1. Mentre il conflitto globale in corso sta dividendo gli Stati membri, l’Unione Europea si avvia verso l’approvazione di un nuovo Regolamento che, al fine di rendere più efficaci i provvedimenti di espulsione e le misure di rimpatrio forzato, dovrebbe sostituire la precedente Direttiva 2008/115/CE, ancora vigente, che limita i casi di detenzione amministrativa e vieta rimpatri da paesi terzi, tanto da impedire la piena attuazione del cd. modello Albania e dei trasferimenti forzati in paesi africani.

Lo scorso 9 marzo la Commissione LIBE (Libertà civili) del Parlamento Europeo, con una seduta lampo, ha approvato con numerosi emendamenti la proposta della Commissione di un Regolamento sui rimpatri presentata nel marzo 2025. Adesso, quanto deciso dalla Commissione LIBE dovrà essere confermato dalla maggioranza del Parlamento, prima che possano iniziare i negoziati con il Consiglio per la definitiva approvazione dell’atto legislativo.

Un voto che appare scontato, dopo che si è confermata, come già in altre materie decisive, la rottura della cd. maggioranza Ursula (che comprendeva anche i socialisti), con la convergenza dei popolari sulle posizioni dell’estrema destra nazionalista. Mary Khan, portavoce per gli affari interni di Alternativa per la Germania (AfD) al Parlamento europeo e relatrice ombra del gruppo ESN, ha commentato: “Oggi è una giornata storica per l’AfD e un punto di svolta nella politica migratoria europea. La precedente politica di frontiere aperte è fallita. Questo voto dimostra chiaramente che ora esiste una maggioranza di destra a favore di un vero cambiamento nella politica migratoria in Europa”.

2. La proposta di Regolamento rimpatri in discussione a Bruxelles, soprattutto con gli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione LIBE, rischia di violare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce il diritto di asilo (art.18) e vieta espulsioni collettive (art.19), la Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo che vieta il respingimento verso paesi nei quali si rischiano trattamenti inumani o degradanti (art.3), consolidati principi costituzionali a livello nazionale, come nel caso dell’Italia, l’art.13 Cost. in materia di libertà personale, e l’art. 24 Cost. che garantisce a tutti il diritto ad una difesa effettiva.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già ribadito in diverse occasioni la necessità di contemperare una gestione efficace dei rimpatri con il rispetto della dignità dei migranti nonché dei diritti fondamentali loro riconosciuti, come nel caso El Dridi (sentenza del 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU, ECLI:EU:C:2011:268). Nello stesso senso in Italia la Corte costituzionale, già a partire dalla storica sentenza n.105 del 2001, fino alla più recente sentenza del 2 luglio 2025, n. 96/2025.

Gli ordini di allontanamento forzato, anche se temporaneamente sospesi da un giudice in sede di ricorso, potranno essere eseguiti dopo la decisione di una “autorità giudiziaria di primo grado”, ma la materia delle impugnazioni, per effetto delle ultime modifiche apportate dalla Commissione LIBE, sarà rimessa alle decisioni dei singoli Stati. In base all’art. 13 della Convenzione EDU, “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Gli emendamenti apportati sulla base delle proposte della estrema destra, approvati dalla Commissione LIBE, hanno stravolto il testo originario del Regolamento proposto lo scorso anno, riducendo la portata effettiva dei diritti di difesa e limitando l’intervento dei giudici nazionali in materia di espulsioni e di trattenimento nei centri per i rimpatri.

Si vuole restringere il controllo degli organi giurisdizionali sull’operato delle forze di polizia e si prefigura una esternalizzazione delle procedure di rimpatrio e della detenzione amministrativa in paesi terzi ritenuti sicuri sulla carta, anche quando questi stessi paesi non hanno una giurisdizione che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti e mezzi di ricorso efficaci contro i provvedimenti di allontanamento forzato. Questo spiega gli attacchi ai giudici che applicano ancora le leggi in conformità alla Costituzione ed alla normativa internazionale e dell’Unione europea, ostacolo per le politiche dei governi, come quello italiano, che sono stati i maggiori sostenitori alle modifiche peggiorative apportate nel corso del tempo alla legislazione europea in materia di immigrazione ed asilo.

Si consolida dunque il tentativo di privare le persone migranti del diritto di ricorrere ad una giurisdizione effettiva, diritto di difesa che sarebbe garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nella interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia UE. Quando questo tentativo non riesce nelle procedure di frontiera, sempre più veloci, o con la cd .finzione di non ingresso, si tenta di deportare le persone al di fuori dei confini europei, lontano da sedi giudiziarie che possano riconoscere i loro diritti fondamentali.

In particolare, secondo la proposta del nuovo Regolamento rimpatri, si prevede la istituzione di nuovi Hub di rimpatrio in paesi terzi “sicuri”, interamente soggetti alla giurisdizione di questi paesi, nei quali deportare, oltre agli immigrati irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione, persone che richiedano asilo alle frontiere europee, incluse famiglie con minori. Gli attuali paesi terzi ritenuti “sicuri” a livello europeo sono Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, oltre agli Stati in via di adesione, come l’Albania.

3. Il nuovo Regolamento “rimpatri” richiama la possibilità di rimpatriare cittadini di paesi terzi che hanno ricevuto una decisione di rimpatrio in un paese terzo con cui esiste un accordo o un’intesa per il rimpatrio (cd. “hub di rimpatrio”).  L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi terzi, vengano costruiti al di fuori dell’Unione non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero comunque “responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”Ma la più recenti modifiche apportate al Regolamento rimpatri hanno eliminato la nuova autorità indipendente di garanzia che doveva controllare l’attuazione operativa delle misure di allontanamento forzato.

Rimangono assolutamente incerte le modalità del trattenimento amministrativo, i mezzi di ricorso, le competenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sui casi di ricorso, le procedure per il riconoscimento di uno status di protezione nei paesi terzi, tutte materie rinviate a futuri accordi tra l’Unione europea e questi paesi, e quindi a successivi atti legislativi che diano attuazione a questi accordi, che si aggiungerebbero agli accordi bilaterali già esistenti. Rispetto a precedenti proposte, si prevede che i trasferimenti forzati possano essere operati senza una connessione personale tra i richiedenti asilo e il paese terzo, anche quando non lo hanno neppure attraversato, o non hanno alcun legame (ad esempio familiare) con il suo territorio.

4. Nel nuovo Regolamento rimpatri si stabilisce che un accordo può essere concluso con un paese terzo solo se sono rispettati gli standard e i principi internazionali sui diritti umani conformi al diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Si aggiunge però che “un accordo o un’intesa stabilisce le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dal territorio degli Stati membri al paese terzo; le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo compresi i rispettivi obblighi e responsabilità dello Stato membro e di tale paese terzo; ove applicabile, le modalità di rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di un paese terzo decide volontariamente di rimpatriare, e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile; le conseguenze in caso di violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo“.

Le garanzie dei diritti fondamentali tipiche dello Stato di diritto, da applicare nei casi di espulsione e detenzione, non sono più stabilite dalla legge, ma vengono rimesse nella loro concreta attuazione ad accordi di natura politica con paesi terzi, che non sono neppure soggetti alla giurisdizione dell’Unione europea, mentre il “monitoraggio indipendente” previsto dal Regolamento rimpatri proposto lo scorso anno sembra scomparire nell’ ultima versione di compromesso approvata il 9 marzo dalla Commissione LIBE, che rinvia ad organismi di sorveglianza già esistenti.

5. Si estendono i casi di procedure accelerate di asilo in frontiera, e si amplia a dismisura la possibilità di applicare misure di detenzione nei centri per i rimpatri, fino a 24 mesi, in caso di “mancata cooperazione al rimpatrio”, o sulla base di un generico “rischio di fuga” stabilito a discrezione delle autorità amministrative. Malgrado il fallimento del cd. modello Albania, e dopo l’esperienza catastrofica dei CPR italiani, vengono introdotte misure di respingimento, di espulsione e di detenzione amministrativa inapplicabili a fronte delle risorse disponibili, della situazione logistica dei centri hotspot e dei centri per i rimpatri, dei ritardi o dei rifiuti dei paesi di origine quando si richiede dopo l’espulsione il rimpatrio con accompagnamento forzato di un loro cittadino in situazione irregolare in Europa.

Si tratta di una situazione che non potrà certo migliorare con la deportazione di alcune migliaia di persone in paesi terzi “sicuri”, in attesa di un rimpatrio effettivo che sui grandi numeri resterà soltanto ipotetico. Con la conseguenza di trasferire all’esterno una minima frazione delle persone in condizione di irregolarità o di clandestinità che si vorrebbero “eliminare”, anche a rischio di trattamenti inumani o degradanti, e comunque in violazione dei diritti fondamentali, da parte delle forze di polizia operanti all’esterno delle frontiere europea, e dunque al di fuori della giurisdizione UE e delle regole costituzionali dei paesi membri.

Sono già sanzionati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo numerosi abusi alle frontiere esterne dell’Unione europea e nei paesi di transito, che con il nuovo Regolamento rimpatri potrebbero ripetersi, con una maggiore difficoltà di rendere giustizia alle vittime e di garantire le regole democratiche dello Stato di diritto. Anche per il clima di crescente persecuzione in Europa e nei paesi di transito contro tutti coloro che prestano assistenza ai richiedenti asilo ed agli immigrati in situazione irregolare. Appare particolarmente preoccupante, in questa prospettiva, la ulteriore espansione degli strumenti di sorveglianza informatica, prevista dal nuovo Regolamento rimpatri, malgrado non si sia ancora fatta chiarezza sul caso Paragon che ha visto come target di attività di spionaggio giornalisti ed operatori umanitari.

6. Mentre l’Unione europea, ed i singoli paesi membri, non riescono ancora a garantire consistenti canali legali di ingresso per i migranti economici, e neppure riconoscono il diritto di accesso al territorio ed una procedura equa ai richiedenti asilo, il nuovo Regolamento rimpatri non potrà produrre effetti che vadano oltre la propaganda nazionalista e populista contro le persone migranti, una ondata nera che sta cementando in Europa nuove maggioranze che includono i partiti di estrema destra.

La nuova situazione internazionale determinata dal conflitto globale in corso imporrà una drastica riallocazione delle risorse dell’Unione europea, sconvolgerà assetti concordati a livello regionale, come il Piano Mattei per l’Africa, che appartengono ormai ad una fase storica superata. Si profila una revisione di tutti gli accordi bilaterali, o multilaterali, di collaborazione che nel mutato quadro internazionale ben difficilmente potranno dare attuazione in misura significativa ad un aumento delle deportazioni di persone migranti in condizioni irregolari verso paesi terzi ritenuti “sicuri”.

Quello che appare certo è un abbassamento del livello di garanzia dei diritti umani garantiti dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea, dalla Costituzione italiana. Ma ormai, se il diritto internazionale “vale fino a un certo punto”, come ha sostenuto il ministro degli esteri Tajani, anche il diritto dell’Unione europea, come il diritto costituzionale che lo richiama, può essere piegato alle esigenze della propaganda politica, ed in Europa si trovano accordi soltanto quando si tratta di contrastare la presenza di immigrati e richiedenti asilo, come si è verificato nella implementazione dei Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024.

A cosa potrà servire adesso l’ennesimo richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella al diritto internazionale che si sta abbattendo? Dovrebbe essere un richiamo da far valere in tutti i campi. Ma siamo di fronte alla fase terminale della demolizione sistematica delle regole di convivenza date dal multilateralismo, e sorvegliate dalle agenzie delle Nazioni Unite, che ha avuto inizio molti anni fa, proprio con la guerra alle migrazioni e con lo svuotamento del diritto di asilo.

7. Con la deriva nazionalista dell’Unione europea, che potrebbe segnare la sua fine, in un momento nel quale si cerca una nuova unità sul fronte militare, sulla gestione delle risorse energetiche, e sulle misure di carattere finanziario, non si risolverà nessun problema legato alla “gestione” dei dossier su immigrazione e asilo. Potrà soltanto aumentare il livello di conflittualità interna, in presenza di una maggior numero di persone da deportare, detenere, sanzionare con il carcere, o condannate a vivere in stato di irregolarità e di sfruttamento. Mentre nei rapporti con i paesi terzi, a partire dalla Turchia, qualsiasi ulteriore spesa per finanziare i processi di esternalizzazione non potrà arrestare i tentativi di ingresso irregolare in Europa. Che costituirà ancora in futuro l’unica possibilità di sopravvivenza per chi sarà forzato a lasciare territori di origine o di transito, come il Libano, o la Libia, che ormai, per le guerre di aggressione, per la devastazione ambientale o per i regimi dittatoriali alleati dei grandi gruppi economici, non garantiscono più alcuna possibilità di sopravvivenza.

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