volontarietà” del consenso della parte nei rimpatri che, già in passato, è stato oggetto di forti dubbi da parte di organismi internazionali di tutela dei diritti umani quale, ad esempio, l’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (OHCHR).
La gravità di una tale proposta, in ogni caso, è di palmare evidenza ove si consideri che nell’alveo della categoria delle persone straniere non (più) regolari sul territorio nazionale rientrano non solo persone che, in virtù del proprio status giuridico, sono particolarmente “precarie” e vulnerabili, ma addirittura potenziali vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo o altro ancora, oltre che coloro che hanno fatto una prima richiesta di protezione internazionale con esito negativo da parte delle competenti Commissioni territoriali (ovvero di organismi incardinati nel Ministero dell’Interno e presieduti da personale del ruolo prefettizio).
Anche in altre ipotesi, specialmente in vista dell’entrata in vigore del nuovo Patto Ue per l’Immigrazione e l’Asilo e delle norme in materia di minori, il rischio di un mancato o non corretto assessment del rischio di rientro nel Paese di origine della parte può solo essere amplificato dal riconoscimento all’avvocato/a di un compenso fisso da riconoscere solo “ad esito della partenza dello straniero”.
Infine, altrettanto grave è che, in tale procedimento, venga direttamente coinvolto il Consiglio Nazionale Forense, che si renderebbe indirettamente partecipe della determinazione di condotte dei professionisti in potenziale, ma spesso palese, conflitto di interessi con i propri assistiti.
Torino, 20 aprile 2026
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Il Presidente: avv. Lorenzo Trucco











