1. Un processo sull’accertamento dei fatti o sulla interpretazione dei fatti?

Il 17 dicembre 2021 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna dell’ex Sindaco di Riace Domenico Lucano adottata dal Tribunale di Locri il 30 settembre dello stesso annoCome in altri processi a carico di persone imputate per avere svolto attività di ricerca e salvataggio in mare, il quadro accusatorio iniziale veniva successivamente ampliato attraverso il largo uso di intercettazioni ed anche in occasione del giudizio da parte del collegio si procedeva alla riqualificazione di qualche reato. Non è questa la sede per una specifica analisi dei numerosi capi di imputazione, ma la lettura della alluvionale motivazione della sentenza offre lo spunto per una riflessione critica rispetto al processo ed al rapporto tra le parti ed i giudici, dunque sull’effettiva valenza del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa.

La maggior parte delle considerazioni alla base delle condanne sono tratte da una lettura parziale delle intercettazioni, senza la ricostruzione di un autentico nesso logico. Si tratta di intercettazioni prelevate integralmente dal fascicolo processuale e inserite nel corpo della sentenza, trascritte con dovizia di dettagli, anche di carattere squisitamente personale, ed abilmente segmentate con un continuo ricorso al grassetto per orientare verso una lettura che darebbe per scontata la valutazione negativa. Tutto al fine di dimostrare la condotta preordinata che avrebbe accomunato Mimmo Lucano agli altri coimputati nel reato associativo, e il “ruolo direttivo” che avrebbe avuto l’ex sindaco di Riace. Anche la giurisprudenza citata dai giudici, come fondamento delle tesi che portano alla condanna per i vari reati contestati, risulta riportata per esteso, per pagine e pagine, quasi si potrebbe dire con un mero “copia e incolla” senza che emerga il nesso tra il principio di diritto specifico della sentenza che si richiama e la motivazione addotta sui singoli punti della sentenza di condanna.

Dopo che gli avvocati delle difese hanno presentato i ricorsi in appello, sarebbe necessario, come cittadini e come studiosi, sociologi o giuristi, condividere una riflessione più ampia non solo sui nessi logici e sulle basi giuridiche che caratterizzano le motivazioni e che emergono a fatica dall’enorme testo finale della decisione, oltre 900 pagine, ma anche sulla portata complessiva della vicenda processuale, alla luce delle pene che sono state inflitte e  delle considerazioni di ordine etico e politico che trasudano dalla sentenza di condanna. Se i giudici del Tribunale di Locri tanto hanno insistito su una considerazione “ravvicinata” dei singoli atti contestati a Mimmo Lucano ed agli altri imputati, criticando apertamente le difese per una voluta “lontananza” dai singoli addebiti, non sfugge come proprio loro, nel legare le singole vicende esaminate soltanto con la matrice comune dell’intento “predatorio” di risorse pubbliche attribuito soprattutto al principale imputato, Mimmo Lucano, siano rimasti ben lontani dal dimostrare i vantaggi percepiti dall’ex sindaco e qualsiasi intento associativo in assenza della prova della preordinazione concordata e del conseguimento di indebite utilità o somme di danaro, a vario titolo percepite.

Marco Revelli ha osservato a tale riguardo come “lette le motivazioni (904 pagine), la sensazione di trovarsi di fronte a uno scandalo giudiziario è rafforzata. Non solo un’ingiustizia, ma un capovolgimento kafkiano della realtà: della stessa realtà documentata negli atti processuali ampiamente riprodotti, come se i fatti, nel loro passaggio attraverso il labirinto mentale del giudice, mutassero senso e natura, in una metamorfosi mostruosa che rende i protagonisti irriconoscibili per chiunque li abbia conosciuti, da vicino o da lontano”. Come è stato possibile che in uno Stato di diritto ed alla luce del principio costituzionale della tipicità della sanzione penale (nullum crimennulla poena sine legem) si sia arrivati a tanto? Su questo occorre una riflessione attenta che si estenda al ruolo del giudice penale ed alla funzione stessa del processo penale, che dovrebbero essere mirati all’accertamento di fatti e responsabilità precise, rispetto ai quali si possano esercitare i diritti di difesa. Nella attuazione effettiva dei principi costituzionali e delle garanzie previste dalla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Ha rilevato Livio Pepino come “le sentenze non si valutano in base all’utilità contingente o al gradimento soggettivo ma alla luce della loro conformità ai principi costituzionali, alle regole del diritto e alle risultanze processuali. Ed è proprio questa conformità che manca nel caso di specie”.

Non si può contrapporre dunque, in astratto, il diritto alla giustizia, o subire posizioni moralistiche o meramente ideologiche, ma occorre verificare l’esercizio dei controlli giurisdizionali attraverso i mezzi offerti dall’ordinamento ed in campo penale sulla base del più rigoroso rispetto del principio di legalità, che include anche una considerazione esaustiva di tutte le cause di giustificazione, dei comportamenti astrattamente riferibili a fattispecie di reato. Crediamo in ogni caso che una sentenza penale non possa basarsi sulla demolizione della figura morale dell’imputato, magari con riferimenti espliciti a “cupidigia” o ad “avidità” nel favorire l’arrivo del maggior numero di migranti da accogliere, quando altri enti locali rifiutavano qualunque impegno solidaristico e le regole imposte dal ministero dell’interno, soprattutto a partire dal 2017, portavano a una diversa qualificazione e rendicontazione dei sistemi di accoglienza già noti e sperimentati sui quali, nel corso degli anni, si era costruito il cd. modello Riace. La prospettiva etica di fondo che ha guidato l’azione di Mimmo Lucano era il principio di solidarietà, declinato nelle forme più diverse, ed a volte decisamente innovative, di accoglienza ed integrazione. In contrapposizione alle modifiche normative e regolamentari ed alle procedure burocratiche dei diversi sistemi di accoglienza che ponevano bruscamente un termine all’accoglienza ed ai processi di integrazione già avviati, rispetto ai quali l’ex sindaco osservava, dopo  quanto richiesto dal ministero dell’interno, attraverso le sue diramazioni periferiche, che imponevano l’estromissione dei migranti dopo la scadenza del termine semestrale di accoglienza: io devo avere uno sguardo più alto» (pagg. 180-181).

Osserva lucidamente Marco Revelli, nelle stesse motivazioni della sentenza di condanna, del resto, “si dà atto dell’integrazione virtuosa e solidale che nei primi anni veniva senz’altro praticata su quel territorio, ove si era riusciti mirabilmente a dare dignità e calore a uomini e donne venuti da terre remote, cercando di alleviare i loro percorsi di vita fatti di stenti e dolore” (sic! p. 60); si scrive addirittura che dall’indagine e dalle parole stesse di Lucano è “senz’altro emersa una pura passione che lui ha nutrito per anni per quel mondo nuovo che ha saputo creare, ispirandosi agli ideali utopici della Città del Sole di Tommaso Campanella, che egli ha inteso reinterpretare con un misto di genialità e di intuito politico ‘illuminato’, di cui occorre dargli merito, e che giustamente hanno ricevuto così tanta eco e apprezzamenti internazionali” (p. 96). Ma prima, ad inquadrare l’intero assetto delle motivazioni,  si afferma l’esistenza di “meccanismi illeciti e perversi, fondati sulla cupidigia e sull’avidità, che […] si sono tradotti in forme di vero e proprio ‘arrembaggio’ ai cospicui finanziamenti che arrivavano in quel paesino, che per anni era stato economicamente depresso, tanto da tradursi in una sottrazione sistematica di risorse […], che pure erano destinate a favore di quelle persone più deboli, del cui benessere e della cui integrazione, però, nessuno si interessava più” (p. 61). Il carattere “bipolare” che trasuda dalla sentenza di condanna corrisponde alla nota contrapposizione tra affermazione degli obblighi di soccorso in mare e di accoglienza a terra, sanciti anche dal Diritto internazionale e dal diritto dell’Unione Europea, e le decisioni politiche in queste materie, assunte dal Governo, dal ministero dell’interno e dalle sue diramazioni periferiche.

 

2. Le contestazioni dell’accusa e le decisioni intermedie

Non è facile rinvenire un nesso logico ed argomentativo tra le affermazioni contenute nella parte iniziale delle motivazioni addotte dai giudici nella sentenza di condanna ed i diversi capi di imputazione per i quali sono stati condannati gli imputati “sempre più asserviti ai loro appetiti di natura personale, spesso declinati in chiave politica, e soddisfatti strumentalizzando a loro vantaggio il sistema dell’accoglienza”. Le motivazioni sembrano anticipare piuttosto il giudizio su base collettiva per orientare il lettore nella valutazione delle responsabilità personali dei singoli imputati, accomunando le diverse posizioni processuali sotto una chiave di condanna che si spinge sul terreno della morale, osservandosi ab initio da parte del collegio giudicante come “emergerà un quadro per nulla rassicurante e a tinte fosche”; dopo che il processo “ha messo in luce meccanismi illeciti e perversi, fondati sulla cupidigia e sull’avidità”.

Il principale bersaglio del processo appare evidentemente Mimmo Lucano, come emerge dal passaggio delle motivazioni dove i giudici nella contestazione dell’associazione a delinquere (pag. 717 ss.), definiscono l’ex Sindaco come dominus” dell’associazione a delinquere, colui che “impartiva direttive vincolanti, quasi di stampo militare, a tutti coloro che avevano aderito alla realizzazione del suo progetto illecito”. Come ha rilevato Sergio Bontempelli, la situazione che si ricava dall’ingente fascicolo processuale, letto nella sua interezza, è ben diversa in quanto “l’arrivo di così ingenti risorse aveva portato ricchezza nel piccolo borgo calabrese, ma non tutti condividevano i principi e le idealità di Lucano: dalle intercettazioni emergono spesso conflitti tra l’ex Sindaco e alcuni abitanti di Riace che sembravano interessati unicamente a «fare cassa» con i soldi dell’accoglienza. In alcuni momenti Lucano manifesta sfiducia anche nei confronti di alcuni suoi collaboratori, che gli paiono dediti più al proprio tornaconto personale che all’impresa politica complessiva”.

Il processo Xenia si svolgeva nei confronti di 27 persone e si contestavano ben 22 capi d’accusa. Tra questi, a carico di Mimmo Lucano, si contestavano numerosi reati che è importante ricordare, per verificare quanto poi nella sentenza di condanna, e nelle motivazioni addotte, i giudici si siano attenuti alla precisa portata dei reati contestati, o non abbiano piuttosto integrato il quadro accusatorio con propri elementi di intuizione o di mero pregiudizio sulla base di valutazioni personali sui singoli imputati. Questo vale con particolare riferimento ai profili di vantaggio economico o di altra natura che gli imputati avrebbero ricavato dalla commissione dei fatti contestati, o altri vantaggi indebiti degli enti protagonisti del modello di accoglienza decentrata “Riace”, vantaggi di cui non si rinvengono convincenti elementi probatori.

Il reato “cornice” più grave contestato a Mimmo Lucano ed a altri imputati è l’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. per essersi associato assieme ad altri “anche in tempi diversi, allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio)”, come se si fosse “orientato” in questo modo l’esercizio della funzione pubblica degli uffici del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR, CAS e MSNA e per l’affidamento dei servizi da espletare nell’ambito del Comune di Riace, verso il soddisfacimento degli indebiti ed illeciti interessi patrimoniali delle associazioni e cooperative (enti gestori dei progetti SPRAR, CAS e MSNA), con durevole divisione di compiti e ruoli.

Come rileva Giulia Mentasti, con riferimento al dispositivo della sentenza di condanna in primo grado, “i giudici hanno quasi raddoppiato le richieste sanzionatorie avanzate dalla procura” (la pena prospettata, infatti, era di sette anni e undici mesi di reclusione). Il Tribunale ha deciso di ripartire in due distinti filoni i reati di cui Lucano è stato ritenuto responsabile duplicando i disegni criminosi e, di fatto, aumentando la pena finale. La duplicazione dei vincoli di continuazione ha avuto come effetto ovvio e immediato la duplicazione delle pene base. Nel primo filone, infatti, il reato-base è il peculato (pena da 4 a 10 anni), al quale si aggiungono gli altri sedici reati avvinti dalla continuazione (tra cui associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che portano a una pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione. Il reato più grave del secondo filone, invece, è l’abuso di ufficio (pena da 1 a 3 anni), al quale si aggiungono altri cinque reati (tra cui falso in certificato) che innalzano la pena sino 2 anni e 10 mesi. Secondo Luigi Ferrajoli “Nel caso specifico non è stato fatto valere il vincolo della continuazione tra reati e ciò ha comportato il fatto che le pene per ciascun illecito siano state sommate. Ma al di là degli aspetti tecnici, la cosa più grave è che questo tipo di decisioni rischiano di produrre un consenso di massa nei confronti della disumanità quando, invece, uno dei principi fondanti di una democrazia è il rispetto reciproco, la solidarietà.” 

A nessuno degli imputati sono state riconosciute né le circostanze attenuanti generiche né altre attenuanti. La discrezionalità esercitata dai giudici appare costantemente orientata a raggiungere il massimo delle pene previste dall’ordinamento per i reati contestati, secondo un preciso filone ricostruttivo. Al punto che appaiono scomparire le ipotesi di reato che sono state cancellate da decisioni di proscioglimento.

Mimmo Lucano è stato assolto dalle accuse di concussione (art. 317 c.p.) e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 t.u.imm.), che pure avevano caratterizzato con grande clamore mediatico l’avvio del Processo Xenia, con l’arresto eseguito il 2 ottobre del 2018. Già  con l’ordinanza del 26 settembre 2018 il GIP di Locri aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per le imputazioni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, concussione, malversazione a danno dello Stato e associazione a delinquere. La Corte di  Cassazione aveva poi annullato con rinvio l’ordinanza cautelare del 16 ottobre 2018 con riguardo a due profili: la sussistenza dei gravi indizi del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (mancavano, in sostanza, i “comportamenti fraudolenti” nell’assegnazione dei servizi) e la effettiva consistenza ed intensità delle esigenze cautelari.

Non può non sorprendere come a fronte di una articolata attività delle difese, che più volte avevano chiesto senza ottenere l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, i giudici del Tribunale di Locri giungano a rilevare “il silenzio degli imputati” con la notazione che “Si tratta solo di alcune domande più impellenti […] che questo Collegio avrebbe voluto formulare, dovendosi prendere atto del suo e degli altri legittimi, quanto ostinati silenzi, che potranno essere riempiti solo dall’eco delle loro stesse parole che si traggono delle varie intercettazioni, che hanno purtroppo tratteggiato un mondo privo di idealità, soggiogato da calcoli politici, dalla sete di potere e da diffusa avidità”. Come se il Collegio avesse inteso assumere la posizione della pubblica accusa, con una grave alterazione delle regole del contraddittorio e del giusto processo. L’entità delle condanne finali, che in qualche caso si avvicinano al doppio delle pene richieste dalla Procura, conferma questa sovrapposizione tra pubblica accusa e collegio giudicante.

 

versione integrale su ADIF