Ci sono leggi “sfortunate”, leggi “figlie di un dio minore”, di serie B, che non riusciranno mai a trovare piena applicazione. Anche quando si tratta di normative adottate per dare la possibilità concreta a milioni di persone di vivere, muoversi, studiare e lavorare in condizioni di pari dignità. E’ il caso delle leggi 42/1986 e 104/1992, che hanno previsto i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), quali strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare gli interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Sono stati previsti 40 anni fa, appunto dalla legge 41/1986 e, con la successiva legge 104/1992, ne è stata stabilita l’estensione agli spazi urbani, quale modalità per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. I PEBA, in sostanza, devono rilevare e classificare secondo una scala di priorità le barriere architettoniche presenti su un territorio.
Il piano individua anche le proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere presenti e fare la stima dei costi: oltre ad essere strumenti di monitoraggio, i PEBA illustrano la pianificazione ed il coordinamento sugli interventi per l’accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento. La legge prevede che i Comuni italiani, in quanto amministrazioni pubbliche, se ne debbano dotare. Di norma, l’approvazione del PEBA è oggetto di una delibera del Consiglio comunale ed è contenuto nella sezione dell’Amministrazione trasparente (o come Provvedimento o come strumento di Pianificazione del Governo del Territorio). Nonostante la legge del 1986 imponga un obbligo per le amministrazioni comunali, non tutti i comuni italiani si sono dotati del Piano. L’Associazione Luca Coscioni per saperne di più ha promosso un Osservatorio dei PEBA, a 40 anni dalla legge istitutiva, sui 119 comuni capoluogo di provincia. E’ stato consultato il sito internet con particolare attenzione per la sezione “Amministrazione trasparente” e, in assenza di informazione, è stato promosso, eventualmente, nei confronti dei Comuni un accesso agli atti per conoscere lo stato di attuazione del PEBA stesso.
Dal monitoraggio sui 118 Comuni capoluogo (esclusa Roma, dove la competenza è in capo ai Municipi), al 24 febbraio 2026, emerge che: 43 Comuni (36,4%) hanno approvato un PEBA con delibera di Consiglio comunale, come previsto dalla normativa. Tra le Regioni con più capoluoghi figurano la Toscana (7 comuni su 11), Emilia-Romagna (5 comuni su 10), Lombardia (5 comuni su 12) ed il Piemonte (4 comuni su 8). Milano, Firenze, Venezia, L’Aquila, Potenza, Campobasso e Trento tra i capoluoghi di Regione che rientrano in questo computo; 16 Comuni (13,6%) hanno un PEBA non ancora approvato dal Consiglio o hanno adottato strumenti urbanistici alternativi, non previsti dalla normativa; 25 Comuni (21,2%) risultano in fase di redazione del PEBA; 34 Comuni (28,8%) risultano senza PEBA o con informazioni non reperibili/insufficienti. Tra le Regioni con più capoluoghi in questa categoria, vi sono la Sardegna (7 comuni su 12), la Calabria (4 comuni su 5), la Lombardia (4 capoluoghi su 12) e la Sicilia (4 comuni su 9), mentre tra i capoluoghi figurano Napoli, Bari e Cagliari. Roma, come si diceva, costituisce un caso a parte: l’Associazione ha inoltrato accessi agli atti ai 15 Municipi, ricevendo risposta solo da 4, ma nessuno di essi si è ancora adeguato. Questi dati – già critici nei capoluoghi, che in teoria dispongono di maggiori risorse tecniche e amministrative – indicano una realtà ancora più arretrata nel resto del Paese: “riteniamo ottimisticamente, sottolinea l’Associazione Luca Coscioni, che solo circa il 15% dei Comuni italiani abbia davvero adottato un PEBA, e l’effettiva realizzazione degli interventi previsti rappresenta una criticità ulteriore e ancora largamente irrisolta”.
L’Associazione Luca Coscioni in questi anni nei tribunali ha conquistato un vero e proprio “diritto ai PEBA”, affrontando casi concreti di discriminazione. La giurisprudenza ha chiarito che l’assenza dei PEBA non è una semplice mancanza amministrativa, ma una lesione di diritti. “Possiamo dirlo con chiarezza: grazie alle nostre iniziative, ha sottolineato Alessandro Gerardi, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni e legale che segue le iniziative dell’Associazione sull’accessibilità, si è costruito un vero e proprio diritto ai PEBA, come dimostrano i provvedimenti emessi dai Tribunali, sia in sede civile che amministrativa, con i quali i Comuni di Catania, Santa Marinella e Pomezia, sono stati condannati ad adottare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in tempi certi.” L’Associazione Luca Coscioni invita le cittadine e i cittadini a farsi parte attiva in tutti i Comuni, in un primo momento chiedendo l’accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successivamente valutando anche la possibilità di un ricorso al Tribunale civile ex articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006, che stabilisce “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54).
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