Estratto della lettera aperta al Governo Britannico da parte di avvocati internazionali.

Vi scriviamo in veste di funzionari e accademici di legge per esprimere le nostre preoccupazioni collettive in merito alle violazioni dei diritti umani fondamentali, civili e politici del Sig. Julian Assange, e del precedente che la sua persecuzione sta creando.

Vi chiediamo di agire in accordo con le leggi nazionali ed internazionali, dei diritti umani e dello stato di diritto nel porre fine al processo di estradizione in corso e di garantire al Sig. Assange la sua libertà, libertà dalle torture, detenzione arbitraria, dalla deprivazione della libertà e dalle persecuzioni politiche.

A) L’ILLEGALITA’ DEL PROCESSO DI ESTRADIZIONE VERSO GLI STATI UNITI

L’estradizione del Sig.Assange dalla Gran Bretagna negli Stati Uniti sarebbe illegale per le seguenti motivazioni:

a) Rischio di essere soggetto ad un processo farsa negli Stati Uniti

L’estradizione sarebbe illegale perché fallirebbe nell’assicurare al Sig. Assange la protezione dei suoi diritti fondamentali.

Il modello di trattato di estradizione delle Nazioni Unite proibisce l’estradizione se la persona non ha ricevuto, o non riceverebbe, la minima garanzia nei procedimenti criminali, come attestato nell’Articolo 14 della Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici (CIDCP).

b) La natura politica dell’offesa proibisce l’estradizione

Il trattato tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per l’estradizione, la quale provvede le basi della richiesta di estradizione, proibisce specificatamente l’estradizione per reati politici come afferma l’Art 4(1).

Inoltre, esiste un vasto consenso internazionale per la quale i reati di natura politica non dovrebbero essere base per una estradizione. ix Questo viene riflesso all’interno degli Art. 3 della Convenzione europea per l’estradizione del 1957, Art. 3 del CEDU, Art. 3(a) del modello di trattato di estradizione delle Nazioni Unite, la Constituzione dell’Interpol e ogni singolo trattato di estradizione ratificato dagli Stati Uniti per più di un centenario.

c) Rischio di torture ed altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti negli Stati Uniti

Il relatore speciale dell’ONU per la tortura ed altri trattamenti inumani e degradanti, il Professor Nils Melzer, ha espresso con certezza che, qualora il Sig. Assange venisse estradato negli Stati Uniti, egli verrà esposto a torture o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti.
Preoccupazioni simili sono state rese note anche dal Gruppo lavorativo dell’ONU sulle Detenzioni Arbitrarie, inoltre Amnesty International ha recentemente espresso nuovamente le proprie preoccupazioni in merito all’inaccettabile rischio di maltrattamento.

Come garantito nel principio di non-respingimento, non è permesso l’estradizione di un soggetto in un Paese dove ci sono sostanziali prove nel credere che egli sarà soggetto a torture. Questo principio è garantito dalla Convenzione dell’ONU del 1951 relativa allo status dei rifugiati, precisamente Art. 33(1) dalla quale non sono permesse deroghe. Sono inoltre rilevanti gli Art. 3(1) della Dichiarazione dell’ONU sull’asilo territoriale, Art. 3 dalla Convenzione dell’ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CCT),
l’Art. 2 della Risoluzione sull’asilo a persone in pericolo di persecuzione, adottato dal Consiglio
dei Ministri del Consiglio Europeo nel 1967. Essendo un’obbligazione che nasce dalla proibizione della tortura, il principio di non-respingimento in questo caso è assoluto ed assume il carattere perentorio di una norma di diritto internazionale.

Il Sig. Assange, il quale è stato accettato come rifugiato politico dal Governo Ecuadoriano dato che la paura di persecuzione politica e di torture negli Stati Uniti era stata riconosciuta come legittima, avrebbe dovuto chiaramente essere stato tutelato per questo principio, in primis dal Governo Ecuadoriano e successivamente dal Governo Britannico. L’Ecuador ha violato le sue obbligazioni in favore dei diritti umani, rescindendo sommariamente l’asilo del Sig. Assange, in diretta contraddizione della “Tradizione di asilo dell’America Latina” xiv e il parere consultivo OC-25/18 del 30 maggio 2018 da parte della Corte dei Diritti Umani Inter-Americana, il quale afferma il principio di non-respingimento in casi in cui il soggetto entri in ambasciate per protezione. xv L’entrata della polizia britannica all’interno dell’Ambasciata Ecuadoriana e il successivo arresto del Sig. Assange erano basate su una revoca illegale della nazionalità e dello status da rifugiato, e possono essere rettificati dalla Gran Bretagna solamente adempiendo al suo dovere di proteggere il principio di non-respingimento negando l’estradizione agli Stati Uniti.

B) LE VIOLAZIONI DELLA LIBERTA’ DI STAMPA E DEL DIRITTO DI SAPERE

I capi d’accusa 1-17 dell’atto d’accusa portati avanti grazie allo Espionage Act violano la libertà d’espressione, la libertà di stampa e del diritto di sapere. Queste accuse presentano attività standard e necessarie del giornalismo investigativo come pratiche criminali. Queste pratiche includono indicare la disponibilità nel ricevere informazioni, indicare quali informazioni sono d’interesse, incoraggiare l’approvvigionamento di informazioni, la ricezione di informazioni con lo scopo di pubblicarle ed infine la pubblicazione delle informazioni per l’interesse pubblico.

L’estradizione sulla base del capo d’accusa metterebbe in serio pericolo la libertà di stampa, un pilastro fondamentale nelle democrazie europee come attesta l’Art. 10 del CEDU.

L’estradizione negli Stati Uniti di un giornalista e pubblicista, per aver condotto attività giornalistiche mentre era in Europa, creerebbe un pericolosissimo precedente per la extra-territorialità delle leggi che riguardano i segreti di stato e “inviterebbe altri Paesi a fare lo stesso, danneggiando severamente l’abilità di giornalisti, pubblicisti e organizzazioni per i diritti umani di rivelare informazioni riguardanti seri problemi internazionali in maniera sicura.”

C) LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI NON ESSERE TORTURATO, IL DIRITTO
ALLA SALUTE E IL DIRITTO ALLA VITA
Il Relatore dell’ONU per la tortura ha comunicato, e continua a comunicare, sul trattamento riservato al Sig. Assange come parte del suo mandato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nelle date del 9 e 10 Maggio 2019, il Prof. Melzer insieme a due esperti in medicina, specializzati nell’esaminare potenziali vittime di tortura o altri trattamenti maliziosi, sono andati a visitare il Sig. Assange nella Prigione di Sua Maestà Belmarsh (“HMP Belmarsh”). Il gruppo ha rivelato che il Sig. Assange mostrava “tutti i sintomi tipici di una prolungata esposizione a tortura psicologica, inclusi casi di stress estremo, ansia cronica e intensi traumi psicologici.” xxiv Il Relatore dell’ONU ha concluso che “Il Sig. Assange è stato deliberatamente esposto, per un periodi di molti anni, a forme severe di trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti in una maniera persistente e progressiva, gli effetti di queste pratiche possono essere descritte solamente come tortura psicologica”. Il Relatore dell’ONU per la tortura ha condannato “nella maniera più assoluta la deliberata, coordinata e prolungata natura degli abusi inflitti”, e caratterizza il fallimento del Governo Britannico e degli altri Governi coinvolti nella protezione dei diritti umani e della dignità del Sig. Assange come “nel migliore dei casi compiacenza e nel peggiore dei casi complicità”

Vorremmo ricordare al Governo Britannico:

• Del suo dovere di proteggere il diritto alla vita del Sig. Assange, il quale è un dirittoinalienabile di ogni essere umano sancito all’interno degli Art.6 dell’CIDCP, Art. 2 del CEDU e Art. 2 del UK Human Righst Act (Legge dei diritti umani)
• Che il divieto di tortura fa parte del diritto consuetudinario internazionale e costituisce Ius cogens. Il divieto è assoluto e pertanto inderogabile in qualsiasi circostanza, inclusa la guerra, emergenza pubblica o minaccia terroristica. Inoltre esso è stato sancito all’interno degli Art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (DUDU), Art. 7 e 10 del CIDCP, CCT, e nell’Art. 3 del CEDU.
• Della sua obbligazione incondizionata, sancita nell’Art. 12 del CCT, nell’assicurare che le sue autorità competenti procedano ad una rapida e imparziale indagine sui casi di tortura, punto in cui esso ha finora fallito.
• Che è uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui costituzione afferma:”Il godimento dello standard di salute più alto ottenibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzioni di […]orientamento politico […] tutti dovrebbero avere accesso ai servizi sanitari di cui hanno bisogno, dove e quandone hanno bisogno”.

Noi chiediamo al Governo Britannico di intraprendere provvedimenti immediati nel cessare le torture inflitte al Sig. Assange, di terminarne l’illegittima ed arbitraria detenzione e di permettergli l’accesso a diagnosi e cure indipendenti in un ospedale appropriato. Il fatto che i dottori, le cui preoccupazioni precedenti sono state ignorate, debbano chiedere ai Governi, tramite il Lancet, di terminare le torture e la negligenza medica ai danni del Sig. Assange è estremamente preoccupante.

D) VIOLAZIONI DEL DIRITTO A GIUSTO PROCESSO

Noi condanniamo la negazione del diritto a giusto processo del Sig. Assange nelle corti britanniche. Questo diritto è stato violato nei seguenti casi:

a) Conflitti di interesse giudiziari

E’ dimostrato che il Giudice Distrettuale Superiore (Corte dei Magistrati), Emma Arbuthnot, la quale in veste di Magistrato Capo presiede il processo di estradizione del Sig. Assange, ha legami economici con individui e istituzioni le cui malefatte sono state esposte da Wikileaks,l’organizzazione fondata dal Sig. Assange. Questo evidente conflitto d’interessi però non è stato divulgato dal Giudice Distrettuale Superiore. Il Giudice Distrettuale Superiore Arbuthnot non si è ritirata dall’incarico e le è stato permesso di emanare sentenze a scapito del Sig. Assange, nonostante la mancanza di imparzialità ed indipendenza giuridica. Il Giudice Distrettuale (Corte dei Magistrati) Michael Snow ha inoltre mostrato pregiudizi e una mancata professionalità partecipando alla diffamazione del carattere del Sig. Assange, etichettando il pluri-premiato giornalista e candidato al Nobel per la Pace come un “narcisista che non riesce a superare i suoi egoistici interessi” in risposta, ironicamente, alle preoccupazioni della difesa sui pregiudizi nello svolgimento del processo.

b) Disparità delle Armi

Al Sig. Assange sono stati negati il tempo e la facoltà di preparare la sua difesa, in violazione del principio di Parità delle Armi, il quale è inerente alla presunzione d’innocenza e allo Stato di Diritto.

c) La negata abilità dell’imputato di seguire propriamente le udienze e di dirigere il suo team legale

Il Sig. Assange e i suoi avvocati hanno ripetutamente informato la Corte della sua inabilità nel seguire propriamente le udienze, di consultarsi con i suoi avvocati in confidenza e di istruirli nella presentazione della sua difesa, dal momento che gli è stata negata l’autorizzazione di sedersi insieme ai suoi avvocati ed è stato collocato invece all’interno di una scatola di vetro antiproiettile.

d) Il rifiuto nell’affrontare il maltrattamento dell’imputato

Gli avvocati del Sig. Assange hanno informato la Corte che in un singolo giorno, il 22 febbraio, le autorità carcerarie hanno ammanettato l’imputato 11 volte, lo hanno spostato in 5 celle differenti, lo hanno perquisito nudo 2 volte e gli hanno confiscato i suoi documenti legali privilegiati. Il Giudice Distrettuale Vanessa Baraitser, sebbene presenziasse l’udienza, si è esplicitamente rifiutata di intervenire contro le autorità carcerarie sostenendo che lei non ha nessuna giurisdizione sulle sue condizioni all’interno della prigione. Questo trattamento oppressivo è stato giustamente condannato dall’Ordine Internazionale degli Avvocati dell’Istituto per i Diritti Umani. La Dottoressa Anne Ramberg ha definito questa situazione “una seria compromissione del giusto processo e dello stato di diritto”. Inoltre, psichiatri e psicologi internazionali hanno citato questi avvenimenti come ulteriori prove di tortura psicologica.

Ricordiamo al Governo Britannico che il diritto ad un giusto processo è il pilastro della democrazia e dello Stato di Diritto. È un diritto dell’uomo sancito all’interno degli Art. 10 del DUDU, Art. 14 del CIDCP, Art. 6 del CEDU, Art. 6 del HRA. Queste disposizioni, insieme a comuni norme in vigore da molto tempo, impongono un giusto e pubblico processo presenziato da un tribunale indipendente ed imparziale, la presunzione d’innocenza fino a prova contraria, il diritto di essere informato rapidamente ed in dettaglio sulla natura e la causa dei capi d’accusa, il diritto di ricevere tempo e risorse adeguate per la propria difesa e il diritto di avere l’abilità di comunicare con i propri avvocati.

Per tutte queste ragioni chiediamo rispettosamente che il Governo Britannico cessi il processo di estradizione del Sig. Assange negli Stati Uniti e garantisca il suo immediato rilascio.

Cordiali saluti,

Lawyers for Assange
(Avvocati per Assange)
www.LawyersforAssange.org/it/