{"id":587792,"date":"2018-01-25T21:31:55","date_gmt":"2018-01-25T21:31:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=587792"},"modified":"2018-01-25T21:40:42","modified_gmt":"2018-01-25T21:40:42","slug":"vaccinazioni-lobbligo-legittimo-temporaneamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2018\/01\/vaccinazioni-lobbligo-legittimo-temporaneamente\/","title":{"rendered":"Vaccinazioni: l\u2019obbligo \u00e8 legittimo soltanto temporaneamente"},"content":{"rendered":"<p>Quando il 22 novembre scorso la Corte Costituzionale si era pronunciata in modo negativo nei confronti del ricorso presentato dalla Regione Veneto sul decreto legge n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di et\u00e0, il Governo aveva cantato vittoria e in particolare la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin aveva espresso \u201cgrande soddisfazione\u201d.<br \/>\nA distanza di due mesi, andando a leggere il dispositivo della sentenza n. 5, depositata il 18 gennaio 2018, la questione di rivela pi\u00f9 complessa.<br \/>\nIl comunicato stampa della Consulta riportava il titolo \u201cObbligo dei vaccini legittimo nel contesto attuale\u201d, dal quale gi\u00e0 si poteva dedurre che si tratta di un riconoscimento relativo e non assoluto, cio\u00e8 che non sempre e non automaticamente tale obbligo \u00e8 da considerarsi legittimo.<br \/>\nAnalizzando poi il dispositivo della sentenza, si ricava una valutazione molto articolata: ovviamente non \u00e8 possibile qui riportarne tutti gli aspetti, ma si possono evidenziare le argomentazioni pi\u00f9 rilevanti.<br \/>\nAnzitutto va detto, che la Corte sottolinea pi\u00f9 volte che alcuni contenuti del ricorso sono decaduti , poich\u00e9 il Parlamento ha modificato in modo significativo alcuni aspetti della normativa approvata dal Governo. In particolare, sono state ridotte le vaccinazioni obbligatorie (da 12 a 10), sensibilmente attenuate le sanzioni pecuniarie e introdotte forme di incontro con i genitori per favorire un\u2019adesione consapevole e informata al programma vaccinale. Dal testo di evince abbastanza chiaramente che la sentenza avrebbe potuto essere diversa se fosse rimasto invariato il testo governativo. In altre parole \u00e8 stato l\u2019intervento parlamentare di moderazione e flessibilit\u00e0 che ha consentito di superare il vaglio di costituzionalit\u00e0 della norma. Insomma, la pronuncia di costituzionalit\u00e0 non \u00e8 attribuibile al testo del decreto presentato dal Governo o del Ministro della Salute.<br \/>\nInizialmente la Corte ribadisce una posizione consolidata nel tempo: \u201cI valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libert\u00e0 di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall\u2019art. 32 Cost.), anche l\u2019interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell\u2019esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo per\u00f2 che tale libert\u00e0 non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore\u201d.<br \/>\nDi conseguenza, secondo la Consulta, \u201cil contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalit\u00e0 del legislatore nella scelta delle modalit\u00e0 attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell\u2019obbligo, nonch\u00e9, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo. Questa discrezionalit\u00e0 deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorit\u00e0 preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell\u2019esercizio delle sue scelte in materia\u201d.<br \/>\nLa Corte esplicitamente conferma che in linea generale le scelte di politica sanitaria sono di competenza del legislatore e per gli aspetti tecnici rimanda alle evidenze scientifiche in relazione al tempo e al contesto, dimostrando di avere uno sguardo attento allo scenario di altri Paesi: \u201cPosto un generale favor giuridico per le politiche di diffusione delle pratiche vaccinali \u2013 basate sulle evidenze statistiche e sperimentali delle autorit\u00e0 competenti e specialmente dell\u2019OMS, che considerano la vaccinazione una misura indispensabile per garantire la salute individuale e pubblica \u2013 diversi sono gli strumenti prescelti dai vari ordinamenti per conseguire gli obiettivi comuni. A un estremo, si trovano esperienze che ancora di recente hanno conosciuto obblighi vaccinali muniti di sanzione penale (Francia); all\u2019estremo opposto si trovano programmi promozionali massimamente rispettosi dell\u2019autonomia individuale (come nel Regno Unito); nel mezzo, si ravvisa una variet\u00e0 di scelte diversamente modulate, che comprendono ipotesi in cui la vaccinazione \u00e8 considerata requisito di accesso alle scuole (come avviene negli Stati Uniti, in alcune Comunit\u00e0 autonome in Spagna e tuttora anche in Francia) ovvero casi in cui la legge richiede ai genitori (o a chi esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale) di consultare obbligatoriamente un medico prima di operare la propria scelta, a pena di sanzioni pecuniarie (Germania). Peraltro, questa diversa intensit\u00e0 di vincoli si accompagna a una altrettanto varia individuazione del numero dei vaccini proposti o richiesti\u201d.<br \/>\nPer quanto riguarda l\u2019Italia la Consulta ricorda che \u201cverso la fine degli anni novanta, in concomitanza con l\u2019accentuarsi di una pi\u00f9 spiccata sensibilit\u00e0 per i diritti di autodeterminazione individuale anche in campo sanitario, sono state privilegiate le politiche vaccinali basate sulla sensibilizzazione, l\u2019informazione e la persuasione, piuttosto che sull\u2019obbligo, garantendo comunque che tutte le vaccinazioni fossero oggetto di offerta attiva, rientrassero nei livelli essenziali delle prestazioni e fossero somministrate gratuitamente a tutti i cittadini secondo le cadenze previste dai calendari vaccinali. In questo contesto, in alcune Regioni, in via sperimentale, si \u00e8 sospeso l\u2019obbligo di vaccinazione, come \u00e8 accaduto ad esempio proprio in Veneto con la legge regionale n. 7 del 2007. Tuttavia, negli anni pi\u00f9 recenti, si \u00e8 assistito a una flessione preoccupante delle coperture, alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le vaccinazioni siano inutili, se non addirittura nocive: convinzione, si noti, mai suffragata da evidenze scientifiche, le quali invece depongono in senso opposto. In proposito, \u00e8 bene sottolineare che i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all\u2019Autorit\u00e0 italiana per il farmaco (AIFA). Anche per essi, come per gli altri medicinali, l\u2019evoluzione della ricerca scientifica ha consentito di raggiungere un livello di sicurezza sempre pi\u00f9 elevato, fatti salvi quei singoli casi, peraltro molto rari alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nei quali, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione pu\u00f2 determinare conseguenze negative. Per tale ragione l\u2019ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo \u2013 obbligo o raccomandazione \u2013 la vaccinazione \u00e8 stata somministrata (come affermato ancora di recente nella sentenza n. 268 del 2017, in relazione a quella anti-influenzale)\u201d.<br \/>\nSecondo la Corte \u201csi assiste, dunque, oggi a una inversione di tendenza \u2013 dalla raccomandazione all\u2019obbligo di vaccinazione \u2013 in cui si inserisce anche la normativa oggetto del presente giudizio. Valutata alla luce del contesto descritto nei suoi tratti essenziali, la scelta del legislatore statale non pu\u00f2 essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti, frustrando, allo stesso tempo, le diverse politiche vaccinali implementate dalla ricorrente. Il legislatore, infatti, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l\u2019obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni gi\u00e0 previste dalle leggi dello Stato, e l\u2019ha introdotto per altre sei vaccinazioni che gi\u00e0 erano tutte offerte alla popolazione come raccomandate\u201d.<br \/>\nD\u2019altra parte la Corte riconosce che si tratta di una maggior costrizione: \u201cIndubbiamente, il vincolo giuridico si \u00e8 fatto pi\u00f9 stringente: ci\u00f2 che in precedenza era raccomandato, oggi \u00e8 divenuto obbligatorio. Ma nel valutare l\u2019intensit\u00e0 di tale cambiamento occorre peraltro tenere presenti due ordini di considerazioni.<br \/>\nIl primo \u00e8 che nell\u2019orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo \u00e8 assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo (tanto che sul piano del diritto all\u2019indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017). In quest\u2019ottica, occorre considerare che, anche nel regime previgente, le vaccinazioni non giuridicamente obbligatorie erano comunque proposte con l\u2019autorevolezza propria del consiglio medico.<br \/>\nIl secondo \u00e8 che nel nuovo assetto normativo, basato, come si \u00e8 detto sull\u2019obbligatoriet\u00e0 (giuridica), il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull\u2019informazione, sul confronto e sulla persuasione: in caso di mancata osservanza dell\u2019obbligo vaccinale, l\u2019art. 1 comma 4 del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, prevede un procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori (o agli esercenti la potest\u00e0 genitoriale) ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l\u2019effettuazione. A tale scopo, il legislatore ha inserito un apposito colloquio tra le autorit\u00e0 sanitarie e i genitori, istituendo un momento di incontro personale, strumento particolarmente favorevole alla comprensione reciproca, alla persuasione e all\u2019adesione consapevole. Solo al termine di tale procedimento, e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le sanzioni amministrative previste, peraltro assai mitigate in seguito agli emendamenti introdotti in sede di conversione\u201d.<br \/>\nIl punto pi\u00f9 rilevante del dispositivo della sentenza \u00e8 forse il seguente: \u201cNel presente contesto, dunque, il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale, configurando un intervento non irragionevole allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata. In questa prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario, il legislatore \u2013 ai sensi dell\u2019art. 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito \u2013 ha opportunamente introdotto in sede di conversione un sistema di monitoraggio periodico che pu\u00f2 sfociare nella cessazione della obbligatoriet\u00e0 di alcuni vaccini ((e segnatamente di quelli elencati all\u2019art. 1, comma 1-bis: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). Questo elemento di flessibilizzazione della normativa, da attivarsi alla luce dei dati emersi nelle sedi scientifiche appropriate, denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell\u2019obbligo \u00e8 fortemente ancorata al contesto ed \u00e8 suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso\u201d.<br \/>\nLa Corte considera l\u2019obbligo vaccinale come temporaneo a tal punto che di fatto \u2013 forse andando oltre i propri compiti istituzionali \u2013 fornisce indicazioni ulteriori al legislatore: \u201cPeraltro, non si pu\u00f2 fare a meno di rilevare che tale strumento di flessibilizzazione si applica solo a quattro dei dieci vaccini imposti obbligatoriamente dalla legge. Analoghe variazioni nelle condizioni epidemiologiche, nei dati relativi alle reazioni avverse e alle coperture vaccinali potrebbero suggerire al legislatore di prevedere un analogo meccanismo di allentamento del grado di coazione esercitabile anche in riferimento alle sei vaccinazioni indicate al comma 1, dell\u2019art. 1 (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, antipertosse, anti Haemophilus influenzae tipo b)\u201d.<br \/>\nIn conclusione la Corte dice chiaramente che l\u2019obbligatoriet\u00e0 delle vaccinazioni \u00e8 consentita soltanto in un determinato contesto di livelli di prevenzione ritenuti insufficienti e pertanto le norme dovrebbero sempre prevedere la possibilit\u00e0 di togliere l\u2019obbligo per ciascun tipo di vaccinazione qualora la situazione evolvesse positivamente.<br \/>\nSi potrebbe dire che il ricorso della Regione Veneto \u00e8 stato respinto perch\u00e9 la legge approvata dal Parlamento \u201cnon \u00e8 irragionevole\u201d nel presente contesto, ma paradossalmente osservare che l\u2019impostazione di fondo della normativa del Veneto, che prevede che le vaccinazioni siano di norma raccomandate e possano diventare obbligatorie soltanto in caso di pericolo per la salute pubblica, dovrebbe essere assunta anche dal legislatore nazionale. Di conseguenza la grande vittoria, sbandierata impropriamente dal Governo e dalla attuale Ministra della salute, a ben vedere potrebbe rivelarsi una vittoria di Pirro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando il 22 novembre scorso la Corte Costituzionale si era pronunciata in modo negativo nei confronti del ricorso presentato dalla Regione Veneto sul decreto legge n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in materia di 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Principali appartenenze e impegni locali (provincia di Bergamo): Consiglio Direttivo della Fondazione Serughetti La Porta (www.laportabergamo.it), Comitato provinciale per l\u2019abolizione delle barriere architettoniche (www.diversabile.it), Coordinamento provinciale di Libera (www.liberabg.it), Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it), Scuola di educazione e formazione alla politica We Care (www.scuolawecare.it), Redazione della rivista L\u2019Incontro e delle Edizioni Gruppo Aeper (www.aeper.it). Nel 2014 ha pubblicato insieme a Filippo Pizzolato \u201cL\u2019ABC della Costituzione\u201d per le Edizioni Gruppo Aeper con prefazione di don Luigi Ciotti. Nel 2018, insieme a Francesco Gesualdi e Antonio De Lellis, per CADTM Italia ha pubblicato il dossier \u201cFisco &amp; Debito. 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