Rilanciamo questo prezioso contributo redatto da Giorgio Bisagna, avvocato cassazionista del Foro di Palermo, in merito al Dl sicurezza, con il quale è prevista l’introduzione della figura dell’«avvocato collaborazionista», ovvero di quei legali che assisteranno i cittadini stranieri nel programma di rimpatrio volontario_
Faccio l’avvocato da 31 anni e sono stato tra i primi a Palermo ad occuparmi di diritto dell’Immigrazione. Questo settore del diritto nel 1995 si può dire che non esisteva, quantomeno a livello di produzione normativa. Esistevano principalmente circolari, prassi e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Le cose cominciarono a cambiare nel 1998 con l’introduzione del testo unico sull’immigrazione il decreto legislativo 286/1998.
E anche per noi avvocati il mondo cambia, perché ci troviamo di fronte a un sistema giuridico misto che unisce istituti del diritto penale,del diritto processuale penale, del diritto civile e del diritto amministrativo e,soprattutto, introduce un istituto finora sconosciuto nel nostro ordinamento giuridico, la detenzione amministrativa.
Per la prima volta viene stabilito che un soggetto, ancorché non abbia commesso reati, ma solo perché si trova in una condizione di irregolarità amministrativa (perché non ha un permesso di soggiorno o comunque è irregolare sul territorio dello Stato) possa essere espulso coattivamente dal territorio dello Stato e, ove ciò non possa farsi immediatamente, essere trattenuto, cioè privato della libertà personale in appositi centri, che all’epoca si chiamavano centri di permanenza temporanea, oggi cpr centri per il rimpatrio.
Una normativa che all’epoca indignò tanti giuristi, e fece sorgere una nuova generazione di avvocati che si approcciarono a questo nuovo sistema giuridico che colpiva alle fondamenta i valori cui tanti di noi erano ancorati.
Ah, dimenticavo, i centri di permanenza temporanea furono una scelta legislativa del centro sinistra. Ovviamente negli anni le cose sono andate a peggiorare.
La legislazione si è progressivamente e inesorabilmente “incattivita” verso i migranti, rendendo difficile se non impossibile una migrazione regolare e una consequenziale inclusione effettiva dei migranti, non legata a politiche emergenziali o biecamente populiste, ma a realistiche e e razionali esigenze umanitarie e, perché no, utilitariste.
Con l’ultimo Dl sicurezza, si è toccato il fondo.
Intanto è stato soppresso il gratuito patrocinio preventivo nei procedimenti di espulsione di convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. In pratica, il migrante che deve essere rimpatriato o che deve essere trattenuto in un centro di detenzione, deve essere assistito da un avvocato, in quanto questi provvedimenti, poiché restrittivi della libertà personale, devono essere convalidati da un giudice.
Questa convalida è necessaria perché lo prevede la Costituzione. Così come, del pari, è necessario che vi sia in procedimenti così delicati che incidono sulla libertà personale, l’assistenza tecnica di un difensore, di fiducia o anche di ufficio.
Ebbene, mentre sino ad oggi proprio per garantire l’effettività del diritto di difesa, in questi procedimenti, il gratuito patrocinio era sostanzialmente automatico, con l’attuale decreto legge in corso di conversione, l’automatismo è saltato, e quindi il migrante può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio, tuttavia la tempistica amministrativa, per il riconoscimento di tale beneficio, è sostanzialmente incompatibile con i procedimenti per i quali è richiesta l’assistenza legale.
Insomma, l’hanno studiata bene.
Non negano la possibilità astratta di ricorrere al gratuito patrocinio, ma in concreto la rendono impossibile. Chapeau!
Ci vuole uno stomaco particolare, per lavorare così di fino, per colpire i diritti dei più deboli. Si potrebbe pensare: si è toccato il fondo? No, perché con un emendamento introdotto in sede di conversione si è creata una nuova figura di Avvocato: l’avvocato collaborazionista.
La nuova norma che introduce un articolo nuovo al testo unico sull’immigrazione prevede un “benefit” di 600 € e rotti per l’avvocato che incoraggi e assista il proprio cliente a rimpatriare volontariamente, subordinando però l’erogazione di questo lauto assegno all’effettivo rimpatrio del migrante.
Quindi l’avvocato che già deve lavorare gratis, non deve valutare se il migrante che deve essere espulso può essere oggetto di persecuzione al suo paese, se è un soggetto vulnerabile, se il procedimento di espulsione ha dei vizi formali e sostanziali rilevanti. No, tutto questo è intralcio alle politiche di governo. Anzi, è l’avvocato stesso che prova ad assolvere la sua missione istituzionale, un intralcio.
L’unico  avvocato che può trovare tutela e legittimazione in questo nuovo sistema è quello che diventa complice e appunto collaborazionista. E anche qua chapeau!
Perché spendere milioni di euro per creare milizie armate stile ICE, quando si può esternalizzare il lavoro sporco a cottimo?
Quindi l’avvocato diventa oltre che complice e collaborazionista anche cottimista della remigrazione. Facendo risparmiare l’erario ed evitando i fastidi mediatici di quegli uomini cattivi con i passamontagna che arrestano i bambini.
Non è una novità. La storia ahimè, ricorda tanti episodi infamanti per le toghe. Ma anche tanti momenti di gloria e di dignità. Qua non è in ballo una posizione politica, o una visione particolare del mondo. Qua la posta in gioco è molto più alta. E’ la dignità della nostra categoria e prima ancora la nostra umanità.
Mi resta una perplessità però.
Agli avvocati che svolgeranno questo “nobile” compito verrà assegnata la qualifica di agente di pubblica sicurezza ? Vista la funzione che svolgeranno sarebbe il minimo.











