1. Il Parlamento europeo in seduta plenaria esamina oggi a Strasburgo una nuova proposta di Regolamento sui rimpatri presentata dal Commissario europeo per le migrazioni Brunner, che costituisce un ulteriore passo nella direzione della esternalizzazione dei controlli di frontiera e delle procedure di allontanamento forzato,
Mentre fino allo scorso anno si pensava ad una nuova direttiva in materia di rimpatri, per superare la precedente Direttiva 2008/115/CE, i legislatori europei stanno cercando di imporre adesso un Regolamento che dovrebbe essere immediatamente esecutivo in tutti gli Stati membri, riducendo le distanze tuttora esistenti a livello di legislazione nazionale e di prassi operative. Un tentativo che appare ancora lontano da una compiuta realizzazione anche per la peculiare procedura legislativa che si dovrà seguire.
La nuova proposta di Regolamento sui rimpatri non comprende espressamente l’introduzione di “Hub di rimpatrio” in paesi terzi, come strutture detentive da destinare a richiedenti asilo che hanno ricevuto un diniego sulla loro istanza di protezione. La proposta di regolamento della Commissione Europea sui rimpatri prevede soltanto ” la possibilità di rimpatriare” persone “nei confronti delle quali è stata emessa una decisione di rimpatrio verso un Paese terzo con il quale esiste un accordo o un’intesa di rimpatrio (Hub di rimpatrio)”. Ma “la possibilità di “rimpatriare” i migranti irregolari verso tali Paesi, di cui non sono cittadini, dovrebbe essere soggetta a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate”, e “”un accordo o un’intesa può essere concluso solo con un Paese terzo dove sono rispettati gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani, in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento”. Inoltre “tale accordo o intesa deve stabilire le modalità di trasferimento, nonché le condizioni per il periodo durante il quale il cittadino del paese terzo soggiorna nel Paese, che può essere a breve o più lungo termine. Tale accordo o intesa è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio per valutare in modo continuo l’attuazione dell’accordo e tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze nel Paese terzo. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono esclusi dal rimpatrio in un Paese con il quale esiste un accordo o un’intesa di rimpatrio”.
Le determinazioni finali sulla nuova proposta di Regolamento dovranno essere assunte con una complessa procedura di co-decisione, oltre che dal Parlamento, da parte del Consiglio UE, a maggioranza qualificata, da almeno 15 dei 27 Stati membri, che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell’Ue, Un consenso molto ampio che ancora oggi non appare affatto scontato. La proposta del nuovo Regolamento sui rimpatri dovrà dunque passare attraverso un processo di negoziazione molto lungo, tra il Consiglio e il Parlamento europeo, ed è ben difficile che trovi immediata applicazione entro la prossima estate, come auspicava il governo italiano. Già oggi il dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, che si potrà seguire in diretta, si annuncia infuocato. Ma si tratta solo di un dibattito, le decisioni vere, e i punti di mediazione, matureranno a livello di Consiglio UE, Senza una lista comune di paesi terzi sicuri, che ancora manca, e senza un imponente impegno finanziario da parte dell’Unione Europea e degli Stati membri, i nuovi Hub per i rimpatri, al di fuori delle frontiere europee resteranno l’ennesima occasione di propaganda elettorale, che le peggiori destre hanno raccolto dall’aula di Strasburgo, per rilanciare i loro messaggi di odio e falsificazione contro le persone migranti. e chi li assiste.
2. In ogni caso , soprattutto in materia di trattenimento amministrativo in frontiera, e rimpatri si dovrà tenere conto del REGOLAMENTO (UE) 2024/1349 del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera, già adottato nell’ambito del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo dello scorso anno. Secondo questo Regolamento, che riguarda i richiedenti asilo denegati, se una decisione di rimpatrio non può essere “applicata” entro 12 settimane dall’arrivo in frontiera si continua ad applicare la Direttiva rimpatri 2008/115/CE, fatta salva la possibilità di un respingimento in frontiera. Direttiva rimpatri a suo tempo definita come la “Direttiva della vergogna”, che oggi appare eccessivamente garantista, e che adesso si vorrebbe superare (abrogare) con il nuovo Regolamento sui rimpatri in discussione oggi al Parlamento europeo. Si dovrà considerare che “Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare talune disposizioni della direttiva 2008/115/CE che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio alla frontiera che non sono contemplati dal presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell’allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d’ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e di apolidi in soggiorno irregolare sottoposti alla procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare dovrebbe essere concesso un termine per la partenza volontaria. Tale termine per la partenza volontaria dovrebbe essere concesso solo su richiesta e non dovrebbe superare i 15 giorni, né conferire il diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato”.
In base all’art.5 del REGOLAMENTO (UE) 2024/1349 del 14 maggio 2024, sul Trattenimento, “È possibile sottoporre a trattenimento la persona che non era in stato di trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere, se sussiste un rischio di fuga ai sensi della direttiva 2008/115/CE, se tale persona evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o la procedura di allontanamento ovvero se rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento può essere imposto soltanto come misura di ultima istanza se risulta necessario sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso e se non è possibile applicare efficacemente altre misure meno coercitive. È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, prepararne il rimpatrio o effettuarne l’allontanamento, la persona che era in stato di trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere. In ogni caso Il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo denegati ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento. In base alla vigente legislazione europea i casi di trattenimento sono dunque ammessi soltanto alle frontiere degli Stati membri, o nelle immediate vicinanze, dunque all’interno del territorio nazionale, e non c’è ancora alcuna base legale a livello europeo per Hub o centri Hotspot destinati ai rimpatri ed ubicati in paesi terzi ritenuti sicuri.










