1. Per anni, fino al processo Open Arms/Salvini a Palermo, il Viminale ha sostenuto la tesi secondo cui riducendo gli “sbarchi” sarebbero calate anche le vittime delle traversate del Mediterraneo, aggiungendo l’accusa, rivolta alle ONG, di costituire un fattore di attrazione, e di complicità con trafficanti e scafisti. Su queste falsità si sono costruiti processi contro gli operatori umanitari, poi sfociati nel nulla, come il procedimento sul caso IUVENTA a Trapani, ma rimane dominante una narrazione, diffusa anche sui social, che nega il diritto internazionale, gli obblighi di soccorso in mare e la salvaguardia del diritto alla vita. L’abbandono in mare, con il ritiro o il blocco dei mezzi di soccorso, e gli accordi di esternalizzazione con libici e tunisini, costituiscono ormai una politica di “gestione dei flussi migratori” o di “difesa dei confini” che troverebbe legittimazione nel consenso popolare.

Il vero blocco navale si pratica da anni, non con l’invio di navi ai limiti dei confini marittimi di altri Stati, per impedire le traversate, ma ritirando i mezzi di soccorso, o impedendo alle imbarcazioni inviate dalla società civile per soccorrere naufraghi in alto mare, di svolgere attività SAR di ricerca e salvataggio in acque internazionali, secondo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali.

Adesso, sulla rotta del Mediterraneo centrale, si contano quasi un migliaio di vittime in un solo mese. E non basta ritenere responsabili di queste stragi il maltempo o la crudeltà dei trafficanti che hanno spinto centinaia di disperati verso il mare in tempesta. Sia in Libia che in Tunisia, nell’ultimo anno, la condizione dei migranti in transito è precipitata, con detenzioni arbitrarie, continue retate e intercettazioni in mare, con respingimenti collettivi illegali, diretta conseguenza degli accordi stipulati da questi paesi con l’Italia.

L’aumento esponenziale dei naufragi, con l’azzeramento quasi totale degli arrivi, smentisce chi riteneva che l’intensificazione delle misure repressive e la dissuasione dei soccorsi operati dalle ONG riducesse le perdite di vite umane. I fatti a volte sono più forti delle menzogne e delle operazioni di sciacallaggio di chi specula a fini elettorali sulle vittime in mare per legittimare accordi di esternalizzazione dei controlli alle frontiere marittime con paesi terzi che non rispettano i diritti umani e non garantiscono un effettivo riconoscimento del diritto di asilo. Nei rapporti con la Libia non si è riusciti neppure a fare chiarezza sul caso Almasri, che il governo Meloni voleva chiudere con un goffo emendamento sui rimpatri “ministeriali”, da inserire nel pacchetto sicurezza, accantonato solo dopo il deciso intervento del Quirinale, che ha sottolineato la incostituzionalità della norma per contrasto con il diritto internazionale cogente.

2. Mentre sembra sospeso l’accordo esistente tra Grecia e Turchia, e rimane sotto indagine la Guardia costiera greca dopo le dure condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, gli accordi con i libici delle diverse fazioni, e con l’autocrate Saied in Tunisia, continuano a produrre i loro effetti perversi, nell’indifferenza dell’Unione europea, che anzi, con i Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, si prepara ad ampliare il proprio sostegno alle politiche di esternalizzazione. Sempre che questi Regolamenti riescano davvero a dare copertura a politiche ed a prassi che rimangono in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e con principi indrogabili sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

E su questo, non appena daranno attuazione ai nuovi Regolamenti, si annuncia battaglia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Anche le eterogenee norme in materia di immigrazione contenute nei nuovi provvedimenti (decreto legge e disegno di legge) inclusi nel “Pacchetto sicurezza” che il governo Meloni si accinge a varare, non appena saranno approvate in via definitiva, finiranno di certo sotto la lente dei giudici di Lussemburgo. Ma intanto non possiamo limitarci alla conta delle vittime.

3. Quasi 1000 persone sono morte o disperse nel primo mese dell’anno sulla rotta del Mediterraneo centrale, come ha segnalato Sergio Scandura, corrispondente di Radio Radicale, nel silenzio complice dei principali media nazionali ormai controllati da gruppi editoriali vicini al centro-destra. Lo scorso anno le vittime nello stesso periodo erano state meno numerose, mentre aumentavano le retate di persone migranti in transito in Tunisia ed in Libia, e migliaia di potenziali richiedenti asilo venivano intercettati in mare dalle guardie costiere sostenute da Frontex e dalle autorità italiane, e riportati a terra, nuovi desaparecidos alla mercè di trafficanti senza scrupoli e di poliziotti corrotti.

Adesso sembra che quella “bolla” fatta di indicibili abusi e di una umanità sofferente, tenuta ben nascosta per anni, per dimostrare falsi “successi” dei governi, sia esplosa, con un aumento esponenziale delle partenze in pieno inverno. Eppure la direzione di marcia del governo italiano non cambia e si profilano ulteriori aiuti ai paesi di transito che con i loro metodi violenti, ben al di sotto della garanzia dei diritti fondamentali caratteristica dello Stato di diritto, dovranno continuare a bloccare, anche a prezzo della vita umana, le partenze di “clandestini” verso le coste italiane. Magari con l’alibi dei rimpatri “volontari” assistiti.

Da ultimo, mentre sembra che con il nuovo anno gli accordi con il governo di Tunisi, stipulati dall’Unione europea, ed a livello bilaterale dalle autorità italiane, siano di fatto paralizzati, procede a grandi passi il perfezionamento delle intese concordate con i contrapposti governi libici. 

Mentre è in corso l’ennesimo regolamento dei conti tra le fazioni che sostengono i diversi governi, a Zintan viene ucciso un figlio di Gheddafi, che avrebbe potuto raccoglierne l’eredità unificando la Libia, il governo di Tripoli diretto dal premier Dbeibah, l’unico finora riconosciuto dalla comunità internazionale, rimane partner strategico per le operazioni di polizia (law enforcement) in acque internazionali. Ma per bloccare le partenze si intensificano i contatti con il generale Haftar, uomo forte della Cirenaica. Ed a Bengasi, con il supporto dell’Unione europea e del governo Meloni, si cerca di costituire un centro di coordinamento delle attività di intercettazione in mare, perché di ricerca e salvataggio non si può proprio parlare, se si raccolgono le testimonianze di chi è riuscito comunque ad arrivare in Italia, grazie alla residua attività di soccorso delle navi del soccorso civile.

I risultati negativi di questa collaborazione con le diverse fazioni libiche sono abbastanza individuabili, anche se si tengono nascosti all’opinione pubblica. La situazione in Libia appare caratterizzata da una crescente instabilità che non permette di garantire i diritti fondamentali delle persone migranti intrappolate in quel paese mentre gli interventi delle diverse guardie costiere diventano sempre più violenti.

Aumentano le vittime mentre i libici sparano sui soccorritori ed hanno esteso l’area delle loro intercettazioni alla cosiddetta zona SAR maltese, una vasta area che corrisponde alla zona nella quale sono più frequenti i naufragi, e dalla quale si vogliono allontanare i mezzi delle ONG, scomode testimoni di una collaborazione tra governi che si pongono al di fuori del diritto internazionale, e ancora oggi indicate come responsabili dell’arrivo in Italia di “clandestini”, tanto pericolose da mettere a rischio persino la sicurezza pubblica. Continuano senza sosta i fermi amministrativi che bloccano navi del soccorso civile impedendo loro di salvare vite umane in pericolo in mare.

4. Intanto il governo vara l’ennesimo “blocco navale”, destinato a restare sulla carta, ma che servirà come pretesto per ulteriori attacchi contro i giudici che annullano i fermi amministrativi imposti dai prefetti che bloccano così le imbarcazioni delle Ong, a cui si impedisce di operare soccorsi in acque internazionali perché non “collaborano” abbastanza con i libici. Come altre misure a forte sospetto di incostituzionalità, il nuovo “blocco navale” non dovrebbe essere adottato con un decreto legge ma con un mero disegno di legge che prevede un lungo iter di approvazione, ma l’esito del voto finale in Parlamento appare scontato, a fronte del vasto fronte di maggioranza, che malgrado divisioni interne sempre più evidenti, riesce a compattarsi quando si tratta di votare contro le persone migranti, anche se in pericolo in acque internazionali o potenziali richiedenti asilo.

Nel disegno di legge che costituisce lo sviluppo del “pacchetto sicurezza” annunciato dal governo, di fatto nei confronti delle navi delle ONG, anche se queste non vengono menzionate, si prevede l’interdizione temporanea dell’ingresso nelle acque territoriali per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, più precisamente “l’interdizione fino a trenta giorni, prorogabile fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”.

Una sorta di blocco navale, che di fatto risulta rivolto alle navi del soccorso civile, che non migliora affatto la condizione delle persone migranti intercettate in acque internazionali e riportate a terra, né offre maggiore sicurezza a coloro che comunque sono costretti ad intraprendere la traversata, dopo la chiusura di tutti i canali di accesso legale. Ancora meno questo ennesimo ostacolo ai soccorsi in mare, che potrebbe comportare lunghe attese prima dello sbarco di persone fortemente provate e generalmente vulnerabili, appare finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, obiettivo unificante dichiarato del nuovo “pacchetto sicurezza”.

I divieti di ingresso nelle acque territoriali sarebbero applicabili solo in casi di “minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale da intendere come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio  nazionale”, oppure in caso di “pressione migratoria eccezionale” tale da compromettere la “gestione sicura dei confini”, o ancora “emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”.

Sembra quasi di rileggere le argomentazioni con cui l’avvocato Bongiorno ha difeso l’ex ministro dell’interno nel corso del procedimento penale sul caso Open Arms, che alla fine lo ha visto assolto. In quel caso, prima del Decreto sicurezza bis n.53 del 2019, il ministro aveva adottato a marzo di quell’anno una Direttiva a sua firma con la quale si voleva impedire l’ingresso nelle acque territoriali ad una nave umanitaria che aveva soccorso naufraghi in acque internazionali. Ma il successivo decreto legge n.130 del 2020 aveva abrogato il potere del ministro dell’interno di vietare l’ingresso nelle acque nazionali, perché tale divieto risultava in contrasto con gli articoli 18 e 19 della Convenzione ONU di Montego Bay sul diritto del mare.

Adesso si vorrebbe introdurre una norma che, al di là della sua fumosa articolazione, prevedrebbe di nuovo, dopo operazioni di ricerca e salvataggio in acque internazionali, casi di divieto di ingresso nelle acque territoriali. Il divieto sarebbe disposto con una delibera del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno, un modo per evitare che in futuro il singolo ministro possa essere chiamato a risponderne davanti ad un Tribunale penale. Ma già in passato si trattava di una misura che doveva essere adottata di concerto tra diversi ministri. Si tratta comunque di una norma che potrebbe risultare ancora una volta in violazione dell’obbligo derivante dal diritto internazionale, di concludere nel più breve tempo le operazioni di soccorso con lo sbarco a terra dei naufraghi.

Secondo la prima bozza, in sintesi, il nuovo disegno di legge sicurezza stabilisce la possibilità di interdizione dell’ingresso per una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.

Inoltre, i migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza. (articolo 15). Ma chi stabilirà, e su quali indici, quando ricorrerà “una pressione migratoria eccezionale”? Ancora una volta si introducono criteri meramente politici per aggirare obblighi di soccorso e sbarco derivanti dal diritto internazionale, recepito dal diritto dell’Unione europea con il Regolamento Frontex n.656/2014.

Apparentemente si tratta di ipotesi limite, prestabilite per legge, ma la loro concreta configurazione viene rimessa alla discrezionalità delle autorità politiche ed amministrative o di polizia, e recenti processi, ancora in corso o appena conclusi, dimostrano come il richiamo alla “sicurezza dei confini”, o ad altri criteri altrettanto discrezionali, possa prevalere sul rispetto degli obblighi internazionali di salvaguardia della vita umana in mare.

Che fine farà il controllo del giudice al quale si farà ricorso per la sospensiva o per l’annullamento del provvedimento amministrativo che vieta l’ingresso nelle acque territoriali ? Se poi non confermerà il provvedimento prefettizio del fermo amministrativo, o non convaliderà il trasferimento in un paese terzo, come potrebbe essere nel caso dei trasferimenti in Albania, la sua decisione sarà di certo occasione per nuovi attacchi volti a colpire la singola persona ed a delegittimare la magistratura. Ma il giudice è comunque tenuto ad applicare la legge nel rispetto del sistema gerarchico delle fonti normative previsto dalla Costituzione (artt. 10,11 e 117). Senza che si possa fare valere in contrario la stipula di accordi internazionali a carattere bilaterale o multilaterale in materia di esternalizzazione dei controlli alle frontiere marittime o in acque internazionali.

In ogni caso, se si vuole ancora attribuire effettività alle fonti normative sovranazionali richiamate dall’art.117 della Costituzione, per effetto dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, “ È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.

Le norme interne che siano direttamente collegate ad accordi bilaterali con Stati terzi, che non rispettano le norme cogenti stabilite nelle Convenzioni internazionali, o nei Regolamenti europei, come quelle che impongono di collaborare con la sedicente guardia costiera libica, o vietano l’ingresso nelle acque territoriali dopo operazioni di soccorso in acque internazionali, non appaiono dunque coerenti con il richiamo al sistema gerarchico delle fonti imposto dagli articoli 10,11 e117 della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 101/2025 , sul caso Ocean Viking, ha affermato che “non è vincolante pertanto un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza” (par. 26), principio che vale tanto più in collegamento con il divieto di respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra e il divieto di tortura e trattamenti inumani, rispetto ai quali “non sono ammesse deroghe“. Le indicazioni fornite ai comandanti delle navi da autorità SAR di altri paesi ma, a nostro avviso, anche dalle autorità italiane, vanno rispettate solo se “legalmente date” e “conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti di soccorso in mare“.

La stessa Corte conclude che “L’inosservanza non può essere sanzionata in quanto tale ma in quanto abbia ad oggetto un provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale” (par. 13.5). Si tratta di parametri normativi discendenti dalla Costituzione, che il legislatore nazionale non può modificare. Dunque la mancata collaborazione con la sedicente guardia costiera libica, ed in ipotesi diversa, con la guardia costiera tunisina, non potrà mai costituire un presupposto per giustificare, nei confronti di una qualsiasi nave che abbia operato un soccorso in acque internazionali, un divieto di ingresso nelle acque territoriali o un provvedimento di fermo amministrativo. […]

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