1. Come si è verificato altre volte in passato, ad ogni mancata risposta da parte della maggioranza ai problemi reali, che riguardano anche la sicurezza di tutti, non solo dei cittadini, e le politiche migratorie, il governo tenta di conquistare consensi con la decretazione d’urgenza: un nuovo decreto legge da inserire nel pacchetto sicurezza che dovrebbe essere adottato all’inizio di febbraio.
Un provvedimento di cui, malgrado manchi ancora un testo definitivo, si conoscono già le eterogenee disposizioni, dalle “zone rosse” estese a discrezione, ai DASPO ed ai “fermi di polizia preventivi” prima delle manifestazioni, di “persone sospettate di costituire un pericolo”, fino alle misure contro la diffusione dei coltelli tra i giovani, che riguardano materie che nulla hanno in comune con le politiche migratorie, salvo l’apparente corrispondenza a quanto richiesto con forte rilievo mediatico e politico da quell’elettorato di destra che antepone il mantra “legge ed ordine” alla soluzione delle questioni sociali.
Come se gli strumenti repressivi, al centro della decretazione d’urgenza, potessero eliminare una violenza diffusa nei grandi centri urbani, l’irregolarità e l’emarginazione dei migranti, la criminalità giovanile, che si utilizzano in modo strumentale per radicalizzare scontri che alimentano poi ulteriore repressione. Un circuito vizioso che giova soltanto a chi non vuole dare soluzione ai problemi e ricorre alla propaganda della paura ed alla criminalizzazione del dissenso per diffuse campagne di distrazione di massa e per orientare il corpo elettorale a proprio vantaggio.
Mentre si sta completando il progetto di asservimento della magistratura, destinataria di precise intimidazioni nei confronti di quei giudici che applicano la legge in senso conforme alla Costituzione ed al diritto sovranazionale, senza allinearsi agli indirizzi selettivi e punitivi imposti dall’esecutivo. Che vuole trasferire alle forze di polizia (inclusi i carabinieri e la guardia di finanza) dipendenti dai diversi ministri, poteri di indirizzo sempre più ampi, come la direzione delle indagini giudiziarie che oggi compete al pubblico ministero.
L’immigrazione rimane al centro della propaganda diffusa a reti unificate dai paladini della sicurezza. Tra le misure repressive annunciate dal governo per dare maggiore efficacia alle procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione si profila un nuovo giro di vite sulla detenzione amministrativa nei CPR (centri per i rimpatri) e nelle altre strutture a disposizione delle forze di polizia per il trattenimento prolungato di persone che, senza il riconoscimento da parte del paese di origine, non si riuscirà comunque a rimpatriare. In caso di mancanza di posti, i questori potranno disporre trasferimenti anche in strutture notevolmente distanti, da una parte all’altra dell’Italia, e forse anche in Albania.
Il Viminale annuncia per questo nuovi fondi. Ma non si vuole riconoscere che rispetto ai numeri propagandati per le espulsioni promesse prima delle elezioni non ci sono possibilità reali di dare esecuzione a decine di migliaia di provvedimenti di accompagnamento forzato emessi ogni anno, anche nei confronti di richiedenti asilo denegati, magari con ricorsi ancora pendenti davanti all’autorità giurisdizionale.
Gli accordi con i paesi di origine non funzionano, e dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 1 agosto 2025 il ricorso alla categoria di paese di origine sicuro, ed ai centri in Albania, non appare più funzionale a facilitare le espulsioni. Ancora più fumosa la prospettiva, pure ventilata, di espulsioni verso paesi terzi sicuri, categoria che risulta controversa nella legislazione europea che deve ancora entrare in vigore, per dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.L’ultimo rapporto delle associazioni italiane sui Centri per i rimpatri è impietoso e fotografa una situazione totalmente fallimentare dei CPR (centri per i rimpatri), oltre che sul piano funzionale, dal punto di vista strutturale, e sotto il profilo della ricorrente violazione dei diritti fondamentali in tutti i centri di detenzione amministrativa attualmente operativi in Italia.
La Corte Costituzionale con la sentenza n.96/2025, rilevava come la vigente normativa dettata dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione (TUI) risultasse lesiva del principio costituzionale della riserva di legge in materia di libertà personale (art.13 Cost.), in quanto «del tutto inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale», rimettendo «pressoché l’intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali», ed aveva quindi richiesto al legislatore un intervento per definire le modalità del trattenimento amministrativo. Il governo Meloni si sta orientando in una direzione opposta, prima con circolari ministeriali ed adesso con la decretazione d’urgenza, esaltando i poteri discrezionali di questori e prefetti, in una materia come la libertà personale che è coperta da precise garanzie costituzionali come la riserva di legge e la riserva di giurisdizione (art.13 Cost.).
Sulla base di una perenne emergenza sicurezza, che non si potrà certo risolvere con l’allontanamento forzato di alcune migliaia di persone, il pacchetto sicurezza che si annuncia per febbraio contiene norme, che potrebbero finire in un decreto legge, secondo cui si delimita il sindacato del giudice nella convalida dei provvedimenti di accompagnamento forzato alla frontiera e di trattenimento amministrativo, “tenendo conto delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza italiana e internazionale, al fine di evitare distorsioni interpretativo-applicative”. Distorsioni che sarebbero imputabili evidentemente ai giudici che non convalidano le misure di trattenimento, mentre adesso il ministro dell’interno si erge a “controllore” di organi giurisdizionali.
Sembra che con la nuova decretazione d’urgenza si voglia reagire ad alcuni pareri dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione che lo scorso anno, proprio in materia di detenzione amministrativa, pur riassumendo la consolidata giurisprudenza della Corte, sono stati considerati da esponenti della maggioranza come un attacco ai provvedimenti posti in essere dal governo.
Con il decreto legge “sicurezza” in arrivo sull’onda di scontri di piazza che hanno fortemente colpito l’opinione pubblica, si tenta ancora una volta di limitare i ricorsi giurisdizionali delle persone immigrate destinatarie di un provvedimento di espulsione. Si svuotano i diritti di difesa con la previsione che il gratuito patrocinio non sia più automaticamente garantito nei procedimenti di opposizione all’espulsione. In caso di violazione reiterata dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, si prevede che il rimpatrio con accompagnamento forzato possa avvenire senza l’adozione di un nuovo provvedimento formale che l’autorità giudiziaria dovrebbe convalidare. Risulta così svuotato il principio di effettività della difesa sancito dall’art.24 della Costituzione, e richiamato in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
2. Mentre appare ancora incerta la portata effettiva delle previsioni riguardanti la detenzione amministrativa che saranno contenute nel nuovo pacchetto sicurezza, che dovrà concretizzarsi in un decreto legge e in un disegno di legge, il ministro dell’interno Piantedosi ha diffuso una circolare (direttiva) per sollecitare “con la massima determinazione” le espulsioni per i migranti violenti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Secondo Piantedosi, “si rende quanto mai necessario che sia disposto il rimpatrio con accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari che, per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, possano ritenersi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo in campo ogni sforzo organizzativo utile a darvi corso”. Nei loro confronti si prevede che “sia disposto il trattenimento nei CPR con priorità”, formalmente in base dall’art. 14. comma 1.1. del decreto legislativo n. 286/1998, ma nella sostanza sulla base di una valutazione amministrativa fortemente discrezionale.
Secondo la circolare del Viminale “qualora singoli alloggi o addirittura, come pure è accaduto, interi settori dei Cpr siano resi inutilizzabili, si provveda a trasferire i migranti ivi trattenuti presso altri centri di trattenimento, escludendosi la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti”. Il trattenimento amministrativo appare dunque finalizzato a garantire la sicurezza pubblica (impedire “efferati delitti”) piuttosto che all’esecuzione effettiva del rimpatrio, una prospettiva opposta rispetto alle previsioni in materia di trattenimento amministrativo dettate dalla vigente Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE, e persino dal prossimo Regolamento sui rimpatri approvato lo scorso dicembre dal Consiglio UE, ancora non entrato in vigore.
Con questa ennesima direttiva ministeriale viene stravolto il rapporto stabilito dalla Costituzione tra norma di legge e provvedimento amministrativo, e materie che dovrebbero essere disciplinate dal legislatore, riguardando la libertà personale, coperta dalla riserva di legge, rimangono invece oggetto di atti discrezionali di singoli ministri, con un progressivo svuotamento dello Stato di diritto, principio fondante del sistema democratico.
Con la circolare Piantedosi si chiede ai questori di destinare “risorse adeguate all’accompagnamento degli stranieri presso i CPR assegnati, a qualsiasi distanza questi si trovino. Qualora, peraltro, per esigenze o circostanze contingenti, ciò non risulti possibile, interesseranno la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché assicuri ogni supporto logistico o di personale utile a tale scopo”. Sarebbe anche esclusa “la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti”, e verrebbe ridotta la possibilità di accertare l’inidoneità fisica della persona rinchiusa nel centro di detenzione rispetto al trattenimento amministrativo, e dunque di stabilire la sua liberazione.
Con la stessa circolare i Prefetti vengono invitati “a stipulare convenzioni con l’ASL per applicare pienamente l’art. 3. comma 2. della direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell’interno “ in modo da garantire il trattenimento nei Centri di detenzione anche in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso. Per evitare che “l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero” si sollecitano i Prefetti a “stipulare apposite convenzioni con i locali SerD”. Previsioni che aumenteranno in modo esponenziale le condizioni di disagio psicofisico che già caratterizzano i centri di detenzione in Italia, con un diffuso ricorso a psicofarmaci, ai quali corrisponde un insostenibile clima di tensione che la circolare Piantedosi andrà ad esasperare.
I diritti di difesa delle persone immigrate irregolari, malgrado un recente intervento della Corte di Cassazione (Ordinanza n.188 del 4 settembre 2025) che ne riconosce la valenza effettiva, sembrano sempre più limitati ad un mero riconoscimento formale. Al contrario, per la Consulta, va richiamata la “tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal generale principio del neminem laedere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”, mentre “ lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost.” I rimedi giurisdizionali devono avere portata effettiva, senza eccezioni personali, e vanno riconosciuti a tutte le persone straniere private della libertà personale.
Le modalità di trattenimento decise in via amministrativa appaiono in contrasto, oltre che con le sovraordinate fonti normative internazionali, con i più elementari principi di umanità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei CPR per effetto di provvedimenti questorili, sanciti dalla Costituzione. Come ha affermato la sezione specializzata della Corte d’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari (N.R.G. 290/2025 del 4 luglio 2025): “in assenza di quella determinazione dei ‘modi’ della detenzione, non ‘ancora’ disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto alla libertà personale, il cui vulnus è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque ‘modo’ non disciplinato da norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla”. Non si può prevedere adesso quale sarà la risposta dei giudici a questa nuova decretazione d’urgenza ed alla circolare ministeriale che incide tanto profondamente sulle modalità di trattenimento, che dovrebbero essere regolate per legge, in conformità al riconoscimento effettivo dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Di certo si tratta di una materia nella quale sarà determinante la residua autonomia della magistratura rispetto al potere esecutivo, come si potrà verificare presto su scala più ampia con riferimento ai diritti di libertà di tutte le persone sottoposte alla giurisdizione italiana.
Le forme di limitazione della libertà personale, e della libertà di circolazione, affidate ad una discrezionalità sempre più ampia delle autorità amministrative, sperimentate contro le persone migranti in condizione di irregolarità, inclusi i richiedenti asilo destinatari di un provvedimento di diniego, si stanno rapidamente estendendo ai cittadini, per i quali si prevede l’inasprimento degli strumenti di controllo e dei divieti generalizzati, che non colpiscono le frange più violente, ma vanno inesorabilmente a segnare una svolta autoritaria che limiterà l’esercizio delle libertà democratiche (di manifestazione, di associazione, di circolazione, ed in prospettiva, di manifestazione del pensiero) per tutti i cittadini. Al di là della tutela giurisdizionale che sarà ancora azionabile, dopo la riforma della giustizia che si avvia alla verifica referendaria, sarà necessario rafforzare le reti di difesa legale, e promuovere nuove aggregazioni del corpo sociale che, dal basso ed in modo diffuso, costituiscano barriere di resistenza quotidiana di fronte alla degenerazione securitaria in corso.










