Dopo la fondamentale decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata lo scorso agosto sui tentativi di svuotare la portata del diritto di asilo con il ricorso alla categoria dei paesi di origine sicuri, altre due sentenze della Corte di Lussemburgo sembrano preludere ad una sanzione dei respingimenti collettivi frutto delle “operazioni congiunte” poste in essere da Frontex con le guardie di frontiera dei paesi membri. Questi due ultimi casi sono relativi a respingimenti “sommari” operati dalla Grecia alla Turchia, ma i principi affermati dai giudici europei potrebbero valere anche per altri casi di respingimenti collettivi, che in circostanze diverse, e con il supporto di Frontex, vengono realizzati alle frontiere italiane. Si riafferma così la prevalenza della giurisdizione sulle prassi di polizia, che non possono sottrarsi in alcun caso ai controlli di legalità.
Con la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Salvini/Open Arms, sembra invece che in nome della “difesa dei confini” sia possibile violare impunemente il diritto internazionale ed il diritto dell’Unione europea, con responsabilità che svaniscono nel reticolo delle competenze amministrative sovrapposte a decisioni di asserita natura politica che i giudici penali faticano a sanzionare. Dovremo attendere ancora mesi per verificare le motivazioni della Cassazione su questo caso e la loro congruenza con i principi costituzionali, e con il Regolamento Frontex n.656/2014/UE sui soccorsi in mare, ancora in vigore per effetto del richiamo espresso contenuto nel più recente Regolamento Frontex n.1896/2019/UE. Intanto però la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fissato paletti ben precisi che i governi dell’Unione europea, e le autorità di polizia, non potranno ignorare, soprattutto per quanto concerne il divieto di “respingimenti sommari” in frontiera ed il diritto ad un esercizio effettivo dei diritti di difesa, in tutti i casi di sbarco o di allontanamento forzato.
Con la sentenza della Corte di giustizia UE n.158/2025 del 18 dicembre 2025 nella causa C-679/23 WS e altri contro Frontex, in tema di operazioni di rimpatrio congiunte, la Corte di Lussemburgo ha annullato quasi per intero la precedente sentenza del Tribunale dell’Unione europea che aveva respinto il ricorso per risarcimento danni proposto da una famiglia di rifugiati siriani dopo il loro respingimento collettivo dalla Grecia alla Turchia.
Il 9 ottobre 2016 la famiglia di cittadini siriani di etnia curda, composta dai due genitori e dai loro quattro figli, era giunta sull’isola greca di Milos, dove aveva espresso l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale. Tuttavia, solo pochi giorni dopo, la famiglia è stata trasferita in Turchia, a seguito di un’operazione congiunta di rimpatrio condotta dalla Grecia e da Frontex. Sia Frontex che il Tribunale dell’Unione europea, in prima istanza, avevano respinto il ricorso presentato dalla famiglia.
In sede d’impugnazione della decisione del Tribunale UE, la Corte di Lussemburgo rileva, “da un lato, che il diritto dell’Unione impone a Frontex una serie di obblighi volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni congiunte di rimpatrio. D’altro lato, essa ricorda che tali operazioni possono riguardare solo persone soggette a decisioni di rimpatrio scritte ed esecutive.
Pertanto, Frontex è tenuta a verificare che decisioni di rimpatrio del genere esistano per tutte le persone che uno Stato membro intende includere nelle operazioni congiunte di rimpatrio, al fine di garantire che tali operazioni rispettino il principio di non respingimento. La Corte dà quindi ragione alla famiglia siriana e ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare che Frontex fornisse solo assistenza tecnica e operativa agli Stati membri, senza dover verificare l’esistenza di una decisione di rimpatrio. Inoltre, la Corte ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che eventuali violazioni dei diritti fondamentali verificatesi durante un volo di rimpatrio siano di esclusiva responsabilità dello Stato membro ospitante, escludendo qualsiasi responsabilità di Frontex”.
Con la sentenza della Corte di giustizia UE N. 159/2025 del18 dicembre 2025 nella causa C-136/24 Hamoudi contro Frontex su una azione di risarcimento danni intentata contro Frontex in un altro caso di respingimento collettivo verso la Turchia la Corte di giustizia ha tutelato il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale, affermando che “il Tribunale (dell’Unione europea) ha leso il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, non avendo correttamente applicato le regole disciplinanti l’onere della prova e l’acquisizione delle prove nel contesto di un presunto respingimento sommario implicante Frontex. Tenuto conto della difficoltà o persino dell’impossibilità per le vittime di un respingimento siffatto di raccogliere prove concludenti di quest’ultimo, nonché del fatto che prove simili possono essere detenute da Frontex, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva impone di adeguare tale onere della prova.
Pertanto, qualora un ricorrente che pretende di essere vittima di un respingimento sommario fornisca elementi sufficientemente dettagliati, specifici e concordanti per costituire un principio di prova, il Tribunale ha l’obbligo di istruire la causa al fine di poter appurare il reale verificarsi di tale respingimento e la presenza del ricorrente in occasione di quest’ultimo. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe dunque dovuto adottare delle misure per ottenere da Frontex tutte le informazioni pertinenti di cui tale agenzia dispone. La causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, che dovrà statuire nuovamente rispettando il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.
Il sig. Alaa Hamoudi, cittadino siriano, affermava di essere stato vittima, il 28 e il 29 aprile 2020, di un respingimento sommario, sostenendo di aver fatto parte di un gruppo di 22 persone sbarcate il 28 aprile 2020 sull’isola di Samo, in Grecia, al fine di chiedere ivi asilo. Al loro arrivo, la polizia locale avrebbe tuttavia confiscato i loro telefoni e avrebbe condotto tali persone alla spiaggia, da dove erano costrette a reimbarcarsi e quindi venendo respinte in mare. L’indomani, un battello della guardia costiera turca prendeva a bordo tali persone e le trasferiva in Turchia. Secondo il sig. Hamoudi, durante tale respingimento sommario, un aereo di sorveglianza al servizio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) avrebbe sorvolato la scena a più riprese.
Come si chiarisce in un comunicato, “la Corte rileva che il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe illusorio se fosse richiesto alle vittime di un respingimento sommario in una zona nella quale Frontex svolgeva delle operazioni che esse dimostrino mediante prove concludenti l’esistenza di tale respingimento e che esse erano presenti in occasione di quest’ultimo. Infatti, al momento dei fatti, tali vittime sono in una situazione di grande vulnerabilità che permette loro soltanto con grande difficoltà, o persino non permette affatto, di raccogliere prove siffatte, il che potrebbe conferire un’immunità di fatto a Frontex e compromettere la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle vittime summenzionate. Inoltre, Frontex può
detenere informazioni che permettono di dimostrare l’esistenza di respingimenti sommari, tenuto conto del suo compito di raccogliere dati operativi e del suo obbligo di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali durante le sue operazioni.
Di conseguenza, la Corte considera che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva esige un adeguamento dell’onere della prova nel senso che una persona che pretenda di essere vittima di un respingimento sommario implicante Frontex deve fornire non già una prova concludente, bensì un principio di prova del verificarsi di tale respingimento e della propria presenza nel corso di quest’ultimo. Inoltre, la Corte considera che, nel caso di specie, la testimonianza scritta del sig. Hamoudi ed un articolo di stampa che dava conto dell’operazione di respingimento sommario di cui questi pretende di essere stato vittima erano sufficientemente dettagliati, specifici e concordanti per costituire un siffatto principio di prova”.
La Corte ha quindi annullato la precedente ordinanza adottata dal Tribunale dell’Unione europea ed ha rinviato la causa dinanzi allo stesso Tribunale, “affinché statuisca nuovamente, tenendo conto delle esigenze inerenti al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva delle potenziali vittime di un respingimento sommario”.
I due procedimenti sono stati supportati dall’organizzazione non governativa FRONT-LEX, che ha raccolto le prove dei respingimenti in Turchia ed è stata a fianco delle vittime per tutta la durata delle procedure. Come ha dichiarato al Manifesto Iftach Cohen, dell’ong Front-lex: “La sentenza di oggi segna una svolta storica perché impone a Frontex di rispondere in giudizio delle accuse di respingimento, rafforzando il diritto delle vittime a una tutela effettiva e mettendo in discussione l’impunità di fatto di cui l’Agenzia ha goduto per anni“.
La stessa organizzazione FRONT-LEX, dopo sei anni di indagini, aveva presentato nel 2025 un documento di 700 pagine che denunciava 122 funzionari dell’Unione Europea e degli Stati membri per la loro complicità in crimini contro l’umanità commessi contro i migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale tra il 2014 e il 2020. Il documento conferma il carattere strutturale delle decisioni politiche alla base del regime di controllo delle frontiere dell’UE, che nello stesso periodo ha causato oltre 25.000 morti e 150.000 trasferimenti forzati di migranti in Libia, dove sono stati sottoposti a detenzione, tortura, stupro e riduzione in schiavitù.
Rimane da attendere adesso che il Tribunale europeo di prima istanza decida sui respingimenti collettivi dalla Grecia verso la Turchia, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, e che la Corte Penale internazionale affronti la questione ancora aperta dei respingimenti collettivi verso la Libia, con la complicità degli stati costieri membri UE, soprattutto di Malta e dell’Italia, materia sulla quale dovrebbe intervenire anche la stessa Corte di Lussemburgo, a fronte del ruolo di tracciamento ed assistenza nelle intercettazioni dei libici operato da Frontex.
La stessa impunità che il Tribunale UE aveva riconosciuto nei confronti di Frontex per i respingimenti collettivi verso la Turchia, con le decisioni che adesso la Corte di Lussemburgo ha annullato, rischia di essere garantita in Italia dopo la decisione della Corte di Cassazione sul caso Open Arms/Salvini. La “difesa dei confini” non può tradursi nella violazione dei diritti fondamentali, ed i diritti di difesa non possono essere svuotati da procedure sommarie in frontiera, lo afferma anche la Corte di Giustizia UE. In nessun caso il mancato riconoscimento di una responsabilità penale, a fronte di altri casi di respingimento collettivo, o nella futuribile attuazione del Protocollo Italia-Albania, può comportare la legittimazione di prassi che rimangono censurabili in sede civile ed amministrativa, come si è già verificato nel caso Diciotti, e nelle numerose sentenze dei giudici civili e amministrativi che hanno annullato detenzioni amministrative arbitrarie e provvedimenti di fermo amministrativo delle navi che operano soccorsi umanitari nelle acque del Mediterraneo centrale.
In un momento in cui si stanno consolidando i processi di esternalizzazione dei controlli di frontiera, con il coinvolgimento dei paesi terzi “sicuri”, e si cerca di anticipare ed inasprire l’avvio dell’applicazione dei nuovi Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, rilanciando anche il ruolo di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e nei rapporti con i paesi terzi, rimane cruciale il ruolo della giurisdizione, che va salvaguardato contro tutti i tentativi dei governi che cercano di intaccare l’autonomia della magistratura e di intimidire i giudici che sono considerati come ostacoli per l’attuazione delle politiche di respingimento e rimpatrio, anche quando si limitano alla tutela dei diritti fondamentali delle persone.










