Alla sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il ministero dell’interno al risarcimento del danno da ingiusta detenzione di un immigrato algerino trasferito nel centro per i rimpatri (CPR) di Gjader in Albania, il governo italiano sta rispondendo con una intensificazione dei trasferimenti di persone già trattenute nei CPR italiani in vista di un rimpatrio che nella maggior parte dei casi rimane impossibile. E dunque si verificano successivi ritrasferimenti in Italia, dopo un inutile spreco di risorse pubbliche.

Tra queste vere e proprie deportazioni senza sbocco, effettuate con il ricorso ad aerei della Guardia di finanza, si è utilizzato il CPR di Gjader anche per allontanare dal centro di detenzione di Bari uno dei testimoni della morte “per cause naturali” del giovane cittadino marocchino Simo Said. Negli ultimi dieci giorni sarebbero stati trasferiti dall’Italia circa sessantacinque migranti, che si sommano alle trenta persone già presenti nel centro di detenzione ubicato tra le montagne albanesi. La promessa di Giorgia Meloni che urlava a reti unificate F-U-N-Z-I-O-N-E-R-A-N-N-O sembra avverata, ma la realtà dei fatti smentisce la propaganda del governo, e i trasferimenti forzati in Albania rimangono ancora privi di basi legali.

Potrebbe pure ritenersi che i più recenti trasferimenti verso l’Albania di persone straniere già destinatarie di un provvedimento di espulsione e presenti magari da anni in Italia possano intensificarsi per effetto dei nuovi Regolamenti europei in materia di procedure di asilo, paesi terzi sicuri e detenzione amministrativa, che dovrebbero entrare in vigore tra qualche mese. Tuttavia questi Regolamenti non modificano la Direttiva rimpatri 2008/115/CE, che vieta i rimpatri da territori esterni agli Stati membri, che resterà in vigore a lungo, fino a quando l’Unione Europea non adotterà un nuovo Regolamento in materia di rimpatri con accompagnamento forzato, ancora oggetto di discussione a Bruxelles.

Per questa ragione la vigente legislazione italiana stabilisce che i rimpatri delle persone trasferite in Albania possono avvenire soltanto con il loro rientro in Italia, dunque con la partenza verso il paese di origine esclusivamente dal territorio italiano. In ogni caso, senza il riconoscimento consolare con identificazione della persona da rimpatriare, da operare sulla base di un accordo bilaterale con i paesi di origine, le misure di accompagnamento forzato in frontiera non si possono eseguire. E dunque è assolutamente inutile utilizzare i CPR, e soprattutto il centro ubicato a Gjader in Albania, nel caso di immigrati irregolari da espellere verso paesi che non li riammettono, come nel caso dell’Algeria e di molti altri paesi di origine.

La Relazione illustrativa di accompagnamento del Decreto legge n.37/2025, conferma l’ampliamento della portata del Protocollo Italia-Albania, ma non risultano atti formali da parte del governo albanese che recepiscano le modifiche introdotte da parte italiana. Di certo il centro di detenzione (CPR) di Gjader in Albania non può essere assimilato in alcun modo ai centri (return hub) per i rimpatri ubicati in paesi terzi sicuri previsti dalla futura normativa introdotta a livello europeo con i Regolamenti attuativi del Patto sulla migrazione e l’asilo del 2014. In questi centri di detenzione, infatti, il trasferimento delle persone corrisponde all’assunzione della giurisdizione esclusiva nei loro confronti, per quanto riguarda la detenzione amministrativa ed i rimpatri forzati, da parte delle autorità del paese terzo, come non si verifica nel caso del Protocollo Italia- Albania e delle leggi che nei due paesi danno attuazione all’accordo.

Le modifiche legislative alla disciplina attuativa del Protocollo Italia-Albania, e poi le prassi operative che ne sono derivate, hanno svuotato, oltre i diritti di difesa (art.24 Cost.), il principio costituzionale dell’habeas corpus,(art.13 Cost.) che stabilisce garanzie precise in materia di libertà personale per tutti, anche per le persone trasferite nel centro per i rimpatri di Gjader in territorio albanese.

La conformazione delle modalità di trattenimento, che secondo la Corte costituzionale (sentenza n.96/2025) avrebbero dovuto essere definite per legge, nel caso delle persone trattenute in Albania è rimasta totalmente rimessa alla discrezionalità delle autorità di polizia, in ordine ai contatti con l’esterno e con la famiglia, alle comunicazioni telefoniche, ai contatti con i difensori, alle ispezioni parlamentari, e soprattutto mancano mezzi effettivi di reclamo all’autorità giurisdizionale in caso di abusi od omissioni commessi da parte delle stesse autorità all’interno del centro.

Si tratta delle stesse modalità del trattenimento e dei mezzi di reclamo previsti adesso per tutti i casi di trattenimento amministrativo nei CPR dalla bozza del recente Disegno di legge immigrazione, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio scorso, che non risulta ancora presentato all’esame delle Camere. Quando si tratta di attuare un richiamo della Corte costituzionale, che aveva sollecitato la definizione per legge delle modalità del trattemimento amministrativo nei CPR, l’attuale governo si trova in difficoltà.

Per strumentalizzare le statistiche degli stranieri effettivamente allontanati dall’Italia, in realtà nel 2025 sarebbero meno di 5000 persone, non si può fare ricorso a procedure di finto “rimpatrio” esternalizzate in paesi terzi, in assenza di una base legale, sia a livello euro-unionale che nell’ordinamento interno. Nel quale non si possono introdurre, magari per decreto, disposizioni in materia di libertà personale, che, derogando alla riserva di legge imposta dall’art.13 Cost, rimettano di fatto alle autorità di polizia la concreta modulazione dei provvedimenti restrittivi, sottratti ad un effettivo controllo giurisdizionale, in contrasto con quanto previsto a tale riguardo da Convenzioni internazionali, come la CEDU, e dalla vigente legislazione nazionale ed europea, da applicare nel rispetto della Costituzione italiana (artt. 2, 3,10,13, 24, 32,117 Cost.).

In realtà, nel 2025, secondo dati diffusi dalla RAI, i rimpatri forzati effettivamente eseguiti dai CPR sarebbero stati soltanto 1.443, il maggior numero (271) dal CPR di Milano; a seguire Caltanissetta (245), Gorizia (187), Trapani (173), Potenza (150), Roma (142), Bari (106), Gjader-Albania (50), Torino(44), Nuoro (39) e Brindisi (36). Non si vede come il ministero dell’interno, per nascondere questo fallimento, nell’ottica degli annunci fatti da Giorgia Meloni, possa propagandare un aumento dei rimpatri conteggiando anche i rimpatri volontari o quelli su voli charter senza accompagnamento forzato.

Il 24 marzo prossimo il Protocollo Italia-Albania sarà di nuovo sottoposto al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea. E’ prevedibile che in futuro, dopo le annunciate riforme legislative in materia di detenzione amministrativa, che non rispettano ancora i richiami costituzionali e la disciplina dell’Unione europea, ci siano ulteriori ricorsi, dai giudizi di convalida fino alla Corte costituzionale ed alle Corti internazionali.

Il numero degli immigrati irregolari presenti in territorio europeo può diminuire soltanto con estese procedure di regolarizzazione permanente, sul modello della Spagna, e con un pieno riconoscimento della protezione internazionale e dei regimi nazionali di protezione complementare.

Utilizzare la possibilità di liberarsi dagli obblighi di rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali UE e dalla Costituzione italiana, con il trasferimento forzato degli immigrati irregolari soggetti a procedure di allontanamento forzato verso paesi al di fuori dell’Unione europea, con un ridimensionamento dei diritti di difesa e del ruolo della giurisdizione, corrisponde ad una sospensione dello Stato di diritto (Rule of Law).

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