{"id":357906,"date":"2016-08-26T17:44:51","date_gmt":"2016-08-26T16:44:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/it\/?p=357906"},"modified":"2016-08-26T17:44:51","modified_gmt":"2016-08-26T16:44:51","slug":"ferrajoli-un-monocameralismo-imperfetto-perfetta-autocrazia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2016\/08\/ferrajoli-un-monocameralismo-imperfetto-perfetta-autocrazia\/","title":{"rendered":"Ferrajoli: \u00abUn monocameralismo imperfetto per una perfetta autocrazia\u00bb"},"content":{"rendered":"<p><em>\u00c8 ancora incerta la data dell&#8217;importantissimo referendum (ottobre, novembre o dicembre?) che chiamer\u00e0 gli italiani ad esprimersi sulla legge di revisione costituzionale che ha preso il nome di Renzi-Boschi. Duro lo scontro tra il fronte del no e quello del s\u00ec. Luigi Ferrajoli, giurista, ex magistrato, docente universitario, filosofo del diritto italiano, allievo di Norberto Bobbio, definisce questa legge \u00abuna grave aggressione alla Costituzione\u00bb. Vediamo perch\u00e9.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"artt\">\n<p>Luigi Ferrajoli \u00e8 uno dei maggiori teorici del diritto italiano. Ex magistrato, ha contribuito a fondare Magistratura Democratica, \u00e8 stato professore di Filosofia del diritto, prima a Camerino e poi a Roma 3. Fra le sue opere, che sviluppano un progetto tracciato sin dalla tesi di laurea, possono ricordarsi almeno <em>Teoria assiomatizzata del diritto<\/em> (Giuffr\u00e8, 1970), <em>Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale<\/em> (Laterza, 1989) e l\u2019ultima monumentale <em>Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia<\/em> (Laterza, 2008). Alterna al lavoro teorico e alle conferenze in ogni parte del mondo l\u2019intervento puntuale su temi civili.<\/p>\n<p>Vi proponiamo questo intervento di Ferrajoli sul referendum confermativo costituzionale, comparso su <a href=\"http:\/\/www.libertaegiustizia.it\/2016\/06\/25\/un-monocameralismo-imperfetto-per-una-perfetta-autocrazia\/\" target=\"_blank\">Libert\u00e0 e Giustizia<\/a>.<\/p>\n<p>1. <strong><em>Potere di revisione costituzionale e potere costituente<\/em><\/strong> \u2013 C\u2019\u00e8 un fatto che accompagna, da circa trenta anni, la lunga crisi della democrazia italiana. All\u2019aggravarsi di tutti i suoi aspetti \u2013 il discredito e lo sradicamento sociale dei partiti, la loro subalternit\u00e0 all\u2019economia e alla finanza, la loro opzione comune e sempre pi\u00f9 esplicita per le controriforme in materia di lavoro e di stato sociale \u2013 ha fatto costantemente riscontro il progetto di indebolire il Parlamento e di rafforzare il governo, tramite modifiche sempre pi\u00f9 gravi della seconda parte della Costituzione repubblicana: dapprima, negli anni Ottanta e Novanta, i tentativi delle \u00a0Commissioni Bozzi, De Mita-Jotti e D\u2019Alema; poi l\u2019assalto ben pi\u00f9 di fondo alla Costituzione da parte del governo Berlusconi con la riforma del 2005, scritta dai cosiddetti \u201cquattro saggi\u201d in una baita di Lorenzago e bocciata dal referendum del giugno 2006 con il 61% dei voti; infine l\u2019ultima, non meno grave aggressione: la legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi approvata il 12 aprile 2016, sulla quale si svolger\u00e0 il referendum confermativo nel prossimo ottobre. Di nuovo, come sempre, l\u2019argomento a sostegno della revisione, oltre a quello penoso e demagogico della riduzione dei costi della politica, \u00e8 stato la necessit\u00e0 di accrescere la \u201cgovernabilit\u00e0\u201d nel tentativo, ancora una volta, del ceto di governo di far ricadere sulla nostra carta costituzionale la responsabilit\u00e0 della propria inettitudine.<\/p>\n<p>L\u2019attuale revisione costituzionale investe l\u2019intera seconda parte della Costituzione: ben 47 articoli su un totale di 139. Non \u00e8 quindi, propriamente, una \u201crevisione\u201d, ma un\u2019altra Costituzione, diversa da quella del 1948. Ma la nostra Costituzione non consente l\u2019approvazione di una nuova Costituzione, neppure ad opera di un\u2019ipotetica assemblea costituente che pur decidesse a larghissima maggioranza. Il solo potere ammesso dall\u2019articolo 138 della nostra Costituzione \u00e8 un potere di revisione, che non \u00e8 un potere costituente ma un potere costituito. Di qui il primo profilo di illegittimit\u00e0: l\u2019indebita trasformazione del potere di revisione costituzionale previsto dall\u2019articolo 138 in un potere costituente non previsto dalla nostra Costituzione e perci\u00f2 anticostituzionale ed eversivo.<\/p>\n<p>La differenza tra i due tipi di potere \u00e8 radicale: il potere costituente \u00e8 un potere sovrano, che l\u2019articolo 1 attribuisce al \u201cpopolo\u201d e solo al popolo, sicch\u00e9 nessun potere costituito pu\u00f2 appropriarsene; il potere di revisione \u00e8 invece un potere costituito, il cui esercizio non pu\u00f2 consistere nella produzione di una nuova Costituzione, ma solo in singoli e specifici emendamenti onde sia consentito ai cittadini, come ha pi\u00f9 volte stabilito la Corte Costituzionale, di esprimere consenso o dissenso, nel referendum confermativo, alle singole, specifiche revisioni. E\u2019 una questione elementare di teoria del diritto e di grammatica giuridica: l\u2019esercizio di un potere costituito non pu\u00f2 trasformare lo stesso potere del quale \u00e8 esercizio in un potere costituente senza degradare ad eccesso, o peggio ad abuso di potere. Ed \u00e8 paradossale che di questo eccesso e di questo abuso di potere si sia fatto fin dall\u2019inizio promotore il Presidente della Repubblica, che aveva giurato fedelt\u00e0 a questa Costituzione e che di essa avrebbe dovuto essere il custode e il garante. Ma \u00e8 anche una questione di teoria politica e di grammatica democratica: la differenza e la distinzione tra potere costituente e potere costituito, formulata da Siey\u00e9s pi\u00f9 di due secoli fa, rappresenta infatti una sorta di postulato di qualunque costituzionalismo democratico. Giacch\u00e9 le costituzioni sono norme che costituiscono e disciplinano i pubblici poteri, imponendo loro limiti e vincoli. E\u2019 questo il loro senso e il loro ruolo. E perci\u00f2 non possono gli stessi poteri costituiti dalla Costituzione cambiare radicalmente la Costituzione dalla quale sono disciplinati e limitati.<\/p>\n<p>Si tratta di una logica del costituzionalismo adottato da quasi tutte le costituzioni e confermato dall\u2019esperienza costituzionale di tutte le grandi democrazie. Giacch\u00e9 le costituzioni sono una cosa seria, che nelle democrazie serie sono emendabili, cio\u00e8 suscettibili di singole e specifiche riforme, ma non modificabili per intero. Proviamo a pensare come sarebbe accolta l\u2019idea di una nuova Costituzione negli Stati Uniti. Riflettiamo sul perch\u00e9 mai nessun partito, nessun presidente, nessun uomo politico penserebbe di proporre un cambiamento dell\u2019intera Costituzione statunitense del 1787, da tutti concepita, difesa e sacralizzata come il patto costituente e la carta d\u2019identit\u00e0 della nazione. Della Costituzione degli Stati Uniti sono infatti possibili solo emendamenti, la cui approvazione richiede, secondo il suo articolo 5, una procedura gravosissima: che la proposta di un semplice emendamento sia avanzata dai due terzi dei componenti del Congresso o da due terzi delle legislature dei vari Stati, e che nel primo caso l\u2019emendamento sia approvato se votato dalle legislature di tre quarti degli Stati e, nel secondo, se votato dai tre quarti dei membri di un\u2019apposita Convenzione convocata dal Congresso. In quasi nessun Paese, poi, \u00e8 consentita la revisione totale della Costituzione, ma solo la revisione parziale mediante singoli emendamenti, \u00a0sottoposti peraltro a procedure di revisione ben pi\u00f9 gravose di quella prevista dal nostro articolo 138: l\u2019approvazione da parte dei due terzi dei membri delle due Camere in Germania e in Giappone e da parte dei tre quinti in Spagna, seguita sempre in Giappone, e in Spagna su richiesta di un decimo dei membri di una Camera, da un referendum popolare. Dove \u00e8 prevista la revisione totale, come in Spagna e in Svizze\u00adra, essa \u00e8 sottoposta a procedure talmente laboriose da renderla quasi impossibile e comunque totalmente sottratta a colpi di mano di maggioranza. In base all\u2019articolo 168 della Costituzione spagnola, si procede dapprima alla votazione del nuovo testo a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera, poi allo scioglimento immediato delle Cortes, poi alla ratifica della nuova Costituzione a maggioranza di due terzi delle nuove Camere e infine al referendum sulla revisione approvata. In Svizzera, in base all\u2019articolo 120 della Costituzione del 1874, per la revisione totale si richiede anzitutto che la proposta sia avanzata da una delle due Camere o da 100.000 elettori; successivamente si procede al referendum sul quesito \u201cse la riforma totale debba o no aver luogo\u201d; poi il Parlamento viene sciolto; poi si procede alla sua rielezione per elaborare la nuova Costituzione; infine, in base all\u2019articolo 123, la Costituzione riformata viene sottoposta e referendum.<\/p>\n<p>2. <strong><em>Una costituzione di minoranza<\/em><\/strong> \u2013 Ma ancor pi\u00f9 gravi sono la forma e la sostanza della nuova Costituzione su cui saremo chiamati a votare nel referendum di ottobre. Per il metodo con cui \u00e8 stata approvata e per i suoi contenuti, questa legge di revisione \u00e8 un oltraggio non tanto e non solo alla Costituzione del 1948, ma al costituzionalismo in quanto tale, cio\u00e8 all\u2019idea stessa di Costituzione.<\/p>\n<p>Innanzitutto per il metodo. Non \u00e8 con i modi adottati dal governo Renzi che si trattano le costituzioni. Le costituzioni sono patti di convivenza. Stabiliscono le pre-condizioni del vivere civile, idonee a garantire tutti, maggioranze e minoranze, e perci\u00f2 tendenzialmente sorrette da un consenso generale. Servono a unire, e non a dividere, dato che equivalgono a sistemi di limiti e vincoli imposti a qualunque maggioranza, di destra o di sinistra o di centro, a garanzia di tutti. Cos\u00ec \u00e8 stato per la Costituzione italiana del 1948, approvata dalla grandissima maggioranza dei costituenti \u2013 453 voti a favore e 62 contrari \u2013 pur divisi dalle contrapposizioni ideologiche dell\u2019epoca. Cos\u00ec \u00e8 sempre stato per qualunque Costituzione degna di questo nome.<\/p>\n<p>La Costituzione di Renzi \u00e8 invece una Costituzione che divide: una Costituzione neppure di maggioranza, ma di minoranza, approvata ed imposta, per\u00f2, con lo spirito arrogante delle maggioranze. E\u2019 in primo luogo una Costituzione approvata da una piccola minoranza: dal partito di maggioranza relativa, che alle ultime elezioni prese il 25% dei voti, corrispondenti a poco pi\u00f9 del 15% degli elettori, trasformati per\u00f2, dalla legge elettorale <em>Porcellum<\/em> dichiarata incostituzionale, in una fittizia maggioranza assoluta, per di pi\u00f9 compattata dalla disciplina di partito e dal trasformismo governativo di gran parte dei suoi esponenti pur fermamente contrari. Insomma, una pura operazione di palazzo. E tuttavia questa minoranza ha imposto la sua Costituzione con l\u2019arroganza di chi crede nell\u2019onnipotenza della maggioranza: rifiutando il confronto con le opposizioni e perfino con il dissenso interno alla cosiddetta maggioranza (\u201cabbiamo i numeri!\u201d), rimuovendo e sostituendo i dissenzienti in violazione dell\u2019articolo 67 della Costituzione, minacciando lo scioglimento delle Camere, strozzando il dibattito parlamentare con \u201ccanguri\u201d e tempi di discussione contingentati in sedute-fiume e notturne, ponendo pi\u00f9 volte la fiducia come se si trattasse di una legge di indirizzo politico, ottenendo l\u2019approvazione in un clima di scontro giunto a forme di protesta di tipo aventiniano, fino all\u2019ultima, gravissima deformazione del processo di revisione: il carattere plebiscitario impresso al referendum costituzionale dal presidente del Consiglio che lo ha trasformato in un voto su se stesso.<\/p>\n<p>Non si potrebbe immaginare un\u2019anticipazione pi\u00f9 illuminante di quelli che saranno i rapporti tra governo e Parlamento se questa riforma andasse in porto: un Parlamento ancor pi\u00f9 umiliato, espropriato delle sue classiche funzioni, ridotto a organo di ratifica delle decisioni governative. Del resto, sia l\u2019iniziativa che l\u2019intera gestione del procedimento di revisione sono state, dall\u2019inizio alla fine, nelle mani del governo; laddove, se c\u2019\u00e8 una questione di competenza esclusiva del Parlamento e che nulla ha a che fare con le funzioni di governo, questa \u00e8 precisamente la modifica della Costituzione. L\u2019illegittima mutazione del referendum costituzionale in un plebiscito era perci\u00f2 implicito fin dall\u2019origine del processo di revisione e strettamente connesso a un altro suo profilo di illegittimit\u00e0: al fatto che il potere di revisione costituzionale, proprio perch\u00e9 \u00e8 un potere costituito, ammette solo emendamenti specifici, singolari e univoci, i quali soltanto consentono che il successivo referendum previsto dall\u2019articolo 138 avvenga, come ha pi\u00f9 volte richiesto la Corte costituzionale, su singole e determinate questioni, e non si tramuti, appunto, in un plebiscito.<\/p>\n<p>Si capisce come una simile revisione \u2013 quali che fossero i suoi contenuti, anche i pi\u00f9 condivisi e condivisibili \u2013 meriti comunque di essere respinta, soltanto per il modo con cui \u00e8 stata approvata. Giacch\u00e9 essa \u00e8 uno sfregio alla Costituzione repubblicana, dopo il quale la nostra Costituzione non sar\u00e0 pi\u00f9 la stessa perch\u00e9 non avr\u00e0 pi\u00f9 lo stesso prestigio. Le costituzioni, infatti, valgono anche per il carattere evocativo e simbolico del loro momento costituente, quale patto sociale di convivenza. Questa nuova Costituzione sar\u00e0 percepita come il frutto di un colpo di mano, di un atto di prepotenza e prevaricazione sul Parlamento e sulla societ\u00e0 italiana. Sar\u00e0 la Costituzione non della concordia ma della discordia; non del patto pre-politico, ma della rottura del patto implicito in ogni momento costituente. Indipendentemente dai contenuti.<\/p>\n<p>3. <strong><em>Un monocameralismo imperfetto<\/em><\/strong> \u2013 Ma sono precisamente i contenuti l\u2019aspetto pi\u00f9 allarmante della nuova Costituzione. Si dice che con essa viene superato il bicameralismo perfettamente paritario. E\u2019 vero. Ma il superamento del bicameralismo perfetto avviene con la sua sostituzione con un monocameralismo sommamente imperfetto. Imperfetto per due ragioni.<\/p>\n<p>In primo luogo perch\u00e9 la seconda Camera non \u00e8 affatto abolita, ma sostituita da un Senato eletto non dai cittadini, come vorrebbe il principio della sovranit\u00e0 popolare, ma dai Consigli regionali \u201cin conformit\u00e0\u201d \u2013 non \u00e8 chiaro in quali forme e grado \u2013 \u201calle scelte espresse dagli elettori\u201d, e tuttavia dotato di molteplici competenze legislative. Contrariamente alla semplificazione vantata dalla propaganda governativa, ne seguir\u00e0 un\u2019enorme complicazione del procedimento di approvazione delle leggi. Basti confrontare l\u2019attuale articolo 70 della Costituzione composto da una riga \u2013 \u201cLa funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere\u201d \u2013 con il suo nuovo testo, articolato in sette commi lunghi e tortuosi che prevedono ben quattro tipi di leggi e di procedure: <em>a<\/em>) le leggi di competenza bicamerale, come le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali e altre importanti e numerose leggi sull\u2019ordinamento della Repubblica; <em>b<\/em>) tutte le altre leggi, di competenza della Camera ma a loro volta differenziate, a seconda del grado di coinvolgimento del Senato nella loro approvazione, in tre tipi di leggi: <em>b1<\/em>) le leggi il cui esame da parte del Senato pu\u00f2 essere richiesto da un terzo dei suoi componenti e sulle cui modificazioni la Camera si pronuncia a maggioranza semplice in via definitiva; <em>b2<\/em>) le leggi di cui all\u2019articolo 81 4\u00b0 comma, le quali vanno sempre sottoposte all\u2019esame del Senato, che pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data di trasmissione; <em>b3<\/em>) le leggi di attuazione dell\u2019articolo 117, 4\u00b0 comma della Costituzione, che richiedono sempre l\u2019esame del Senato e le cui modificazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono derogabili solo dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera.<\/p>\n<p>E\u2019 chiaro che questo pasticcio \u2013 quattro tipi di procedure, differenziate sulla base delle diverse materie ad esse attribuite \u2013 si risolve in un\u2019inevitabile incertezza sui diversi tipi di fonti e procedimenti, ancorati alle diverse ma non sempre precise e perci\u00f2 controvertibili competenze per materia. Il comma 6\u00b0 del nuovo articolo 70 stabilisce che \u201ci Presidenti delle Camere decidono, d\u2019intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza\u201d. Ma come si risolver\u00e0 la questione se i due presidenti non raggiungeranno un accordo? E comunque l\u2019incertezza e l\u2019opinabilit\u00e0 delle soluzioni adottate rimangono, e rischiano di dar vita a un contenzioso incontrollabile su questioni di forma che finir\u00e0 per allungare i tempi dei procedimenti e per investire la Corte Costituzionale di una quantit\u00e0 imprevedibile di ricorsi di incostituzionalit\u00e0 per difetti di competenza.<\/p>\n<p>Ma c\u2019\u00e8 soprattutto una seconda ragione, ben pi\u00f9 grave e di fondo, che rende inaccettabile il monocameralismo imperfetto introdotto da questa revisione: la trasformazione della nostra democrazia parlamentare, provocata dalla legge elettorale maggioritaria n. 52 del 6 maggio 2015, in un sistema autocratico nel quale i poteri politici saranno interamente concentrati nell\u2019esecutivo, e di fatto nel suo capo, ben pi\u00f9 di quanto accada in qualunque sistema presidenziale, per esempio negli Stati Uniti, dove \u00e8 comunque garantita la netta separazione e indipendenza del \u00a0Congresso, titolare del potere legislativo, dal Presidente. Il sistema monocamerale infatti, in una democrazia parlamentare, <em>implica<\/em> un sistema elettorale puramente proporzionale, in forza del quale i governi e le loro maggioranze si formano in maniera trasparente in Parlamento, quali frutti del dibattito e del compromesso parlamentare, e restano costantemente subordinati alla volont\u00e0 della Camera della quale il governo \u00e8 espressione. Solo cos\u00ec il monocameralismo \u00e8 un fattore di raffor\u00adzamento, anzich\u00e9 di emarginazione del Parlamento: solo se l\u2019unica Camera \u2013 la \u00a0Camera dei deputati \u2013 viene eletta con un sistema elettorale perfettamente proporzionale, in grado di rappresentare l\u2019intero arco delle posizioni politiche, di garantire perfettamente l\u2019uguaglianza del voto, di riflettere pienamente il pluralismo politico e, soprattutto, di assicurare costantemente la presenza e il ruolo di controllo delle forze di opposizione e di minoranza. E\u2019 stato solo questo il monocameralismo proposto in passato dalla sinistra: quello che, grazie alla massima rappresentativit\u00e0 ed efficienza decisionale dell\u2019unica Camera, alla sua composizione pluralista e alla forza delle minoranze e delle opposizioni, assicura quella che chiamavamo la \u201ccentralit\u00e0 del Parlamento\u201d, cio\u00e8 il suo ruolo di indirizzo politico e di controllo sull\u2019attivit\u00e0 del governo quale si conviene a una democrazia parlamentare.<\/p>\n<p>Al contrario, il monocameralismo imperfetto generato dall\u2019azione congiunta della costituzione Renzi-Boschi e della legge elettorale iper-maggioritaria del 2015, votata anch\u2019essa con innumerevoli forzature e da ultimo con l\u2019imposizione della fiducia, si risolve in una pesante distorsione sia della rappresentanza politica che delle funzioni di controllo e di indirizzo spettanti al Parlamento. Questa nuova legge elettorale, il cosiddetto <em>Italicum<\/em>, \u00e8 infatti sostanzialmente una riedizione del vecchio <em>Porcellum<\/em>, con due lievi miglioramenti che non ne annullano il difetto di rappresentativit\u00e0: il primo \u00e8 l\u2019assegnazione del cospicuo premio di maggioranza del 54% dei seggi (340 su 630) alla lista che raggiunge pi\u00f9 del 40% dei voti oppure, se nessuna lista raggiunge tale soglia, alla lista vincente nel ballottaggio tra le due liste maggiormente votate; il secondo \u00e8 la previsione di liste elettorali brevi, in gran parte pregiudicato, tuttavia, dalla sostanziale nomina dall\u2019alto di tutti i capolista. E\u2019 chiaro che con un simile sistema elettorale, che assegna automaticamente la maggioranza dei seggi alla maggiore minoranza, il Parlamento monocamerale \u00e8 destinato a ridursi a un organo decorativo di ratifica plaudente delle decisioni del governo, a questo legato da un rigido rapporto di fedelt\u00e0. Ne risulter\u00e0 alterato l\u2019intero equilibrio dei poteri e sostanzialmente capovolto il rapporto di fiducia: non pi\u00f9 la fiducia della Camera che il governo deve ricevere e mantenere, ma al contrario la fiducia del governo, e precisamente del suo capo, che i parlamentari di maggioranza dovranno guadagnarsi e mantenere se non vorranno rischiare lo scioglimento del Parlamento e la loro non rielezione. Del resto la riforma della nostra democrazia parlamentare in un sistema cripto-presidenziale \u00e8 rivelata dall\u2019articolo 2 comma 8 dell\u2019<em>Italicum<\/em>: \u201ci partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica\u201d. In questo modo il voto per la forza politica \u201cche si candida a governare\u201d \u00e8 anche il voto per il \u201ccapo della forza politica\u201d che si candida a divenire il capo del governo, in contrasto con l\u2019art. 92 della Costituzione, rimasto inalterato, che ne affida la nomina al Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni dei gruppi parlamentari. Sar\u00e0 ben difficile non solo la nomina di una persona diversa, ma perfino la sfiducia, destinata inevitabilmente a provocare lo scioglimento della Camera.<\/p>\n<p>E\u2019 insomma l\u2019azione congiunta della nuova Costituzione e della riforma elettorale che \u00e8 destinata a provocare un indebolimento della rappresentanza parlamentare, e con essa della sovranit\u00e0 popolare, ancor maggiore di quello determinato dal vecchio <em>Porcellum<\/em>: la drastica riduzione del pluralismo nell\u2019unica Camera rimasta; la lesione dell\u2019uguaglianza nel voto, dato che il voto alla lista maggiore varrebbe quasi il doppio di quello alle altre liste, mentre il voto alle liste che non raggiungono la soglia minima non varrebbe nulla e resterebbe privo di rappresentanza; la rigida maggioranza, infine, automaticamente e stabilmente assegnata al governo nell\u2019unica Camera che esprime la fiducia. Ne risulterebbe vistosamente contraddetta la sentenza n.1\/2014 della Corte costituzionale, che censurando un meccanismo sostanzialmente analogo escogitato dal <em>Porcellum<\/em> ha affermato che esso determina un\u2019\u201dillimitata compressione della rappresentativit\u00e0 dell\u2019assemblea parlamentare\u201d. Questa stessa \u201cillimitata compressione della rappresentativit\u00e0\u201d, ha scritto peraltro la Corte, rende questo Parlamento \u201cincompatibile con i principi costituzionali\u201d, e perci\u00f2 inidoneo, oltre che alle funzioni \u201cdi indirizzo e controllo del governo\u201d, anche, e ovviamente pi\u00f9 ancora, alle \u201cdelicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art.138)\u201d. Insomma, ha detto la Corte, questo Parlamento, eletto con una legge incostituzionale, non era abilitato a una revisione costituzionale come quella approvata, tanto pi\u00f9 se associata a una riforma elettorale che ha riprodotto, nella sostanza, esattamente quella da essa dichiarata costituzionalmente illegittima.<\/p>\n<p>4. <strong><em>La governabilit\u00e0: dalla sovranit\u00e0 popolare alla sovranit\u00e0 dei mercati<\/em><\/strong> \u2013 Ma forse \u00e8 proprio questa azione congiunta delle due riforme ci\u00f2 che viene perseguito da Matteo Renzi, in accordo con il suo progetto di mutamento in senso decisionista e populista del sistema politico. Del resto, nel momento in cui si \u00e8 invertito il rapporto tra politica ed economia, non essendo pi\u00f9 la politica che governa l\u2019economia ma viceversa, la semplificazione in senso autoritario del sistema politico diventa necessaria. \u201cGovernabilit\u00e0\u201d \u00e8 la parola d\u2019ordine con cui, oggi come ieri \u2013 da Craxi a Berlusconi e a Renzi \u2013 viene giustificata questa semplificazione: che vuol dire onnipotenza della politica rispetto alla societ\u00e0, resa necessaria dalla sua impotenza e dalla sua subalternit\u00e0 ai poteri dei mercati. Di qui il nesso funzionale tra prima e seconda parte della Costituzione e l\u2019enorme incidenza delle modificazioni di questa su quella, dedicata ai diritti dei cittadini. \u201cCe le chiede l\u2019Europa\u201d, affermano i nuovi costituenti a proposito delle loro riforme. E\u2019 vero: l\u2019Europa e tramite l\u2019Europa i mercati ci chiedono l\u2019involuzione autocratica delle nostre democrazie, necessaria perch\u00e9 i nostri governi abdichino al loro ruolo di governo dell\u2019economia e della finanza e possano liberamente aggredire i diritti sociali e del lavoro dai quali dipendono la vita e la dignit\u00e0 dei cittadini.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 oggi, tra decreti-legge, leggi delegate e leggi di iniziativa governativa, circa il 90% della produzione legislativa \u00e8 di fonte governativa. La cosiddetta revisione equivale alla costituzionalizzazione e al perfezionamento di questo processo di verticalizzazione e concentrazione dei poteri nell\u2019esecutivo, al quale essa assegna corsie privilegiate e tempi abbreviati \u2013 l\u2019approvazione entro settanta giorni \u2013 per i disegni di legge \u201cindicati come essenziali per l\u2019attuazione del programma di governo\u201d. Gi\u00e0 oggi, grazie alle mani libere dei governi, si \u00e8 prodotto un sostanziale processo decostituente in materia di lavoro e di diritti sociali, con l\u2019abbattimento di quell\u2019ultima garanzia della stabilit\u00e0 dei rapporti di lavoro che era l\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e con il venir meno della gratuit\u00e0 della sanit\u00e0 pubblica e la monetizzazione di farmaci e visite che pesa soprattutto sui poveri, al punto che ben 11 milioni di persone nel 2015 hanno dovuto rinunciare alle cure. La nuova Costituzione rende ancor pi\u00f9 libera da limiti e vincoli questa \u201cgovernabilit\u00e0\u201d, interamente a spese dei ceti pi\u00f9 deboli. Si parla sempre del Pil come della sola misura della crescita e del benessere; mentre si tace sul fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica sono diminuite le aspettative di vita delle persone.<\/p>\n<p>Si capisce allora come dall\u2019esito del referendum confermativo dipender\u00e0 il futuro della nostra democrazia: la conservazione, almeno sul piano normativo, del suo carattere parlamentare e la domanda popolare di una svolta diretta a restaurarlo, oppure la legittimazione e lo sviluppo dell\u2019attuale deriva anti-parlamentare; la riaffermazione della sovranit\u00e0 popolare, oppure la consegna del sistema politico alla sovranit\u00e0 anonima e irresponsabile dei mercati.<\/p>\n<p>In tutti i casi, qualunque sar\u00e0 l\u2019esito del referendum, la battaglia in difesa della democrazia costituzionale non sar\u00e0 finita. Se vincer\u00e0 il s\u00ec, occorrer\u00e0 puntare a una riforma della legge elettorale in senso puramente proporzionale, senza premi di maggioranza n\u00e9 soglie di accesso al Parlamento, quale sola garanzia perch\u00e9 l\u2019unica Camera non si riduca a una propaggine del governo. Se invece vincer\u00e0 il no, occorrer\u00e0 che quanti hanno a cuore la salvaguardia della nostra Costituzione e del modello di democrazia da essa disegnato si impegnino a mettere finalmente l\u2019una e l\u2019altro al riparo da future aggressioni di parte, mediante un rafforzamento della procedura di revisione prevista dall\u2019articolo 138: una maggioranza quanto meno dei due terzi dei componenti del Parlamento per qualunque modifica; la rigidit\u00e0 assoluta associata ai principi supremi \u2013 uguaglianza, diritti fondamentali, rappresentanza politica e separazione dei poteri \u2013 attraverso l\u2019esplicita esclusione, gi\u00e0 adottata nelle costituzioni pi\u00f9 recenti, dalla Costituzione portoghese a quella brasiliana, di qualunque loro riduzione o restrizione; infine il carattere di emendamento singolare, cio\u00e8 di modifica o integrazione di singole norme, e non di interi titoli della Carta, che dovr\u00e0 avere qualunque legge di revisione costituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.referendumcostituzionale.online\/\" target=\"_blank\">QUI PER APPROFONDIRE<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 ancora incerta la data dell&#8217;importantissimo referendum (ottobre, novembre o dicembre?) che chiamer\u00e0 gli italiani ad esprimersi sulla legge di revisione costituzionale che ha preso il nome di Renzi-Boschi. 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