La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro.

Sebbene sia stata divulgata come uno dei punti focali della Riforma Nordio, la separazione delle carriere è solo un punto marginale della riforma. In Italia, come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già esistente.

Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione), in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti colleghi.

Ad oggi i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno, su un totale di circa 9.500 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si possano cambiare ben 7 articoli della Costituzione per impedire a 40 persone all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria.

Nonostante l’inconsistenza della modifica, è interessante ripercorrere la bufala narrativa di chi afferma – oggi – che l’unitarietà dei magistrati era stata voluta dal fascismo, tacciando di incoerenza la sinistra per la sua opposizione alla separazione delle carriere.

iniziamo col dire che le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri in Italia sono unite dal 1865, oltre 60 anni prima dell’avvento del fascismo.

Già nello Stato liberale, l’ordinamento giudiziario del 1865 (Regio Decreto n. 2626) inquadrava giudici e pubblici ministeri come appartenenti allo stesso ordine, sebbene le loro carriere venivano definite “parallele e distinte” tra giudici e pubblici ministeri con possibilità di passaggio tra le funzioni.

Con l’arrivo del fascismo, tutto cambiò. Il regime intervenne soprattutto sul piano politico, puntando a subordinare ogni istituzione allo Stato. L’ascesa di Benito Mussolini si accompagnò fin dall’inizio all’attacco contro le forme di aggregazione sociale: lo squadrismo colpì sindacati, cooperative, case del popolo e organizzazioni democratiche. Questa strategia venne poi tradotta in norme, con la repressione delle associazioni e delle libertà collettive.

In questo clima, nel 1925 l’Associazione Generale Magistrati Italiani (AGMI), antenata dell’attuale ANM, si sciolse per evitare di essere trasformata in un organismo controllato dal governo. Meno di dieci anni dopo, nel 1934, l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista divenne obbligatoria anche per i magistrati.

In questo contesto, comunque, la magistratura non era indipendente, già da prima dell’avvento di Mussolini e delle sue camicie nere. Giudici e pubblici ministeri erano parte dell’apparato statale, funzionari sottoposti al potere del ministro della giustizia.

Se è vero che già nel 1907, il CSM non era un organo autonomo, ma operava sotto il controllo del Guardasigilli, e dunque del governo, è altrettanto vero che il fascismo rafforzò questa impostazione, coerentemente con una concezione autoritaria dello Stato. Se nel 1921 si era introdotta una parziale elettività del CSM, con alcuni dei componenti votati dai magistrati tra i magistrati, appena due anni dopo, nel 1923, il governo fascista da poco insediato ripristinò la nomina governativa di tutti i membri del Consiglio superiore della magistratura (con l’art. 151 del R.D. 2786/1923).

L’ordinamento giudiziario fascista si fonda nella soggezione della magistratura al potere politico. Solo trascurando questo fatto può nascere l’equivoco che oggi alimenta la narrazione del Fronte del Sì secondo cui “l’unità delle carriere sarebbe un’eredità del fascismo”: una bufala che arriva da una lettura estremamente superficiale delle parole del ministro fascista Dino Grandi.

Quando, nel 1941, venne approvata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, il governo fascista quindi non inventò l’unificazione delle carriere, si limitò a conservare la disciplina dell’Italia postunitaria. Gli articoli 4 e 69 del Regio decreto n. 12 del 1941, infatti, rispecchiano gli articoli 6 e 129 del Regio decreto n. 2626 del 1865. La legge sull’ordinamento giudiziario del 1865 li qualificava come funzionari dello Stato, e poneva il pubblico ministero sotto il controllo dell’esecutivo: questo assetto non fu introdotto, né cambiato, dal fascismo con la riforma del 1941. In altre parole, non si tratta di una rottura, ma di una continuità con l’impianto precedente.

Per capire da dove nasce l’equivoco sulle dichiarazioni di Dino Grandi, e sull’attribuzione al fascismo dell’unificazione delle carriere, basta leggere la relazione illustrativa alla legge sull’ordinamento giudiziario, presentata nel 1941. Spiegando il motivo per cui si è scelto di conservare l’unitarietà dell’ordine giudiziario, il ministro Dino Grandi fascista sottolineava infatti come una scelta diversa non sarebbe stata politicamente concepibile, alla luce del superamento “della distinzione, fondamentalmente erronea, tra i poteri dello Stato”.

Il tema centrale, allora, era la separazione delle carriere (cioè una scelta tecnica sul modello processuale), quanto la negazione della separazione dei poteri. Dino Grandi afferma esplicitamente che l’autogoverno della magistratura è incompatibile con lo Stato fascista, perché non possono esistere organi indipendenti dal potere sovrano.

Nel fascismo, nessuno deve poter fermare il governo dalla sua volontà, nemmeno il potere giudiziario, che invece in democrazia è chiamato ad applicare la legge nei confronti di chiunque (governanti compresi). L’eredità del fascismo è il desiderio di controllo politico sulla giustizia. Ed è proprio questo che la Costituzione antifascista ha rifiutato.

Nel 1946, prima ancora della nascita della Repubblica: con il Regio decreto legislativo 511 del 1946 si iniziò a ridurre il potere governativo sulla magistratura e, in particolare, sul pubblico ministero. La modifica è terminologica e decisiva: il pubblico ministero non agì più sotto la “direzione” (un concetto che implica obbedienza) del Ministro ma sotto la sua “vigilanza”.

Il dibattito nell’Assemblea Costituente proseguì nella costruzione dell’indipendenza del potere giudiziario e, più in generale, nel delineare un sistema istituzionale incardinato sulla separazione dei poteri. Nel definire la magistratura come un “ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri”, l’articolo 104 della Carta non si limita quindi alla dichiarazione di principio, ma mira a rendere effettiva questa promessa attraverso l’istituzione di un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che, pur mantenendo lo stesso nome del passato, diverge in maniera determinante dall’esperienza fascista. Non è infatti un organo soggetto al Ministero della Giustizia, ma è un organo autonomo, indipendente dagli altri poteri dello Stato: tutto l’opposto del modello autoritario e corporativista previsto dal fascismo.

 

Per ulteriori info:

Revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura A.S. n. 1353, 30 gennaio 2025: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1443762.pdf