{"id":479592,"date":"2017-06-16T18:14:46","date_gmt":"2017-06-16T17:14:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=479592\/"},"modified":"2017-08-01T14:15:34","modified_gmt":"2017-08-01T13:15:34","slug":"gli-indennizzi-danni-causati-dalle-vaccinazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2017\/06\/gli-indennizzi-danni-causati-dalle-vaccinazioni\/","title":{"rendered":"Gli indennizzi per i danni causati dalle vaccinazioni"},"content":{"rendered":"<p>Che le vaccinazioni possano far male alla salute, in Italia \u00e8 pubblicamente comprovato da almeno 25 anni. Infatti, la Legge 210 del 25 febbraio 1992 ha per titolo: \u201cIndennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati\u201d.<br \/>\nOvviamente dall\u2019approvazione della legge non si pu\u00f2 dedurre che le vaccinazioni siano in ogni caso dannose per la salute delle persone. Anzi, \u00e8 generalmente riconosciuta l\u2019utilit\u00e0 della prevenzione vaccinale, ma \u00a0come accade per la maggior parte dei farmaci &#8211; \u00e8 fondamentale tener conto , oltre ai benefici, anche degli effetti negativi.<br \/>\nAnzitutto occorre riconoscere che l\u2019approvazione della legge che ha stabilito un indennizzo per le persone danneggiate da complicanze dovute a determinate pratiche sanitarie \u00e8 sicuramente un fatto positivo, perch\u00e9 significa che la collettivit\u00e0 si \u00e8 assunta la responsabilit\u00e0 delle politiche sanitarie adottate, che evidentemente comportano sempre margini di errore o potenziale fallibilit\u00e0.<br \/>\nD\u2019altra parte bisogna sottolineare come la Legge 210 del 1992 sia stata scritta in modo inadeguato (per usare un eufemismo), considerato che la Corte Costituzionale ha dichiarato in diverse sentenze l\u2019illegittimit\u00e0 di alcuni commi fondamentali della normativa. In questi pronunciamenti la Consulta ha anche sottolineato e chiarito alcuni aspetti rilevanti della problematica collegata alle vaccinazioni raccomandate e a quelle obbligatorie.<\/p>\n<p>Nella sentenza n. 118 del 1996 la Consulta, dichiarando l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7 della legge n. 210\/1992, afferma: \u00a0\u00abL&#8217;esatto inquadramento del problema di costituzionalit\u00e0 che la Corte \u00e8 chiamata a risolvere presuppone la chiarificazione del significato del diritto costituzionale alla salute con riferimento al caso in cui la sua dimensione individuale confligga con quella collettiva, ipotesi che pu\u00f2 ricorrere tipicamente nei casi di trattamenti sanitari obbligatori, tra i quali rientra la vaccinazione antipoliomielitica. La disciplina costituzionale della salute comprende due lati, individuale e soggettivo l&#8217;uno (la salute come &#8220;fondamentale diritto dell&#8217;individuo&#8221;), sociale e oggettivo l&#8217;altro (la salute come &#8220;interesse della collettivit\u00e0&#8221;). Talora l&#8217;uno pu\u00f2 entrare in conflitto con l&#8217;altro, secondo un&#8217;eventualit\u00e0 presente nei rapporti tra il tutto e le parti. In particolare &#8211; questo \u00e8 il caso che qui rileva &#8211; pu\u00f2 accadere che il perseguimento dell&#8217;interesse alla salute della collettivit\u00e0, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile. (\u2026) In questa situazione, la legge che impone l&#8217;obbligo della vaccinazione antipoliomielitica compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate &#8220;scelte tragiche&#8221; del diritto: le scelte che una societ\u00e0 ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l&#8217;eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l&#8217;infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L&#8217;elemento tragico sta in ci\u00f2, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finch\u00e9 ogni rischio di complicanze non sar\u00e0 completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche &#8211; e per la vaccinazione antipoliomielitica non \u00e8 cos\u00ec -, la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterr\u00e0 a questo genere di scelte pubbliche\u00bb.<br \/>\nIn questa approfondito ragionamento espresso dalla Consulta, chiamata in causa nel bilanciamento di due diritti\/valori, emerge la consapevolezza dell\u2019imperfezione delle scelte di una comunit\u00e0. Il fatto che la Corte utilizzi l\u2019aggettivo \u201ctragiche\u201d, dovrebbe far riflettere tutti coloro che affrontano il problema delle vaccinazioni come se fosse una questione secondaria se non addirittura una perdita di tempo, sottovalutando le implicazioni costituzionali.<\/p>\n<p>In questa sentenza del 1992 la Corte si pone anche la questione di un\u2019eventuale obiezione di coscienza alle decisioni pubbliche in materia: \u00abImpregiudicato qui il problema del rilievo da riconoscersi all&#8217;obiezione di coscienza nei confronti dei trattamenti medicali, in nome del dovere di solidariet\u00e0 verso gli altri \u00e8 possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come nel caso della vaccinazione antipoliomielitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potest\u00e0 di genitore o la tutela) sia privato della facolt\u00e0 di decidere liberamente. Ma nessuno pu\u00f2 essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri\u00bb. \u00c8 evidente che si tratta di un rilievo non banale: la salute personale \u00e8 un valore assoluto e non \u00e8 sacrificabile su nessun \u201caltare\u201d, compreso il benessere o l\u2019interesse di \u201ctutti gli altri\u201d. Anche questo aspetto dovrebbe interrogare il legislatore soprattutto sull\u2019utilizzo della coercizione, modalit\u00e0 da utilizzare il meno possibile e comunque con cautela, poich\u00e9 c\u2019\u00e8 il rischio di sacrificare &#8211; contro la sua volont\u00e0 &#8211; qualcuno, fosse anche soltanto una persona.<br \/>\nIn conclusione, la Corte Costituzionale &#8211; di fronte al danno sub\u00ecto &#8211; afferma: \u00abSi tratta perci\u00f2 di un obbligo avente uno speciale carattere. Per la collettivit\u00e0 \u00e8 in questione non soltanto il dovere di aiutare chi si trova in difficolt\u00e0 per una causa qualunque, ma l&#8217;obbligo di ripagare il sacrificio che taluno si trova a subire per un beneficio atteso dall&#8217;intera collettivit\u00e0. Sarebbe contrario al principio di giustizia, come risultante dall&#8217;art. 32 della Costituzione, alla luce del dovere di solidariet\u00e0 stabilito dall&#8217;art. 2, che il soggetto colpito venisse abbandonato alla sua sorte e alle sue sole risorse o che il danno in questione venisse considerato come un qualsiasi evento imprevisto al quale si sopperisce con i generali strumenti della pubblica assistenza\u00bb.<br \/>\nLa problematica della profilassi dei vaccini implica una responsabilit\u00e0 che va oltre la semplice assistenza, ma attiene al rapporto tra rispetto di ogni singola persona umana e il bene della collettivit\u00e0. Quest\u2019ultima, dopo aver cercato di minimizzare ogni rischio e qualora si manifestasse comunque un evento avverso, \u00e8 tenuta a provvedere con la pi\u00f9 ampia solidariet\u00e0 possibile, poich\u00e9 altrimenti verrebbe meno la coesione sociale. La Corte pertanto sancisce \u00abil riconoscimento dell&#8217;obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria\u00bb senza \u00ablimitazioni di carattere temporale\u00bb.<\/p>\n<p>Conseguentemente alle disposizioni e ai rilievi della Corte Costituzionale, il legislatore ha cercato di porre rimedio approvando la Legge n. 238 del 25 luglio 1997, che apporta \u201cmodifiche ed integrazioni\u201d alla Legge 210\/1992. Ma anche in questo caso il dispositivo normativo non \u00e8 risultato ottimale. Infatti, nella sentenza n. 27 del 1998 la Corte Costituzionale, dichiarando l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della rinnovata Legge n. 210\/1992, aggiunge un altro tassello importante relativamente alle vaccinazioni non obbligatorie: \u00abNon vi \u00e8 infatti ragione di differenziare, dal punto di vista del principio anzidetto, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorit\u00e0 in vista della sua diffusione capillare nella societ\u00e0; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. Una differenziazione che negasse il diritto all&#8217;indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalit\u00e0 della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilit\u00e0 generale per ragioni di solidariet\u00e0 sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione\u00bb. Pertanto, la Consulta estende l\u2019indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie anche a coloro che si sono sottoposti volontariamente alle vaccinazioni raccomandate dalle istituzioni sanitarie. In particolare la Corte specifica che il risarcimento previsto attiene direttamente alla sfera dei diritti della persona, tutelati e garantiti dalla Costituzione: \u00abNel rispetto dell&#8217;ampia discrezionalit\u00e0 che deve essere riconosciuta al legislatore, a questa Corte, nell&#8217;esercizio del controllo di costituzionalit\u00e0 sulle leggi, compete tuttavia di garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, misura minima al di sotto della quale si determinerebbe, con l&#8217;elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti\u00bb.<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 423 del 2000 la Consulta conferma l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 1, della Legge n. 210\/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all\u2019indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, in quanto appartenenti a categorie a rischio, in relazione alle quali l\u2019autorit\u00e0 sanitaria abbia promosso la diffusione della vaccinazione. In questo caso la Consulta chiarisce: \u00abIn applicazione dei princ\u00ecpi cos\u00ec posti, la risoluzione della presente questione di costituzionalit\u00e0 consiste nel rispondere alla domanda se, analogamente a quanto accertato in relazione alla vaccinazione antipoliomielitica, anche per la vaccinazione antiepatite possa dirsi essere stata in atto una campagna legalmente promossa dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria per la diffusione di tale secondo tipo di vaccinazione\u00bb. Dato che la Corte ha accertato che tali campagne sono state effettuate a partire dal 1983, la sentenza stabilisce che l\u2019indennizzo \u00e8 riconosciuto a chi abbia subito un danno a partire da tale data. \u00c8 evidente come la Consulta ritenga che le campagne di promozione della salute attraverso la profilassi con vaccini siano strettamente correlate alla necessit\u00e0 di risarcire il danno che &#8211; per il bene della collettivit\u00e0 &#8211; \u00e8 stato arrecato al singolo.<\/p>\n<p>Questa impostazione viene ribadita con la sentenza n. 107 del 2012, nella quale la Consulta dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 1, comma 1, della Legge n. 210\/1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo ai soggetti che abbiano sub\u00ecto lesioni e\/o infermit\u00e0, da cui siano derivati danni irreversibili all\u2019integrit\u00e0 psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite. In questo pronunciamento la Corte anzitutto fa riferimento alla \u00abstretta correlazione, nella disciplina costituzionale della salute, tra diritto fondamentale dell\u2019individuo (lato individuale e soggettivo) e interesse della intera collettivit\u00e0 (lato sociale e oggettivo); quanto, soprattutto, la necessit\u00e0 che, ove i valori in questione vengano a trovarsi in frizione, l\u2019assunzione dei rischi, relativi a un trattamento \u201csacrificante\u201d della libert\u00e0 individuale, venga ricondotta ad una dimensione di tipo solidaristico. Ponendosi, inoltre, nella prospettiva di individuare la ratio della provvidenza indennitaria in ogni situazione in cui il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse collettivo, si \u00e8 in seguito affermato che dagli artt. 2 e 32 Costituzione deriva l\u2019obbligo, simmetricamente configurato in capo alla stessa collettivit\u00e0, di condividere, come \u00e8 possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative\u00bb. In conclusione la Consulta spiega che \u00abla ragione determinante del diritto all\u2019indennizzo \u00e8 l\u2019interesse collettivo alla salute e non l\u2019obbligatoriet\u00e0 in quanto tale del trattamento, la quale \u00e8 semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse; e che lo stesso interesse \u00e8 fondamento dell\u2019obbligo generale di solidariet\u00e0 nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengano a soffrire di un pregiudizio\u00bb. Da notare come la Corte interpreti l\u2019obbligatoriet\u00e0 soltanto come strumento finalizzato a raggiungere l\u2019interesse collettivo. Quindi, da considerarsi utile esclusivamente se dimostrasse di poter raggiungere tale obiettivo e soltanto se le scelte volontarie non si rivelassero sufficienti o adeguate.<\/p>\n<p>Da queste sentenze emerge con chiarezza come il tema delle vaccinazioni sia delicato e vada perci\u00f2 affrontato con particolare cautela, dato che sono in gioco valori tutelati dalla Costituzione. Per il giudice delle leggi \u00e8 fondamentale affermare il principio di responsabilit\u00e0 collettiva delle scelte pubbliche, che non possono essere assunte a cuor leggero. Le persone danneggiate dalle prescrizioni normative non possono essere trattate come casi inevitabili e sacrificabili per il miglior bene degli altri. Nella prospettiva risarcitoria del danno provocato dalle vaccinazioni la Corte sostiene che non si pu\u00f2 distinguere tra quelle raccomandate e quelle obbligatorie. Anzi, viene implicitamente apprezzata la scelta volontaria di contribuire alla salute pubblica, pur in presenza di qualche rischio per s\u00e9 o per i propri figli. Proprio questa considerazione dovrebbe motivare il legislatore a promuovere prioritariamente scelte volontarie consapevoli, anzich\u00e9 ricorrere alla coercizione. L\u2019obbligo esterno di norma \u00e8 meno efficace (e giusto) della motivazione che ciascuno pu\u00f2 eventualmente maturare dentro di s\u00e9. Come ha scritto Wayne Dyer, \u00a0bisogna essere consapevoli che tutte \u201cle relazioni basate sull\u2019obbligo mancano di dignit\u00e0\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Che le vaccinazioni possano far male alla salute, in Italia \u00e8 pubblicamente comprovato da almeno 25 anni. 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Principali appartenenze e impegni locali (provincia di Bergamo): Consiglio Direttivo della Fondazione Serughetti La Porta (www.laportabergamo.it), Comitato provinciale per l\u2019abolizione delle barriere architettoniche (www.diversabile.it), Coordinamento provinciale di Libera (www.liberabg.it), Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it), Scuola di educazione e formazione alla politica We Care (www.scuolawecare.it), Redazione della rivista L\u2019Incontro e delle Edizioni Gruppo Aeper (www.aeper.it). Nel 2014 ha pubblicato insieme a Filippo Pizzolato \u201cL\u2019ABC della Costituzione\u201d per le Edizioni Gruppo Aeper con prefazione di don Luigi Ciotti. Nel 2018, insieme a Francesco Gesualdi e Antonio De Lellis, per CADTM Italia ha pubblicato il dossier \u201cFisco &amp; Debito. 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