La Giornata Internazionale della Montagna è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2003 e viene celebrata l’11 dicembre.

L’obiettivo di questa giornata è quello di sottolineare l’importanza della montagna per la salute della Terra nonché per il benessere delle persone e far conoscere la varietà delle culture di montagna.
In Italia, il 35% della superficie complessiva del paese, è costituito dalle montagne che, seppur nella loro diversità morfologica e paesaggistica, sono tutte accumunate da una bellezza unica.

L’importanza della montagna, della tutela dei suoi abitanti e delle sue forme di agricoltura ed economia, connotate da diverse sfaccettature che hanno come tratto comune quella che oggi si definirebbe resilienza, ha spinto i padri costituenti a prevedere specifiche tutele.

L’articolo 44, comma 2 della Costituzione, ad esempio, afferma che “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
Si tratta di una direttiva alla quale va subordinata l’attività legislativa statale e regionale che, quindi, non potrebbe predisporre una normativa sfavorevole per queste zone, senza incorrere nel vizio di legittimità costituzionale.
Un riferimento costituzionale che pone al più alto livello l’esigenza di favorire i territori montani, per quanto un simile riferimento giustifica un regime specifico per il governo della montagna.
La portata espansiva dell’art. 44, comma 2 della Costituzione, però, non è mai stata utilizzata appieno – almeno fino ad oggi – e ha per diverso tempo risentito di una concezione debole e passiva a dispetto del territorio montano.
La legge ragionevole è quella che tiene conto dell’ambiente giuridico entro il quale deve muoversi o, meglio, in altri termini, è quella che sotto il profilo della differenziazione legislativa si pone come coerente rispetto ai principi e ai fini costituzionali, e in tal senso la legislazione può e deve prevedere forme di maggiore autonomia per le terre alte.

In particolare, la legge n. 56, risalente al 2014, riconosce in capo alle Province interamente montane e confinanti con Stati esteri comporta una puntuale individuazione di aspetti ordinamentali e funzionali alla specificità montana.

La previsione normativa della specificità montana rispetta un determinato quadro costituzionale, che va dall’art. 44 all’art. 118 della Costituzione, che permette la differenziazione del governo della montagna.

Negli ultimi anni, non solo a livello regionale e locale, il tema della montagna, sta assumendo un ruolo importante anche nell’ambito delle politiche dell’Unione europea.
Infatti, pur non essendo la montagna oggetto di una politica specifica dell’Unione europea, quest’ultima, nel tempo, adotta sempre più politiche settoriali espressamente finalizzate a favorire lo sviluppo delle zone montane.

La montagna rientra nella politica di coesione economica, sociale e territoriale, nell’ambito della quale è previsto che “tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta (…) alle regioni di montagna”, ex art. 174 TFUE, a riprova della maggiore attenzione, rispetto al passato, che l’Unione europea presta a favore della montagna, in linea – senza dubbio – con l’art. 44 della Costituzione.

Risulta fondamentale quindi implementare delle strategie di coesione e di sviluppo economico e sociale ai diversi livelli, locale e regionale, nazionale ed europeo, per condividere in maniera sinergica le questioni cruciali e le modalità con cui affrontarle.

È importante agire contro il rischio dello spopolamento delle zone montane e, per fare ciò, è necessaria una strategia che coinvolga tutte le diverse risorse pubbliche e lo stesso tessuto economico e sociale della montagna. Speriamo quindi che, questa Giornata Internazionale, sia in grado di far riflettere ognuno di noi sull’imprescindibile valenza della montagna per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi e della nostra “Casa comune” nel suo complesso.

(agenzia stampa Interris.it)