{"id":2572385,"date":"2024-12-25T18:01:28","date_gmt":"2024-12-25T18:01:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=2572385"},"modified":"2024-12-25T18:02:53","modified_gmt":"2024-12-25T18:02:53","slug":"torna-in-italia-con-visto-di-ingresso-a-rifugiato-sudanese-respinto-nel-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2024\/12\/torna-in-italia-con-visto-di-ingresso-a-rifugiato-sudanese-respinto-nel-2018\/","title":{"rendered":"Torna in Italia, con visto di ingresso, &#8220;A&#8221;, rifugiato sudanese respinto nel 2018"},"content":{"rendered":"<p><em>&#8220;A&#8221; arriva in Italia oggi, 25 dicembre, con un volo di linea e un regolare visto di ingresso<b> <\/b>ottenuto nell\u2019ambito del procedimento giudiziale, dopo essere rimasto 6 anni privo di ogni forma di protezione. Cos\u00ec ha deciso il Tribunale Civile di Roma. Ecco la storia raccontata dai suoi avvocati e avvocate. Esiste infatti un diritto che non pu\u00f2 essere bloccato dai \u201crespingimenti collettivi\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Era stato riportato in Libia insieme a pi\u00f9 di 270 persone dal mercantile Asso 29 con il<br \/>\nsostegno dalle autorit\u00e0 italiane. Il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto la illegittimit\u00e0 di questa condotta, stabilendo il diritto di \u00abA\u00bb a entrare in Italia.<\/p>\n<p>Questo arrivo ha un eccezionale significato simbolico: rende effettivo il diritto di asilo sancito dalla Costituzione, sistematicamente violato dalle pratiche di respingimento nel Mediterraneo dove le autorit\u00e0 italiane, anche con la complicit\u00e0 di societ\u00e0 private, ostacolano l\u2019arrivo via mare di coloro che cercano protezione in Europa.<\/p>\n<p><b>\u00abA\u00bb faceva parte di un gruppo di oltre 270 persone respinte illegalmente in Libia tra il 30 giugno e il 2 luglio 2018 tramite il mercantile italiano Asso 29 di propriet\u00e0 della Augusta Offshore, con sede a Napoli<\/b>. L\u2019episodio \u00e8 stato eseguito su ordine e con il coordinamento delle autorit\u00e0 italiane operanti in Libia. Il Tribunale civile di Roma ha accertato la dinamica illecita del respingimento, avvenuto in violazione dei princ\u00ecpi sanciti dalla giurisprudenza delle corti internazionali che avevano gi\u00e0 condannato l\u2019Italia per quanto accade nel Mediterraneo. L\u2019intercettazione dei migranti e il successivo respingimento illegittimo \u2013 ha inoltre accertato il Tribunale \u2013 sono il risultato del contributo logistico, di supporto e coordinamento fornito delle autorit\u00e0 italiane. Questa condotta ha quindi violato le \u201cobbligazioni positive\u201d che impongono agli Stati di prevenire atti di tortura o trattamenti inumani.<\/p>\n<p><b>Durante le operazioni di salvataggio, le autorit\u00e0 intervenute e i comandanti delle navi coinvolte devono sempre garantire che i naufraghi siano sbarcati in un luogo sicuro, indipendentemente da chi coordini effettivamente le attivit\u00e0 di soccorso<\/b>. Nel caso della Asso 29, infatti, questo principio non viene meno neppure se intervengono le autorit\u00e0 libiche o se la richiesta di soccorso proviene da esse, come gi\u00e0 affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sul caso della Asso 28 (della medesima societ\u00e0 armatrice).<\/p>\n<p><b>L\u2019arrivo di \u00abA\u00bb \u00e8 il risultato di una battaglia legale che ha portato il Tribunale di Roma a ribadire un principio fondamentale: le persone respinte devono vedersi reintegrato il loro diritto all\u2019asilo mediante la possibilit\u00e0 di entrare materialmente in Italia e presentare la domanda di protezione internazionale.<\/b> Solo cos\u00ec si pu\u00f2 evitare il prodursi di uno svuotamento degli obblighi di protezione. Il caso \u00e8 stato seguito da un ampio collegio difensivo (*) dell\u2019Asgi con il sostegno del progetto Oruka1 dell\u2019associazione e del Josi&amp;Loni Project. Insieme queste associazioni hanno ricostruito e documentato l\u2019evento e sono riuscite a ottenere finalmente giustizia, seppure le sentenze siano state appellate. Ancora molte delle persone respinte si trovano fuori dall\u2019Unione europea senza alcuna forma di protezione.<\/p>\n<h5>(*) Di cui fanno parte i seguenti avvocati: Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini, Lucia Gennari, Luca Saltalamacchia, Salvatore Fachile, Ginevra Maccarrone, Loredana Leo.<\/h5>\n<p><strong><em>DICHIARAZIONI DELLE LEGALI E DELLE ASSOCIAZIONI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u201cIl Tribunale di Roma con le decisioni sul caso Asso 29 ha messo in luce la palese illegittimit\u00e0 di quello che \u00e8 tutt\u2019altro che un caso isolato. Ogni giorno nel Mediterraneo le autorit\u00e0 italiane realizzano un contributo fondamentale affinch\u00e9 le persone vengano intercettate e riportate in Libia spesso con la collaborazione di attori privati che realizzano la condotta materiale illecita di riconsegnare le persone in fuga alle autorit\u00e0 libiche\u201d, hanno affermato Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari del progetto Sciabaca e Oruka di Asgi.<\/p>\n<p>\u201cSenza la fondamentale attivit\u00e0 di ricostruzione e documentazione dei fatti del JL project e dei suoi attivisti non sarebbe stato possibile fare giustizia. Questo ci ricorda come i diritti delle persone, soprattutto nel Mediterraneo, necessitano di quella fondamentale attivit\u00e0 di monitoraggio e documentazione che oggi le autorit\u00e0 italiane vorrebbero ostacolare anche attraverso la criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie che operano i soccorsi in mare\u201d aggiungono Giulia Crescini e Ginevra Maccarrone del collegio difensivo. \u201c\u00abA\u00bb\u00e8 il primo ad ottenere giustizia. Il primo tra oltre seicento persone che il JL Project ha rintracciato e identificato come vittime di respingimenti illegali nei lager libici compiuti dal governo italiano. Il suo arrivo, oggi, \u00e8 un meraviglioso inizio\u201d, commenta Sarita Fratini del JL Project.<\/p>\n<p><b>La condotta tenuta dallo Stato italiano, dall\u2019armatore e dal capitano della nave ha determinato la violazione di numerose norme di diritto interno, internazionale e comunitario e dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri sottoposti a rimpatrio. <\/b>Come \u00e8 emerso nell\u2019ambito del procedimento le autorit\u00e0 italiane hanno determinato l\u2019intercettazione di persone in fuga dalla Libia e hanno fornito un contributo essenziale che ha determinato il respingimento operato dal Comandante della nave Asso 29 che ha ricondotto i migranti nel porto di Tripoli. Le autorit\u00e0 italiane, attraverso una serie concatenata di comportamenti illegittimi, hanno reso possibile il respingimento. Tali condotte sono state realizzate nonostante la piena consapevolezza degli abusi e delle violazioni sistematiche che avvengono nei centri di detenzione libici e del rischio di <i>refoulement<\/i> nel Paese di origine a cui i migranti sono esposti in Libia.<\/p>\n<p>Infatti tra il 30 giugno e il 2 luglio 2018 con il materiale sostegno delle autorit\u00e0 italiane, la \u201cguardia costiera libica\u201d per mezzo di una delle motovedette fornitegli dall\u2019Italia ha effettuato una serie di intercettazioni in mare. Nel corso delle operazioni coordinate dalle autorit\u00e0 italiane era presente anche la Nave Duilio che, nonostante il sovraffollamento della motovedetta libica e le condizioni meteo in arrivo decideva di non effettuare il soccorso per non portare le persone in Italia. A seguito dell\u2019avaria della motovedetta libica la nave Caprera della Marina Militare ordinava alla Asso 29 di intervenire. Tutte le persone salite a bordo della nave della societ\u00e0 privata venivano ricondotte in Libia. Per tali motivi e per gli specifici diritti e obblighi violati, la situazione \u00e8 stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma e ha portato all\u2019accertamento del diritto all\u2019ingresso di \u00abA\u00bb.<\/p>\n<p><b>Quanto avvenuto il 25 dicembre a Fiumicino \u00e8 facilmente comparabile con quello che ha portato la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo a condannare l\u2019Italia nel caso Hirsi Jamaa e altri.<\/b> Si tratta di una situazione estremamente comune ed ancora oggi tristemente attuale nel Mediterraneo dove quotidianamente persone intercettate vengono respinte in Libia con il supporto fondamentale dell\u2019Italia.<\/p>\n<p><b>Il diritto di ingresso sul territorio come presupposto necessario per l\u2019esercizio del diritto di asilo. <\/b>Il respingimento ha in primo luogo determinato l\u2019impossibilit\u00e0 per i cittadini stranieri di chiedere asilo, in violazione della Convenzione di Ginevra e dell\u2019articolo 10 della Costituzione italiana. La limitazione della libert\u00e0 di circolazione ha infatti come diretta conseguenza il mancato accesso alla protezione internazionale e all\u2019asilo. Il presupposto necessario del diritto di asilo \u00e8 evidentemente il diritto di accesso al territorio che \u00e8 stato negato ai cittadini stranieri attraverso il respingimento in questione.<\/p>\n<p><b>Il divieto di respingimenti collettivi. <\/b>Per la dinamica del respingimento \u00e8 evidente che in nessun momento le autorit\u00e0 italiane, seppur responsabili dell\u2019operazione, hanno condotto un\u2019analisi della situazione individuale dei cittadini stranieri per valutare l\u2019esistenza di rischi connessi al rimpatrio. L\u2019assenza di questa valutazione determina la violazione del divieto di respingimenti collettivi stabilito dall\u2019articolo 4 del protocollo addizionale 4 alla Convenzione europea per i diritti umani e dell\u2019articolo 19 del Testo unico sull\u2019immigrazione che vieta il rimpatrio verso uno Stato in cui la persona rischia di subire torture o persecuzioni. Oltre ai rischi corsi in Libia, le autorit\u00e0 italiane avrebbero dovuto valutare anche i rischi connessi a un eventuale rimpatrio dalla Libia all\u2019Eritrea, Paese di origine dei ricorrenti. Inoltre occorre tenere presente che il respingimento collettivo verso uno Stato come la Libia, impedisce alla radice qualunque accesso alla giustizia e qualunque diritto a vedere la propria posizione esaminata in maniera effettiva da un organo indipendente.<\/p>\n<p><b>La violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. <\/b>Come dimostrato dalle vicende dei ricorrenti, il respingimento ha determinato la loro esposizione al rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti, vietati dall\u2019articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo. Nel momento in cui \u00e8 avvenuto il respingimento, erano ben note le condizioni a cui sarebbero stati sottoposti i naufraghi al loro ritorno in Libia. In proposito, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito, nella sentenza del caso Hirsi Jamaa, come la proibizione della tortura sia assoluta e inderogabile: le istanze di controllo della migrazione o le eventuali situazioni di emergenza non legittimano in alcun modo condotte che espongono le persone a tali rischi.<\/p>\n<p><b>Il diritto a essere condotti in un luogo sicuro (POS). <\/b>Le norme internazionali relative al diritto del mare (UNCLOS, Convenzione SAR, Convenzione SOLAS) stabiliscono che i soggetti coinvolti in un soccorso \u2013 in questo caso Stato italiano, armatore e capitano della nave \u2013 si liberano della loro responsabilit\u00e0 solo conducendo le persone soccorse in un \u201cluogo sicuro\u201d. A questo obbligo corrisponde lo speculare diritto delle persone soccorse. La nozione di luogo sicuro non \u00e8 limitata alla sola protezione fisica delle persone, ma comprende anche il rispetto dei loro diritti fondamentali, come stabilito dalla Risoluzione 1821 del 2011 del Consiglio d\u2019Europa. Il luogo \u00e8 quindi da intendersi sicuro ove non sussista il rischio che la persona sia soggetta a tortura, trattamenti inumani e degradanti, dove non \u00e8 a rischio la sua vita e la sua libert\u00e0. Alla luce di questa definizione, Tripoli non pu\u00f2 in alcun modo essere considerato un posto sicuro per i cittadini stranieri: sono infatti note le dinamiche sistematiche e istituzionali di detenzione arbitraria, tortura ed estorsione.<\/p>\n<p><b>I fatti del 2018. <\/b>\u00abA\u00bb era arrivato nel Paese dopo aver lasciato il Sudan, nel tentativo di trovare protezione. In Libia, tuttavia, ha sub\u00ecto abusi e gravi violazioni dei propri diritti. Il 30 giugno 2018 aveva cos\u00ec deciso di partire, sperando di riuscire a giungere in Europa e ottenere finalmente protezione.<br \/>\nDopo circa un giorno in mare, il gommone sul quale \u00abA\u00bb era imbarcato aveva iniziato a mostrare segni di cedimento e la navigazione si era fatta estremamente difficoltosa. Una delle persone a bordo era riuscita a contattare via radio la Guardia costiera italiana e a chiedere soccorso. Le autorit\u00e0 italiane non erano intervenute direttamente nonostante fosse presente in mare anche la nave Duilio della Marina Militare che avrebbe potuto effettuare il soccorso. Al contrario, si erano messe in contatto con la motovedetta libica Zuwarah, che aveva raggiunto il gommone quando questo era gi\u00e0 affondato. La Zuwarah aveva operato il salvataggio dell<i>\u025c<\/i> 18 superstiti, tra l<i>\u025c<\/i> quali \u00abA\u00bb, coadiuvata dall\u2019elicottero della Marina militare italiana Eliduilio.<\/p>\n<p>Con il supporto e il coordinamento delle autorit\u00e0 italiane la Zuwarah, donata ai libici dall\u2019Italia, aveva portato a termine ulteriori intercettazioni con un conseguente incremento del numero di persone a bordo della motovedetta (262 secondo il resoconto della stessa Augusta Offshore nel corso del giudizio). La motovedetta libica, a causa del sovraffollamento e delle condizioni meteomarine avverse, non poteva proseguire la navigazione. Le autorit\u00e0 italiane a bordo della nave militare Caprera, di stanza nel porto di Tripoli, diedero istruzione al comandante della Asso 29 di prestare assistenza alla Zuwarah. L\u2019imbarcazione privata era in quel momento sulla rotta che da Tripoli la conduceva alla piattaforma petrolifera Bouri Field, tra le pi\u00f9 grandi del Mediterraneo.<\/p>\n<p>La Asso Ventinove giunse sul posto, dove era presente anche la nave della Marina Militare italiana di stanza a Tripoli \u201cDuilio\u201d, che a sua volta agiva seguendo le indicazioni provenienti dalla Marina italiana. I passeggeri furono cos\u00ec trasferiti sull\u2019imbarcazione privata. Quando le operazioni di trasbordo si conclusero, la Asso Ventinove si diresse verso Tripoli, trascinando a rimorchio anche la motovedetta libica. A bordo della Asso Ventinove sal\u00ec anche un ufficiale libico, che, alla presenza del capitano della nave, comunic\u00f2 ai naufraghi che se non avessero protestato sarebbero stati condotti in Italia. L\u2019ufficiale, per tutta la traversata, si occup\u00f2 dell\u2019organizzazione dei naufraghi. Il 2 luglio la nave arriv\u00f2 dinanzi al porto di Tripoli dove consegn\u00f2 l\u025c naufragh<i>\u025c<\/i> alle autorit\u00e0 libiche che li condussero a terra su imbarcazioni pi\u00f9 piccole. La Asso Ventinove, terminati i trasbordi, riprese la sua rotta originaria.<\/p>\n<p><strong>Dal procedimento giudiziale sono emerse le seguenti indiscutibili circostanze<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Le intercettazioni dei naufraghi da parte dell\u2019autorit\u00e0 libica sono il risultato dell\u2019attivit\u00e0 di supporto e coordinamento delle autorit\u00e0 italiane. Sono le stesse che hanno effettivamente rintracciato le imbarcazioni in distress e che, nonostante la vicinanza, hanno scientemente deciso di non intervenire facilitando l\u2019arrivo della motovedetta libica per evitare di essere costrette a portare le persone in Italia.<\/li>\n<li>La Asso 29 \u00e8 intervenuta su richiesta delle autorit\u00e0 italiane che, come quotidianamente accade nel Mediterraneo, forniscono istruzioni dichiarando formalmente di agire \u201cper conto\u201d delle autorit\u00e0 libiche.<\/li>\n<li>Le autorit\u00e0 italiane avrebbero dovuto intervenire in adempimento alle obbligazioni positive imposte dalla legge ed evitare che le persone fossero riportate in Libia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Cosa accadde ai naufraghi ricondotti in Libia<\/strong>? Dopo lo sbarco \u00abA\u00bb e le altre persone respinte furono arbitrariamente detenute in diversi centri: Tarik Al Sikka, Zintan, Tarik Al Matar, Gharyan. Tutti \u2013 uomini e donne \u2013 furono sottopost<i>\u025c<\/i> a condizioni di vita atroci: sovraffollamento, cibo e acqua insufficienti, condizioni igieniche drammatiche e scarse possibilit\u00e0 di uscire all\u2019aria aperta. In queste condizioni furono maltrattat<i>\u025c<\/i>, abusat<i>\u025c<\/i>, fu loro estorto denaro, assistettero a omicidi e torture.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;A&#8221; arriva in Italia oggi, 25 dicembre, con un volo di linea e un regolare visto di ingresso ottenuto nell\u2019ambito del procedimento giudiziale, dopo essere rimasto 6 anni privo di ogni forma di protezione. 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