Sui social, “specchio” della società, e nelle piazze la tensione che si respira sul green pass è molto elevata, ecco perché è importante fare chiarezza

La polarizzazione sta diventando sempre più radicale, il fastidio della maggioranza degli italiani che si è vaccinata sta montando sempre di più.

Si leggono diverse dichiarazioni sul green pass sulle quali occorre fare un’operazione di debunking (verifica sulla veridicità dell’informazione), perché in taluni casi tratta di vere e proprie fake news.

Alcune affermano che il green pass sarebbe illecito, perché contravverrebbe al “paragrafo” n.36 (qualcuno lo chiama molto impropriamente “articolo”)  del regolamento UE 21 giugno 2021, il regolamento che disciplina appunto il green pass.

Cos’è un regolamento europeo? E’ una normativa vincolante, che gli Stati membri sono obbligati a far rispettare, una legge quindi che ha gerarchia superiore alle leggi nazionali.

Il regolamento UE sul green pass è strutturato dal punto di vista formale, quindi dal punto di vista della stesura, come qualunque documento legislativo, anche in questo regolamento c’è una parte introduttiva che riporta una serie “notizie” su altre fonti giuridiche e/o criteri ispiratori della normativa.

In questa parte introduttiva chiamata “preambolo” vengono quindi elencati quelli che in gergo si chiamano i “visto” e i “considerando” che non hanno funzione normativa, la parte normativa è quella che attiene alla parte del documento chiamata “articolato”.

“L’Articolo”o “paragrafo” 36 a cui si fa riferimento attiene alla parte denominata preambolo, è quindi un considerando, non attiene all’articolato.

Per la redazione dei testi normativi esiste peraltro un manuale: https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/IT-guida-pratica-alla-redazione-di-testi-legislativi.pdf

La parte normativa vera e propria del regolamento UE sul green pass consta di 17 articoli.

Sarebbe quindi superfluo, dal punto di vista dell’illiceità del green pass parlare del “famoso” considerando 36 del regolamento.

Eppure è importante fare un altro tipo di analisi: considerare che un regolamento europeo, vincolante, che dev’essere applicato come base normativa in tutti i suoi articoli dagli Stati membri, sia illecito in se stesso, è un ragionamento che desta diversi interrogativi.

Il considerando 36 dichiara semplicemente che lo spirito del regolamento non considera il green pass come strumento che vincola all’obbligatorietà vaccinale e non considera la vaccinazione un pre-requisito per la libera circolazione, che però dev’essere subordinata alla tutela della salute pubblica (art. 1,  del regolamento, questo sì vincolante), motivo fondante dell’istituzione del green pass.

Tutto ciò vuol semplicemente dire che, come sancito nell’art.3 e come quindi avviene, anche chi è guarito da una pregressa infezione, o è in possesso di tampone negativo, gode a pieno titolo del green pass: per avere il green pass, quindi, non occorre necessariamente essere vaccinati.

Inoltre l’art. 11, anche questo vincolante, prevede che uno Stato membro abbia facoltà di imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, fatti salvi alcuni pre-requisiti per poterle attuare.

Quindi: il green pass è discriminante? Certo, come lo è, ad esempio, la patente di guida: se ce l’hai puoi guidare la macchina se non ce l’hai no.

E’ discriminante verso chi non si vaccina? No, perché il green pass non viene erogato esclusivamente alle persone vaccinate, quindi il considerando n.36 non è, ovviamente, contraddetto.

Il green pass può piacere o non piacere, ma ove si parli di organi di stampa, la notizia dovrebbe essere accurata e verificata.

Dovrebbe essere questa la differenza tra un’organo di stampa e le dichiarazioni roboanti fatte dai politici: all’informazione spetta in primo luogo l’onere della verifica.

Quindi laddove sussistano articoli scritti sulla base di notizie false e/o presupposti inesistenti, questi non dovrebbero essere pubblicati, un organo di stampa non è un blog personale.