Con due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617 il Tribunale Amministrativo per il Veneto ha condannato le Questure di Venezia e Vicenza per i ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di asilo causati dall’inefficienza organizzativa strutturale derivante da scelte organizzative dell’Amministrazione.
Le class action erano state presentate il 7 marzo 2025 da ASGI, EMERGENCY, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS, con il sostegno di Casa di Amadou, contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza. Nel corso del giudizio sono intervenute, a supporto dei ricorrenti, anche OXFAM ITALIA, Casa di Amadou, Spazi Circolari e alcune persone richiedenti asilo.
Per la prima volta in Italia, una class action pubblica di questo tipo è stata promossa esclusivamente da associazioni, la cui legittimazione ad agire anche senza la partecipazione di singole persone fisiche è stata pienamente riconosciuta dal TAR.
Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha accolto entrambi i ricorsi, accertando che i termini di legge per la presentazione delle richieste di asilo sono stati sistematicamente violati e che l’attuale organizzazione degli uffici preposti è inidonea e insufficiente sia rispetto alle risorse disponibili sia rispetto allo sforzo organizzativo esigibile ai sensi della normativa.
Determinanti sono state le prove fornite dalle associazioni ricorrenti e intervenienti che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, come riconosciuto anche dallo stesso TAR, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a un diritto fondamentale e a subire le gravose conseguenze di tale inefficienza. Al contrario, il TAR ha ritenuto le risposte fornite dalle Questure insufficienti e non sostenute da prove documentali, e ha condannato l’inerzia del Ministero dell’Interno che non ha fornito in giudizio i dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti.
Sono proprio le scelte organizzative non fatte da parte dell’Amministrazione a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge” secondo i giudici e che tale disfunzione “incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata.
Le Questure sono ora obbligate al ripristino della legalità entro 90 giorni attraverso una riduzione progressiva dei tempi, lo smaltimento dell’arretrato e l’introduzione di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”.
“Con queste due sentenze il TAR ha dunque ribaltato il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche” dichiarano le associazioni che si augurano che “queste pronunce aprano un varco anche e soprattutto in termini di replicabilità nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestione dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano”.
ASGI
CADUS
Casa di Amadou
EMERGENCY
Lungo la Rotta Balcanica
OXFAM ITALIA
Spazi Circolari











