A partire dal 12 giugno 2026 la vigente disciplina euro-unionale in materia di protezione internazionale dovrebbe essere sostituita dai nuovi Regolamenti approvati in seguito all’adozione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024. Nella maggior parte dei casi i nuovi Regolamenti comporteranno l’abrogazione immediata delle precedenti Direttive, ma gli Stati membri dovranno adottare una serie di provvedimenti legislativi per adeguare la normativa nazionale, tenendo conto dell’efficacia normativa diretta e vincolante dei Regolamenti UE, a differenza delle Direttive che lasciavano un certo ambito di discrezionalità al legislatore interno.
Al momento risulta appena presentato all’esame del Senato, in prima lettura, un articolato disegno di legge(DDL 1869/2026) contenente disposizioni assai eterogenee in materia di trattenimento amministrativo, interdizione dell’ingresso nelle acque territoriali ed allontanamento forzato, che dovrebbe anche dare al governo, attraverso lo strumento della delega legislativa, il potere di attuare con decreti legislativi i Regolamenti di fonte euro-unionale.
Le procedure accelerate in frontiera e la riduzione dei tempi per proporre ricorso, peraltro generalmente privo di effetto sospensivo, potrebbero comportare la violazione sistematica dei diritti di difesa in materie tanto sensibili come la limitazione della libertà personale e successive prassi di respingimento in violazione dell’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. La materia è stata, e rimane oggetto di diverse questioni pregiudiziali ex art.267 del TFUE da parte dei giudici nazionali davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.
Per la Corte di Lussemburgo una normativa nazionale che non garantisce alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, viola il contenuto essenziale del diritto di difesa enunciato dall’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali. Principio ormai consolidato, e confermato anche nel caso di persone provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, da una ulteriore decisione della Corte di giustizia del primo agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli].
In base ai nuovi Regolamenti UE, nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non saranno autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta “finzione di non ingresso”) e potranno essere trattenute in luoghi diversi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale.
Secondo l’art.2 del Regolamento sullo screening, il trattenimento è definito come “il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione”. Il mancato riferimento al diverso concetto di limitazione della libertà personale sembrerebbe escludere la necessità di una convalida giurisdizionale, ma sul punto occorre verificare la vera natura di questa peculiare misura restrittiva, e la sua compatibilità con l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e con l’art.13 della Costituzione italiana.
Molti richiedenti asilo si ritroveranno trattenuti nel corso delle procedure accelerate di frontiera, mentre in base alla finzione giuridica di “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e di respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”.
Malgrado i Regolamenti UE approvati nel 2024 con il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo intaccassero la posizione dei richiedenti asilo sul piano del riconoscimento delle qualifiche di protezione e delle procedure per il riconoscimento del diritto alla protezione, limitando la portata dei sistemi di accoglienza e la libertà di circolazione, alla nuova maggioranza che si è formata su questa materia nel Parlamento europeo, composta da popolari e partiti di estrema destra, è apparsa necessaria, e possibile, quest’anno, l’approvazione di altri due Regolamenti che introducessero norme ancora più restrittive, in vista di una esternalizzazione delle procedure di frontiera e della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo in paesi terzi definiti “sicuri”, anche indipendentemente dal transito precedente o da legami specifici di natura personale.
Si è creato così un quadro normativo europeo del tutto frastagliato, che non può essere compreso, ed applicato, con una lettura verticale dei singoli testi, ma che richiede una ricomposizione orizzontale delle relazioni intercorrenti tra i diversi Regolamenti che a vario titolo appaiono particolarmente mirati più che sulle qualifiche, sulle procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale e sullo status di detenzione, piuttosto che di accoglienza, dei richiedenti asilo.
Il modello Albania, con il suo ineluttabile fallimento, costituisce la cartina di tornasole di una crisi di sistema che non si potrà risolvere riducendo i poteri istruttori dei giudici. Non è affatto scontato che i futuri Regolamenti europei sullo screening e sulle procedure di asilo in frontiera, che diventeranno esecutivi nel giugno 2026, diano copertura alle norme interne sulle procedure accelerate in frontiera attualmente in vigore, e rendano in questo modo possibile l’attuazione del Protocollo Italia-Albania, che presuppone tra l’altro il ricorso automatico alle contestate categorie dei paesi terzi e dei paesi di origine “sicuri”. Categorie che sono in corso di ridefinizione a livello europeo e che dovranno essere valutate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Valutare da parte di un giudice, in sede di ricorso individuale dunque, la sicurezza di un paese di origine designato come “sicuro”, o la legittimità di una procedura di frontiera, non significa interferire con politiche della sicurezza o addirittura con “relazioni internazionali”, in quanto la disapplicazione nel singolo caso della norma interna in contrasto con altra norma di rango superiore stabilita a livello europeo, e per riflesso costituzionale (art.117 Cost.), non implica alcuna conseguenza sulla validità della norma generale, a meno che non intervenga la Corte di Giustizia dell’Unione europea o su un ricorso di legittimità, la Corte Costituzionale.
Al di là dei tentativi, finora falliti, di manomettere l’indipendenza dei magistrati ed il ruolo autonomo degli avvocati difensori, abortito con il famigerato articolo 30 bis dell’ultimo decreto legge sicurezza convertito in legge il 24 aprile scorso, in contemporanea con un ulteriore decreto legge che lo modifica nella norma sui compensi economici in caso di rimpatrio volontario, rimangono dunque centrali l’indipendenza degli organi giurisdizionali ed il ruolo degli avvocati e delle associazioni che difendono i diritti dei richiedenti asilo, ed in genere degli immigrati irregolari.
Alla propaganda sui nuovi provvedimenti legislativi si dovrà rispondere con una informazione trasparente e con una serie di iniziative di difesa legale a rete, che impediscano lo svuotamento sostanziale del diritto di asilo e degli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, dalla normativa dell’Unione europea e dalle Carte internazionali a tutela dei diritti umani.











