Il green pass è legale? discriminatorio? L’obbligo vaccinale è legale? Cosa dice l’Europa?

Il collega Poli parla in questo articolo della risoluzione n. 2361 del Consiglio europeo.

Innanzitutto: cos’è una risoluzione del Consiglio europeo?

Le risoluzioni del Consiglio definiscono di solito i lavori futuri previsti in uno specifico settore di attività. Sono prive di effetti giuridici ma possono invitare la Commissione a presentare una proposta o ad adottare ulteriori misure. Se la risoluzione riguarda un settore non interamente di competenza dell’UE, assume la forma di “risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri”.

La risoluzione 2361 come da testo quindi pone le basi per lavori successivi facendo considerazioni etiche, legali e pratiche sui vaccini Covid-19, che Poli chiama “sostanza sperimentale”.

Essendo considerazioni anche etiche certamente occorre esaminarle con attenzione.

Certamente il testo è molto legato al periodo di pubblicazione: a gennaio del 2021 le vaccinazioni erano agli inizi, in Italia venivano vaccinati il personale e i volontari che operano in ambito sanitario.

La risoluzione pone diversi aspetti indubbiamente etici: certamente non ultimo il fatto il fatto che tutti, anche i Paesi poveri abbiano accesso ai vaccini, parla infatti di supporto all’UNICEF per la distribuzione del vaccino ai più bisognosi.

Al punto 7.5.2 la risoluzione pone come argomento di discussione l’utilizzo dei certificati vaccinali, pensandoli solo come destinati ad un controllo sull’efficacia vaccinale (studi epidemiologici), o sul controllo degli effetti indesiderati (farmacovigilanza), non quindi a scopi di prevenzione dei contagi.

Facciamo un’esempio, la limitazione del fumo nei luoghi pubblici/comuni al chiuso: certamente sarebbe più che illiberale impedire per legge alle persone di fumare, diverso è impedire alle persone che fumano di nuocere agli altri col fumo passivo, ovvero la normativa interviene laddove il fumatore sia un pericolo per l’altrui salute.

E’ discriminatorio che una persona non possa entrare in un ristorante mentre un’altra sì? Certamente può esserlo: lo è se per esempio non posso entrare per un diverso colore di pelle; se non posso entrare perché ho una sigaretta accesa lo è? Certamente su questo siamo tutti d’accordo, non lo è, infatti sul divieto di fumo nei luoghi pubblici/comuni, non c’è stata alcuna protesta.

Il problema col Covid è evidente: se sono positivo non posso “spegnere” il virus quando entro in un luogo pubblico/comune al chiuso.

Certamente su questo punto ci sono piani diversi, ad esempio i luoghi di lavoro: un conto è andare o no al chiuso al ristorante, altro conto sono i luoghi di lavoro e qui l’aspetto certamente si complica: del ristorante al chiuso ne possiamo fare a meno, del lavoro no.

In realtà proprio il punto 7.5.2 di questa risoluzione, è stato superato dal Regolamento UE 953 del 14 giugno 2021 che sancisce e norma l’utilizzo del certificato vaccinale (green pass) a scopo di prevenzione dei contagi.

Lo scopo del green pass è quindi la possibilità di limitare le restrizioni imposte dalla prevenzione del contagio a coloro che non sono un pericolo per la diffusione del virus.

Il documento è certamente molto articolato, ne pubblichiamo un brevissimo estratto:

Il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica.

Non sarebbe quindi discriminante per chi “non è contagioso” sottostare alle stesse restrizioni di chi lo può essere?

La carica batterica che eventualmente sviluppa una persona vaccinata (che abbia risposto al vaccino, i non responders vengono calcolati intorno al 5%) è, allo stato attuale, valutata come abbastanza bassa anche in caso di sviluppo dell’infezione, il che implica che in un luogo chiuso frequentato solo da persone immunizzate, la trasmissibilità non sia un problema: non dimentichiamo però che anche chi non è vaccinato, e ha un tampone negativo, secondo il green pass ha le stesse prerogative di chi è immunizzato.

Poli afferma che la risoluzione 2361 “stabilisce che il vaccino contro il Covid non può essere obbligatorio” e questo non è vero per un semplice motivo: una risoluzione non può “stabilire” nulla del genere, il collega sembra confondere un’esortazione alla corretta (sacrosanta) informazione sul vaccino (punto 7.3.1 della risoluzione) e quindi anche sull’attuale non obbligatorietà, con un principio vincolante, che non è affatto prerogativa di una risoluzione.

L’Europa infatti non ha emanato né regolamenti e né direttive, strumenti vincolanti per gli Stati membri, riguardo alla non obbligatorietà vaccinale ed è estremamente improbabile che lo faccia a meno di un consenso degli Stati membri.

L’obbligatorietà del vaccino è illegale in Italia?

L’art. 32 della Costituzione Italiana dice:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Quindi per l’ordinamento italiano il vaccino obbligatorio è contemplato, a patto che si faccia una legge.

Ma green pass e vaccino obbligatorio: sono etici?

La salute è un diritto fondamentale?

E’ etico che io possa essere un pericolo per la salute altrui?

E’ etico che uno Stato non agisca a tutela della salute collettiva?

I vaccini, che stanno dando indubbiamente risultati notevoli, sono comunque soggetti ad autorizzazione europea condizionata: vedremo quali saranno le decisioni in futuro, anche in base ai dati.