{"id":2618379,"date":"2025-07-10T14:55:47","date_gmt":"2025-07-10T13:55:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=2618379"},"modified":"2025-07-10T22:02:58","modified_gmt":"2025-07-10T21:02:58","slug":"un-passo-indietro-della-corte-costituzionale-sui-fermi-amministrativi-delle-navi-di-soccorso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2025\/07\/un-passo-indietro-della-corte-costituzionale-sui-fermi-amministrativi-delle-navi-di-soccorso\/","title":{"rendered":"Un passo indietro della Corte Costituzionale sui fermi amministrativi delle navi di soccorso"},"content":{"rendered":"<p>Mentre la<strong><a href=\"https:\/\/www.a-dif.org\/2025\/07\/04\/corte-costituzionale-potere-legislativo-e-ruolo-del-potere-esecutivo\/\">\u00a0sentenza della Consulta n.96\/2025\u00a0<\/a><\/strong>pur dichiarando l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione sollevata dal giudice di pace di Roma in merito alla legittimit\u00e0 costituzionale della detenzione amministrativa prevista dall\u2019art. 14 comma 2 del Testo Unico sull\u2019immigrazione n.286\/98, affermava la violazione del principio di riserva di legge stabilito in materia di limitazioni della libert\u00e0 personale dall\u2019art.13 della Costituzione, con immediate conseguenze sull\u2019applicazione della norma, nelle pronunce delle Corti di appello di Cagliari e Roma, <strong><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:101\">la successiva sentenza della Corte costituzionale n.101\/2025,<\/a><\/strong>\u00a0ha dichiarato la ammissibilit\u00e0 della questione sollevata dal Tribunale di Brindisi, ma ha rigettato tutte le eccezioni di costituzionalit\u00e0 proposte da quel tribunale, con riferimento alla legittimit\u00e0 dei <strong>fermi amministrativi inflitti alle navi del soccorso civile che salvano vite nelle acque del Mediterraneo centrale<\/strong>.<\/p>\n<p>Se si leggono le motivazioni addotte dai giudici della Corte costituzionale non possono sfuggire stridenti contraddizioni. Per un verso si condivide il rilievo del Tribunale di Brindisi che osserva come\u00a0<em>\u201cil fermo determinerebbe una \u00abrilevante lesione\u00bb della sfera giuridica del comandante e dell\u2019armatore della nave e arrecherebbe un \u00abrilevante danno economico al soggetto sanzionato\u00bb, ledendo l\u2019esercizio dei diritti costituzionali. Donde la natura \u00abmaggiormente afflittiva\u00bb della sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria principale\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ma subito dopo si esclude a tale riguardo la violazione del principio di tipicit\u00e0 della sanzione penale, in quanto\u00a0<em>\u201cLa previsione censurata supera il vaglio di conformit\u00e0 all\u2019art. 25, secondo comma, Cost. e si rivela coerente con la ratio che ispira il principio di determinatezza\u201d.<\/em>\u00a0Infatti, secondo la Consulta,\u00a0<em>\u201c\u00c8 l\u2019art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, a definire il disvalore dell\u2019illecito nei suoi aspetti salienti, che attengono al rifiuto dell\u2019imprescindibile collaborazione con l\u2019autorit\u00e0 competente secondo la Convenzione di Amburgo. Non si ravvisa quella delega in bianco all\u2019autorit\u00e0 di uno Stato estero, che il rimettente e le parti costituite paventano. Il disvalore dell\u2019illecito non solo \u00e8 definito dal legislatore, che non rinuncia al suo compito di orientare la condotta dei consociati, ma pu\u00f2 anche essere agevolmente inteso dai soggetti attivi, il comandante e l\u2019armatore, in virt\u00f9 delle cognizioni tecniche che a tali funzioni si accompagnano\u201d<\/em>\u00a0.<\/p>\n<p>Per la Corte, al punto 13.3. \u201c<em>N\u00e9 si pu\u00f2 ritenere evanescente il richiamo alla richiesta di informazioni e alle indicazioni dell\u2019autorit\u00e0 competente, in quanto tali riferimenti si riconnettono alla Convenzione SAR e, in quest\u2019orizzonte, acquistano un significato univoco per il comandante e l\u2019armatore. La disciplina nazionale si inserisce armonicamente nella trama di regole e di procedure condivise che tale Convenzione istituisce, anche nelle sue interrelazioni con le altre normative internazionali pertinenti. <\/em><\/p>\n<p><em>Anche le fonti internazionali possono concorrere a definire i presupposti applicativi del precetto assistito da sanzione. Quest\u2019opera di integrazione e di osmosi non soltanto non lede il principio di legalit\u00e0 sancito dall\u2019art. 25 Cost., ma ne salvaguarda l\u2019essenziale funzione di garanzia, quando la stessa disciplina nazionale per sua natura interagisce con gli obblighi internazionali consuetudinari e pattizi\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Con riferimento alle diverse entit\u00e0 militari e politiche che si dividono il territorio libico appare davvero impervio il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale, secondo cui \u201c<em>\u00a0Lo Stato responsabile di un\u2019area SAR deve farsi carico del coordinamento delle operazioni di soccorso, mediante il Rescue Coordination Centre o mediante i Rescue sub Centre che siano eventualmente designati, e deve approntare appositi piani operativi per le diverse tipologie di emergenza. La mancata attivazione dello Stato competente non elide la responsabilit\u00e0 degli altri Stati che fanno parte della Convenzione, chiamati a collaborare per far fronte alle impellenti necessit\u00e0 dei naufraghi, nella maniera pi\u00f9 tempestiva ed efficace.<\/em><\/p>\n<p><em>Gli Stati aderenti sono obbligati a coordinare tra loro i diversi servizi, in modo da assicurarne l\u2019efficacia. La disciplina dettata dall\u2019art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, si situa in questo quadro di irrinunciabile cooperazione, che ne rappresenta il fondamento e ne circoscrive, in pari tempo, i limiti,\u00a0 fugando il rischio di un\u2019applicazione arbitraria e imprevedibile.<\/em>\u201d<\/p>\n<p><strong>Le modalit\u00e0 di collaborazione con le diverse autorit\u00e0 libiche possono fugare davvero <em>\u201cil rischio di un applicazione arbitraria e imprevedibile\u201d\u00a0<\/em>?<\/strong> In ogni caso il richiamo agli \u201cobblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo\u201d, contenuto nel decreto Lamorgese (legge n.130\/2020), veniva di fatto svuotato dal tenore del successivo Decreto Piantedosi (legge n.15\/2023) che sottoponeva a sanzione ed alla pena accessoria del fermo amministrativo il comandante della nave che trovandosi in una zona SAR di competenza di un paese terzo non obbediva alle indicazioni provenienti dalle \u201ccompetenti autorit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>E su questo punto numerosi Tribunali, a fronte del comportamento delle autorit\u00e0 libiche hanno stabilito la <strong><a href=\"https:\/\/www.ansa.it\/calabria\/notizie\/2024\/06\/26\/giudice-annulla-fermo-sos-humanity-e-condanna-governo-a-spese_c739573c-f0da-4f77-845d-d727f237e1d4.html\">nullit\u00e0 di diversi provvedimenti di fermo amministrativo<\/a><\/strong>, motivati magari sulla base della \u201cdisobbedienza\u201d agli \u201cordini\u201d provenienti da quelle autorit\u00e0, \u201cordini\u201d in qualche caso accompagnati anche dal ricorso all\u2019uso delle armi.<\/p>\n<p>Si dovrebbe quindi affermare espressamente che &#8220;<strong><a href=\"https:\/\/www.a-dif.org\/2022\/11\/11\/a-rischio-democrazia-europa-e-principio-di-legalita-non-si-tratta-solo-di-sbarchi\/?fbclid=IwAR2vsCC9FblNtiMLiJ32S12GnEIXsVJSvzUg4oEuMH_W2YdgxxcpW51FjyA\">la competente autorit\u00e0 nazionale\u201d<\/a>\u00a0<\/strong>per il coordinamento dei soccorsi, e quindi per l\u2019assegnazione di un porto di sbarco sicuro,\u00a0<strong>\u00e8 soltanto l\u2019autorit\u00e0 SAR\u00a0<\/strong>( dunque la Centrale di coordinamento- MRCC della Guardia costiera)\u00a0<strong>di un paese che pu\u00f2 garantire porti di sbarco sicuri.<\/strong>\u00a0Per \u201c competenti autorit\u00e0 nazionali\u201d dalle quali si dovrebbe attendere il coordinamento delle attivit\u00e0 di ricerca e salvataggio, fino alla indicazione del porto di sbarco sicuro, non si possono intendere le autorit\u00e0 marittime o di polizia di paesi che non possono garantire <em>place of<\/em> <em>safety<\/em> (POS) o si rifiutano di offrire porti di sbarco sicuri.<\/p>\n<p>Ma su questi profili la Corte costituzionale non si pronuncia in modo conseguente con i principi affermati nelle Convenzioni internazionali che pure richiama con dovizia di riferimenti. Non si coglie in sostanza il contrasto ricorrente tra gli obblighi di ricerca e soccorso imposti ai comandanti delle navi, di tutte le navi, dal diritto internazionale del mare, e l\u2019ampia delega concessa alle autorit\u00e0 che controllano zone SAR e che non garantiscono n\u00e8 il rispetto dei doveri di soccorso, n\u00e8 le garanzie dei diritti fondamentali dei naufraghi dopo lo sbarco a terra.<\/p>\n<p>La sentenza della Corte costituzionale fornisce poi una interpretazione della normativa vigente che dovrebbe fugare i dubbi di costituzionalit\u00e0 sollevati dal Tribunale di Brindisi. Per la Corte, \u201cSpetta al giudice la valutazione delle peculiarit\u00e0 della singola vicenda, senza vanificare le finalit\u00e0 della Convenzione di Amburgo, volta a salvaguardare un efficiente sistema di salvataggio e di soccorso, e la necessaria discrezionalit\u00e0 dello Stato che opera e coordina le operazioni di salvataggio nella necessaria cooperazione con gli altri Stati interessati.<\/p>\n<p>Come chiarisce il punto 32 della sentenza, nessuna sanzione <em>\u201cin definitiva si pu\u00f2 irrogare quando l\u2019osservanza del precetto si ponga in contrasto con i princ\u00ecpi sovraordinati evocati dal rimettente, in base a dati specifici che il prudente apprezzamento del giudice dovr\u00e0 soppesare, nel quadro di un giudizio che fa gravare pur sempre sull\u2019amministrazione l\u2019allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell\u2019illecito e della legittimit\u00e0 dei provvedimenti emessi (in termini generali, sull\u2019illecito amministrativo, gi\u00e0 Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 settembre 2009, n. 20930)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Malgrado questa decisione della Corte costituzionale, che pure sembra proporre una interpretazione costituzionalmente orientata, le sanzioni\u00a0previste dal decreto Piantedosi rimangono del tutto generiche circa la individuazione dei presupposti,<strong>\u00a0s<\/strong>ostanzialmente rimesse alla discrezionalit\u00e0 delle autorit\u00e0 amministrative, richiamando gli istituti del \u201cfermo amministrativo\u201d, del \u201csequestro\u201d e della \u201cconfisca della nave,\u201d a fronte di provvedimenti di incerta natura provenienti da autorit\u00e0 straniere o di divieto di ingresso o sosta, che dovrebbero essere assunti dalle autorit\u00e0 italiane nei confronti dei comandanti delle navi oggetto delle sanzioni.<\/p>\n<p><strong>Cosa si intende per violazione delle regole, di quali regole si parla esattamente per ciascun tipo di sanzione?<\/strong>\u00a0I relativi provvedimenti amministrativi rimangono indefiniti nei contenuti e nelle competenze\u00a0<strong>(cosa si pu\u00f2 intendere per \u201ccontestazione della violazione\u201d<\/strong>?). Gli stessi provvedimenti amministrativi che dovrebbero essere assunti prima della adozione delle sanzioni, e il fermo amministrativo come pena accessoria,\u00a0<strong>sfuggono cos\u00ec al principio di legalit\u00e0<\/strong>\u00a0(tipicit\u00e0 della sanzione) e non risultano in alcun modo prevedibili.<\/p>\n<p><strong>In realt\u00e0 il governo italiano\u00a0<a href=\"http:\/\/normattiva.it\/esporta\/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-02&amp;atto.codiceRedazionale=23G00001\">con le modifiche normative introdotte per effetto del decreto Piantedosi al precedente Decreto Lamorgese n. 130 del 2020\u00a0<\/a>,\u00a0ha creato una vera e propria trappola a tempo,<\/strong>\u00a0che non \u00e8 stata avvertita per tempo dalle ONG che per anni,\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/stampa-e-comunicazione\/comunicati-stampa\/comunicati-stampa-raccolta-anni-precedenti\/ministro-lamorgese-incontra-viminale-i-rappresentanti-ong\">fino al 2021,<\/a><\/strong>\u00a0hanno avuto<strong>\u00a0incontri al Viminale<a href=\"https:\/\/www.repubblica.it\/cronaca\/2019\/10\/25\/news\/migranti_la_ministra_lamorgese_vede_le_ong_inizio_di_un_dialogo_sui_salvataggi_in_mare-239480790\/\">\u00a0su sollecitazione della ex ministro Lamorgese<\/a><\/strong>. A totale discrezione delle autorit\u00e0 marittime italiane, l\u2019assunzione del coordinamento dei soccorsi da parte di IMRCC, la centrale di coordinamento della Guardia costiera italiana, in alcuni casi costretta a coordinare attivit\u00e0 di ricerca e salvataggio anche al di fuori della zona SAR di competenza italiana, o il mero rimbalzo alle autorit\u00e0 libiche o maltesi, ha creato, sulla base di scelte politiche ed elettorali, i presupposti per fare applicare dai prefetti, con una ulteriore sfera di discrezionalit\u00e0, le sanzioni pecuniarie ed i fermi amministrativi previsti dal Decreto legge \u201cPiantedosi\u201d (legge n.15\/2023).<\/p>\n<p>Sanzioni amministrative, di impatto anche maggiore rispetto alle sanzioni penali previste in precedenza, tanto che possono arrivare anche al sequestro ed alla confisca della nave soccorritrice, indipendentemente dalla tutela del valore primario della vita umana in mare, e dagli obblighi di sbarco in un porto sicuro (POS) a cui si attengono le Convenzioni internazionali e le scelte obbligate dei comandanti delle navi umanitarie. Sanzioni atipiche dunque di natura penale-amministrativa, che dovrebbero essere soggette al principio di legalit\u00e0 (tipicit\u00e0).<\/p>\n<p><strong>Il richiamo contenuto nel\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-02;1\">Decreto legge Piantedosi ( n.1\/2023),<\/a>\u00a0e quindi nella Legge n.15 del 2023, a potenziali rischi determinati \u201ca bordo\u201d, evidentemente, della nave soccorritrice,<\/strong>\u00a0e non certo in acqua<strong> o a bordo dei natanti soccorsi, gi\u00e0 tutti in condizione di <em>distress<\/em><\/strong>, ha accresciuto i poteri discrezionali delle autorit\u00e0 di polizia e dei prefetti di sanzionare attivit\u00e0 di ricerca e salvataggio delle ONG nelle quali ulteriori rischi, oltre alla situazione di\u00a0<strong>pericolo grave\u00a0<em>(distress)\u00a0<\/em><\/strong>nella quale si trovano in acque internazionali tutte le imbarcazioni che partono dalla Libia ( e dalla Tunisia), sono prodotti dalle modalit\u00e0 di intervento delle motovedette libiche e tunisine allertate da Frontex, mezzi che in diverse occasioni hanno provocato panico a bordo delle imbarcazioni intercettate, per la violenza delle modalit\u00e0 di avvicinamento in alto mare, con armi in pugno, con persone che sono cadute in acqua e annegate proprio a seguito dell\u2019intervento delle motovedette libiche.<\/p>\n<p>Se si rileggono\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.a-dif.org\/2025\/02\/22\/atto-di-accusa-della-corte-penale-internazionale-smentisce-le-menzogne-del-governo-meloni-sul-caso-almasri\/\">le motivazioni del mandato di arresto di Almasri emesso dalla Corte Penale internazionale\u00a0<\/a><\/strong>si ricava la conferma che in Libia, ammesso che si possa ancora parlare di una unica entit\u00e0 statale, e nella zona SAR \u201clibica\u201d, permane la situazione denunciata per anni dalle Nazioni Unite e riconosciuta in diverse sentenze dei Tribunali italiani e della Corte di Cassazione che hanno archiviato tutti i procedimenti intentati contro le ONG. Si rileva dunque con maggiore evidenza l\u2019arbitrariet\u00e0 e la incostituzionalit\u00e0 del <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-02;1\">decreto Piantedosi del 2023 (legge n.15 del 2023<\/a><\/strong>) e la illegittimit\u00e0 di tutte le diverse decisioni di fermo amministrativo che continuano a bersagliare le ONG,\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/geobarents\">sulla base della mancata collaborazione delle navi umanitarie con le motovedette della sedicente Guardia costiera libica.<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Dopo questa decisione della Corte costituzionale si potrebbe verificare una nuova raffica di provvedimenti di fermo amministrativo nei confronti delle navi umanitarie che operano attivit\u00e0 di ricerca e salvataggio nelle acque internazionali ricadenti nella cd. zona SAR \u201clibica\u201d. Anche se \u00e8 difficile parlare di una sola entit\u00e0 statale \u201cLibia\u201d\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.avvenire.it\/attualita\/pagine\/bengasipiantedosi\">dopo \u201cl\u2019incidente diplomatico\u201d occorso alla delegazione europea, composta anche dal Ministro dell\u2019interno Piantedosi, <\/a><\/strong>che dopo una tappa a Tripoli, era atterrata a Bengasi per definire nuove modalit\u00e0 di collaborazione e di blocco delle partenze da quel paese.<\/p>\n<p><strong>Le operazioni di ricerca e soccorso in acque internazionali non dovrebbero essere coordinate da una autorit\u00e0 marittima di un paese che non pu\u00f2 garantire porti sicuri di sbarco<\/strong>. Sono i paesi che possono garantire \u201cporti sicuri di sbarco\u201d che quando ricevono richieste di soccorso rimangono obbligati ad interventi di ricerca e salvataggio anche al di fuori delle proprie zone SAR.\u00a0 Non si pu\u00f2 ammettere che per il gioco incrociato del riconoscimento di enormi zone SAR (di ricerca e soccorso) attribuite per ragioni politiche ed economiche alla Libia (ed a Malta), con gli accordi bilaterali che legano questi paesi tra loro ed all\u2019Italia, sotto l\u2019occhio vigile di Frontex, ci siano persone abbandonate in acque internazionali su imbarcazioni fatiscenti prive di bandiera, in situazione di grave pericolo\u00a0<em>(distress)<\/em>, ma che siano sottratte a qualsiasi giurisdizione, e poi abbandonate a milizie che nessuna autorit\u00e0 statale riesce a controllare, dunque persone i cui diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, non potrebbero trovare tutela davanti a nessuna giurisdizione.<\/p>\n<p><strong>In ogni caso, se si vuole ancora attribuire effettivit\u00e0 alle fonti normative sovranazionali richiamate dall\u2019art.117 della Costituzione, per effetto\u00a0dell\u2019art. 53 della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1990\/1112_1112_1112\/it\">Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati,\u00a0<\/a><\/strong><em>\u201c \u00c8 nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunit\u00e0 internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non \u00e8 permessa alcuna deroga e che non pu\u00f2 essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere\u201d.<\/em> Le norme interne che siano direttamente collegate ad accordi bilaterali tra Stati, che non rispettano le norme cogenti stabilite nelle Convenzioni internazionali, o nei Regolamenti europei, non appaiono dunque coerenti con il richiamo al sistema gerarchico delle fonti imposto dagli articoli 10,11 e117 della Costituzione.<\/p>\n<p>La limitazione di un diritto fondamentale, come il diritto al soccorso in mare, funzionale alla salvaguardia del diritto alla vita, diritti garantiti da principi costituzionali ed internazionali cogenti, dovrebbe risultare ammissibile solo\u00a0<em>\u201cin ragione dell\u2019inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante\u201d<\/em>, sicch\u00e9 la norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell\u2019art. 3 Cost., l\u2019accertamento della sua non manifesta irragionevolezza.<\/p>\n<p>Nel caso dei soccorsi in mare, e dunque del diritto alla vita o del divieto di trattamenti inumani o degradanti, nessuna valutazione comparativa pu\u00f2 essere ammessa e la discrezionalit\u00e0 del legislatore nazionale, o del decisore politico, come delle autorit\u00e0 di polizia di frontiera e marittima, si arresta di fronte alla salvaguardia dei diritti assoluti della persona.<\/p>\n<p>Pur nel rispetto dei principi di sovranit\u00e0 statale riconosciuti dalla Corte costituzionale, appare irragionevole una scelta legislativa che assegna di fatto ad autorit\u00e0 di un paese terzo che non rispetta i diritti fondamentali della persona umana e gli obblighi di salvataggio in mare, fino allo sbarco in un porto sicuro, il potere di qualificare come antigiuridico, e dunque sanzionabile in territorio italiano, il comportamento del comandante della nave che in acque internazionali adempie ad obblighi inderogabili di ricerca e salvataggio.<\/p>\n<p>Ma appaiono ancora una volta in contrasto con gli stessi principi costituzionali appena richiamati, a partire dal\u2019art.117 Cost., accordi internazionali che, per quanto ratificati dal Parlamento nazionale, permettono violazioni dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento euro-unitario e dagli obblighi internazionali in materia di soccorso in mare e di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.<\/p>\n<p>Rimane forte il dubbio di quanto importi agli italiani la violazione sistematica di norme costituzionali e internazionali a tutela dei diritti umani quando ovunque sembra crescere il consenso verso governi che strappano impunemente i principi stabiliti a tutela dei diritti fondamentali della persona.<\/p>\n<p>Soltanto questa indifferenza pu\u00f2 garantire impunit\u00e0 ai personaggi politici responsabili di queste violazioni, e nel breve periodo non si vedono segnali per una inversione di tendenza, ma questa stessa indifferenza si risolve in un continuo degrado della democrazia che non si limiter\u00e0 solo allo svuotamento delle garanzie costituzionali dello Stato di diritto, ma si ripercuoter\u00e0 negativamente, con la fine della coesione sociale, sulle prospettive di vita di tutti, italiani e stranieri, nessuno escluso.<\/p>\n<p>Il ruolo di garanzia, della Corte costituzionale, che di fronte a questi processi non pu\u00f2 essere soltanto formale, dovrebbe costituire un argine contro un ribaltamento di valori che sembra ormai irreversibile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mentre la\u00a0sentenza della Consulta n.96\/2025\u00a0pur dichiarando l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione sollevata dal giudice di 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