{"id":1700348,"date":"2022-12-14T14:34:42","date_gmt":"2022-12-14T14:34:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1700348"},"modified":"2022-12-14T15:03:28","modified_gmt":"2022-12-14T15:03:28","slug":"il-diritto-che-aiuta-contro-la-guerra-al-soccorso-in-mare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2022\/12\/il-diritto-che-aiuta-contro-la-guerra-al-soccorso-in-mare\/","title":{"rendered":"Il diritto che aiuta contro la guerra al soccorso in mare"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quando parliamo di solidariet\u00e0 in mare e delle attivit\u00e0 della \u201ccivil fleet\u201d, di soccorso e testimonianza\/documentazione nel Mediterraneo centrale, parliamo di attivit\u00e0 che si svolgono in uno spazio giuridicamente molto denso, dove le norme di diritto internazionale del mare e dei diritti umani si sovrappongono (e scontrano), con la disciplina degli stati costieri sul controllo delle frontiere e dove la libert\u00e0 di movimento si scontra con le pratiche con cui i governi europei si propongono di contrastare la mobilit\u00e0 e le azioni solidali con chi la esercita.<\/p>\n<p>Circa un mese fa, alla presenza di quattro navi di diverse ONG battenti bandiera tedesca e norvegese che dovevano sbarcare le persone soccorse in Sicilia, il governo Meloni ha risposto con la retorica dei porti chiusi e ha cercato allo stesso tempo di scansare la responsabilit\u00e0 dei ministeri coinvolti consentendo lo sbarco delle persone ritenute \u201cvulnerabili\u201d, negando l\u2019evidente circostanza per cui tutti i migranti soccorsi sono prima di tutto dei \u201cnaufraghi\u201d. Il governo pretendeva inoltre la presa in carico delle richieste di asilo delle persone soccorse da parte degli stati di bandiera delle navi soccorritrici, sulla base di una discutibile interpretazione del principio di diritto internazionale per cui in acque internazionali lo stato di bandiera esercita la giurisdizione sulle proprie navi.<\/p>\n<p>Una sintesi di alcune norme e principi che si applicano nelle situazioni di soccorso in mare pu\u00f2 essere utile per leggere quanto accaduto e quanto potenzialmente accadr\u00e0 nei prossimi mesi.<\/p>\n<p>Partiamo dall\u2019art. 98 dell\u2019UNCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Questo stabilisce un obbligo in capo agli stati per il quale questi devono pretendere dai comandanti di navi battenti la propria bandiera che prestino assistenza a\u00a0<em>chiunque<\/em>\u00a0si trovi in pericolo in mare. L\u2019unico limite a questo obbligo sta nella possibilit\u00e0 di prestare assistenza senza mettere a repentaglio la sicurezza della nave soccorritrice e del suo equipaggio. In modo simile la Convenzione sulla salvaguardia della vita in mare (SOLAS) prevede che \u201cil comandante di una nave in mare che sia in grado di prestare assistenza quando riceve da qualsiasi fonte l\u2019informazione che delle persone sono in pericolo in mare, \u00e8 tenuto a procedere con la massima celerit\u00e0 all\u2019assistenza di tali persone, se possibile informandole o informando il servizio di ricerca e soccorso che la nave sta procedendo in tal senso. L\u2019obbligo di prestare assistenza si applica indipendentemente dalla nazionalit\u00e0 o dallo status di tali persone o dalle circostanze in cui si trovano\u201d. Ci\u00f2 significa che n\u00e9 lo status giuridico n\u00e9 il motivo per cui una persona si trova in difficolt\u00e0 in mare possono costituire un motivo per evitare o ritardare l\u2019assistenza. Anche la legge italiana \u00e8 molto chiara per quanto riguarda il dovere del comandante di fornire assistenza in mare e punisce il comandante di una nave che omette di prestare assistenza o non tenta il salvataggio. Gli stati poi, sulla base della Convenzione SAR, la Convenzione sulla ricerca e soccorso in mare firmata ad Amburgo del 1979, sono tenuti a predisporre sistemi amministrativi e logistici in grado di coordinare e facilitare le operazioni di soccorso. Per questo sono istituiti i centri di coordinamento del soccorso marittimo e i cd \u201cPiani SAR\u201d, per questo le acque internazionali sono state suddivise in \u201cregioni di ricerca e soccorso\u201d facenti capo ai diversi stati costieri. Quindi all\u2019obbligo dei comandanti di intervenire in mare corrisponde l\u2019obbligo degli stati costieri di facilitare e coordinare l\u2019intervento delle navi, statali o private, che adempiono a tale obbligo.<\/p>\n<p>Il diritto internazionale del mare prevede norme chiare in merito allo sbarco delle persone soccorse: le operazioni di soccorso possono considerarsi concluse solo con lo\u00a0<em>sbarco<\/em>\u00a0in un luogo \u201csicuro\u201d (il famoso POS o\u00a0<em>place of safety<\/em>).\u00a0 Le convenzioni non forniscono una definizione rigida di questo concetto, che deve essere declinato secondo le circostanze del caso concreto. Quando si tratta di indicare un luogo sicuro per lo sbarco di persone in fuga dal proprio Paese o da situazioni di pericolo (come quella libica), o quando si incarica un Paese terzo di intervenire in mare, gli stati devono prendere in considerazione le conseguenze di queste azioni e le possibili violazioni dei diritti umani che le persone soccorse potrebbero subire a causa di tali azioni (o omissioni). Gli stati membri dell\u2019UE sono infatti vincolati al principio di non respingimento, che \u00e8 un principio generale del diritto internazionale, previsto anche in diverse convenzioni e trattati (v. art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e artt. 2, 3 e 4 prot. 4 della CEDU) che obbligano gli Stati a evitare l\u2019espulsione o il respingimento verso paesi in cui la vita o la libert\u00e0 delle persone respinte sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della nazionalit\u00e0, dell\u2019appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle opinioni politiche. Inoltre, gli Stati non possono legalmente negare l\u2019ingresso di una persona nel loro territorio quando questo comportamento pu\u00f2 comportare il rischio di subire torture o trattamenti degradanti e inumani o il successivo rimpatrio in un Paese in cui si potesse configurare questo rischio.<\/p>\n<p>Nonostante i ripetuti tentativi dei governi italiani di sostenere il contrario, la Cassazione nel famoso caso di Carola Rackete ha messo in chiaro che la nave soccorritrice non pu\u00f2 mai essere confusa con il \u201cPOS\u201d di cui parla il diritto internazionale. Lo stesso principio \u00e8 chiarito anche dalle Linee guida IMO (International Maritime Organization, di cui l\u2019Italia \u00e8 parte) sul trattamento delle persone soccorse in mare. Per questo motivo la presenza dei naufraghi a bordo della nave soccorritrice non fa venire meno il dovere in capo agli stati di sollevare i comandanti della loro responsabilit\u00e0 nel pi\u00f9 breve tempo possibile e garantire lo sbarco in condizioni di sicurezza. Lo stesso diritto europeo fa esplicito riferimento alla necessit\u00e0 di dare contemporanea applicazione alle norme di diritto del mare e dei diritti umani quando nel regolamento sul controllo della frontiera marittima (656\/2014\/UE) include la tutela dei diritti fondamentali fra i requisiti del \u201cPOS\u201d e laddove nel codice delle frontiere Schengen subordina le attivit\u00e0 di controllo della frontiera ai diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo (v. Art. 3).<\/p>\n<p>\u00c8 per queste ragioni che riteniamo, insieme a una giurisprudenza ormai pacifica, che lo sbarco in Libia e la consegna dei naufraghi alle autorit\u00e0 libiche costituiscano atti contrari alle norme di diritto internazionale e interno. Lo stesso ragionamento vale per ogni forma di facilitazione del respingimento in Libia o in altri paesi del nord Africa.<\/p>\n<p>Per tornare allo scorso ottobre e alla \u201cguerra\u201d al soccorso in mare, osserviamo che i ministri del governo Meloni hanno dato applicazione a norme interne e in particolare all\u2019art. 1 co. 2 del \u201cdecreto Lamorgese\u201d, che consente l\u2019emanazione di decreti interministeriali volti a impedire il transito o la sosta delle navi il cui passaggio venga considerato \u201coffensivo\u201d, con un richiamo alla convenzione UNCLOS che consente alcune eccezioni al principio di libert\u00e0 della navigazione nelle acque territoriali. Questa norma costituisce un residuo di quanto previsto dal decreto sicurezza-bis voluto da Salvini nel 2019, che invece di essere completamente abrogato dal governo Conte II, \u00e8 stato semplicemente \u201criformato\u201d. \u00c8 stata infatti introdotta un\u2019eccezione all\u2019applicazione del divieto di transito o sosta nelle acque nazionali quando si tratti di operazioni di soccorso, ma solo quando queste siano state comunicate alle \u201cautorit\u00e0 competenti\u201d (per es. quelle libiche se il soccorso avviene nella zona SAR di loro competenza) e quando la nave abbia rispettato le istruzioni di tali autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Il ministro Piantedosi ha per questo sostenuto pubblicamente e in modo ripetuto che le navi ONG avevano effettuato soccorsi senza allertare le competenti autorit\u00e0 e \u201cin completa autonomia\u201d. La prima affermazione \u00e8 falsa, dato che gli tutti gli stati costieri vengono costantemente allertati della posizione e delle intenzioni di tutte le navi della \u201ccivil fleet\u201d; la seconda \u00e8 vera, ma deve essere letta alla luce del fatto che sono gli stati che affacciano sulla rotta del Mediterraneo centrale a rifiutarsi sistematicamente di coordinare le operazioni di soccorso, contribuendo cos\u00ec al respingimento e al naufragio di molti migranti, ormai da anni.<\/p>\n<p>Ci sono almeno due profili di novit\u00e0 nel modo in cui il nuovo governo ha gestito comunicativamente e da un punto di vista giuridico la sua battaglia contro le ONG: il tentativo di costringere i naufraghi a presentare delle domande di asilo a bordo della nave soccorritrice, sfruttando il principio della giurisdizione dello stato di bandiera per ottenere il loro immediato trasferimento in Norvegia o in Germania, e l\u2019introduzione del fantasioso concetto di \u201csbarco selettivo\u201d, con l\u2019annesso riferimento al \u201ccarico residuale\u201d, come sono state chiamate le persone che in un primo momento non erano state considerate abbastanza \u201cvulnerabili\u201d per lo sbarco.<\/p>\n<p>Sulla domanda di asilo a bordo delle navi la questione \u00e8 spesso mal posta. \u00c8 vero che il comandante \u00e8 tenuto, anche sulla base delle Linee guida IMO a identificare le persone che ha a bordo e a raccogliere informazioni quali la nazionalit\u00e0 o anche, laddove richiesto dalle persone soccorse, la volont\u00e0 di chiedere protezione. Al contrario non troviamo alcun obbligo in capo al comandante di chiedere ai naufraghi le loro intenzioni o trasmetterle allo stato di bandiera quando il soccorso non si \u00e8 ancora concluso anche perch\u00e9, in questa fase, riteniamo prevalgano le necessit\u00e0 SAR sulla determinazione dello status giuridico delle persone a bordo. Al contrario le direttive europee stabiliscono che sono gli stati, nel nostro caso l\u2019Italia in quanto luogo di sbarco dei naufraghi, ad essere tenuti a fornire informazioni in tema di asilo e conseguenze dell\u2019ingresso senza visto e a loro corrispondono precisi obblighi laddove le persone manifestino la loro volont\u00e0 di chiedere asilo. Anche da un punto di vista pratico, fornire queste informazioni e garantire i diritti dei richiedenti asilo non sono attivit\u00e0 che possono essere svolte a bordo di una nave di soccorso, da attori non statali.<\/p>\n<p>Infine, per quanto riguarda il secondo aspetto abbiamo visto come\u00a0<em>chiunque<\/em>\u00a0abbia diritto ad essere soccorso, a prescindere dal proprio status giuridico e senza distinzioni di alcun tipo. Le condizioni di salute non costituiscono mai, nella corrente cornice di diritto interno e internazionale, una ragione di discriminazione nell\u2019esercizio del diritto ad essere soccorsi (e quindi a sbarcare in un luogo sicuro). Peraltro, volendo utilizzare la lente della \u201cvulnerabilit\u00e0\u201d non si pu\u00f2 che affermare che questa sia una condizione che accomuna\u00a0<em>tutte<\/em>\u00a0le persone scampate a un naufragio e sopravvissute alla Libia. \u00c8 per questo motivo che tutti i naufraghi sono potuti sbarcare a seguito dell\u2019accertamento svolto dalle autorit\u00e0 sanitarie del porto di Catania.<\/p>\n<p>Il governo si trova quindi in una posizione complessa dal punto di vista giuridico visto che tanto le pratiche messe in campo finora quanto le nuove norme prodotte soffrono della costante tensione con principi sovraordinati che certo non possono essere gratuitamente schiacciati per rispondere all\u2019interesse degli stati al controllo della frontiera. Si tratta di una contraddizione che lascia aperti molti spazi di intervento anche giuridico per l\u2019affermazione delle responsabilit\u00e0 degli stati per le violazioni commesse e per garantire il concreto esercizio della libert\u00e0 di movimento.<\/p>\n<h6><\/h6>\n<h6><a href=\"http:\/\/effimera.org\/il-diritto-che-aiuta-contro-la-guerra-al-soccorso-in-mare-di-lucia-gennari\/?fbclid=IwAR3gSxyjJ_e1S_fCZB6P77mp3sLME9sJTcED8OKW4nxzfI2ZXrYmvyCZfjM\">EFFIMERA<\/a><\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Quando parliamo di solidariet\u00e0 in mare e delle attivit\u00e0 della \u201ccivil fleet\u201d, di soccorso e testimonianza\/documentazione nel Mediterraneo centrale, parliamo di attivit\u00e0 che si svolgono in uno spazio giuridicamente molto denso, dove le norme di diritto internazionale del mare&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":594,"featured_media":1700351,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60,54572,162],"tags":[108312,108407,108408,108406],"class_list":["post-1700348","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-umani","category-migranti","category-opinioni","tag-convenzione-sar-di-amburgo","tag-convenzione-solas","tag-pos-place-of-safety","tag-unclos-convenzione-onu-sul-diritto-del-mare"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Il diritto che aiuta contro la guerra al soccorso in mare<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"&nbsp; 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