{"id":1605878,"date":"2022-06-17T18:08:13","date_gmt":"2022-06-17T17:08:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1605878"},"modified":"2022-06-18T19:04:27","modified_gmt":"2022-06-18T18:04:27","slug":"una-riflessione-critica-sulla-sentenza-di-condanna-di-mimmo-lucano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2022\/06\/una-riflessione-critica-sulla-sentenza-di-condanna-di-mimmo-lucano\/","title":{"rendered":"Una riflessione critica sulla sentenza di condanna di Mimmo Lucano"},"content":{"rendered":"<p>Il 17 dicembre 2021 sono state pubblicate\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.iusinitinere.it\/le-motivazioni-alla-sentenza-lucano-chiavi-di-lettura-41049\">le motivazioni della sentenza di condanna dell\u2019ex Sindaco di Riace Domenico Lucano, e degli altri coimputati nel processo Xenia,\u00a0<\/a><\/strong>emessa dal Tribunale di Locri il 30 settembre dello stesso anno. Qualunque (coraggioso) lettore delle oltre 900 pagine della sentenza potr\u00e0 notare come la preoccupazione dominante espressa dal collegio giudicante di Locri andasse ben oltre la razionalit\u00e0 e la completezza delle motivazioni di una sentenza, occorreva demolire moralmente la figura di Lucano e qualificare un sistema di accoglienza diffusa , che aveva raccolto lodi anche a livello internazionale, come una bieca associazione per delinquere. Quelle pagine vanno lette tutte, e per intero, anche negli interminabili \u201ccopia e incolla\u201d, che occupano pi\u00f9 della met\u00e0 delle motivazioni, tenendo presenti\u00a0 i principi basilari sul contraddittorio ed i diritti di difesa sanciti dalla Costituzione italiana, oltre i principi dell\u2019equo processo stabiliti negli atti dell\u2019Unione Europea e del Consiglio d\u2019Europa. Emerge molto nettamente come il collegio giudicante fosse particolarmente avvertito dell\u2019impatto che la sentenza \u00a0avrebbe potuto avere (ed ha avuto) sull\u2019opinione pubblica, in modo di allontanare il sospetto che la decisione fosse diretta alla criminalizzazione della solidariet\u00e0. Sospetto che tuttavia diventa plausibile, se si approfondiscono le singole argomentazioni dei giudici, le motivazioni su cui si basano e le conclusioni che tendono a raggiungere, come se si trattasse di risultanze oggettive ed incontrovertibili di fatto, come tali contestabili solo in base al principio di verit\u00e0, piuttosto che di interpretazioni soggettive, seppure dotate della forza di sentenza.<\/p>\n<p>In uno scritto, rimasto purtroppo incompiuto, Alessandro Dal Lago metteva bene in evidenza come il contenuto della decisione ed il distacco temporale<strong><a href=\"https:\/\/www.sistemapenale.it\/it\/scheda\/tribunale-locri-caso-lucano-dispositivo\">\u00a0tra il dispositivo di condanna\u00a0<\/a><\/strong>e la pubblicazione delle motivazioni contribuissero a svolgere una precisa funzione \u201cperformativa\u201d che incideva profondamente sui meccanismi di comunicazione e quindi sul senso comune, e dunque sull\u2019accettazione delle condanne inflitte dai giudici.\u00a0Secondo Dal Lago, <em>\u201cLa frase, spesso ripetuta da qualche uomo politico, che le sentenze si appellano, ma non si commentano, tradisce la cautela nei confronti di un sistema \u201cirritabile\u201d, sensibile spesso in modo spasmodico alle critiche; ma rivela anche un atteggiamento ipocrita nei confronti della giustizia e soprattutto di chi la esercita. I giudici rappresenterebbero un corpo ammantato di sacralit\u00e0, e il solo modo di contrastarne le decisioni sarebbe giocare il loro gioco, ovvero agire in base al sistema (di presupposti, retoriche, automatismi ecc. noti come diritto) entro cui hanno deciso o a cui fa riferimento esplicito la loro decisione. La realt\u00e0 \u00e8 che una sentenza, in quanto giudizio pubblico, \u00e8 un atto performativo, una decisione gravida di effetti pratici, in primo luogo sugli attori che ne sono oggetto (nei procedimenti penali, gli imputati). Inoltre, si tratta di un fatto che rientra in una serie di sistemi interconnessi (linguistici, culturali e sociali), che hanno rilevanza pubblica e che possiamo definire discorso giudiziario efficace. Di conseguenza, una sentenza \u00e8 inevitabilmente e naturalmente suscettibile di commento in quanto atto discorsivo. E questo vale, a maggior ragione per le motivazioni della sentenza del processo,, che vengono rese pubbliche qualche tempo dopo l\u2019enunciazione solenne (in tribunale) del dispositivo. In realt\u00e0, in termini strettamente logici, le motivazioni rappresenterebbero le premesse o motivazioni di una sentenza elaborate alla fine del dibattimento. Ma il semplice fatto che siano rese pubbliche dopo la formulazione solenne della sentenza ne fa \u2013 oggettivamente \u2013 la giustificazione complessa di una decisione. In tale complessit\u00e0 rientrano considerazioni, giudizi e valutazioni ex post che ragionevolmente vanno al di l\u00e0 dei processi decisionali che hanno portato alla sentenza (penso a questioni stilistiche come abbellimenti, ironie, citazioni colte e non ecc.). Una sentenza \u00e8 quindi espressione non solo<\/em>\u00a0<em>della particolare versione del diritto penale a cui si attiene il giudice (in termini di sensibilit\u00e0, pre-giudizi ecc.), ma anche della cultura in cui il suo giudizio \u00e8 immerso. Questo vale non solo e non tanto per le questioni di interpretazione delle norme, ma per l\u2019interpretazione dei \u201cfatti\u201d. Si consideri il seguente passo delle motivazioni della sentenza Lucano, in cui il giudice contrappone la versione della pubblica accusa (fatta propria dal Collegio giudicante) a quella della difesa.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u201c<em>Il processo ha consegnato al collegio una visione delle cose [\u2026] secondo cui le prove presenti in atti, \u201cviste da vicino\u201d \u2013 e cio\u00e8 senza l\u2019uso di lenti deformanti e, soprattutto, senza compiere fughe in avanti (realizzate nel tentativo di prescindere dalla piattaforma probatoria, cercando di ignorarla, in nome di una presunta persecuzione di natura politica, che si dimostrer\u00e0 essere del tutti insussistente \u2013 hanno consentito di delineare una realt\u00e0 fattuale di segno diverso., che \u00e8 quella di cui si dir\u00e0 a breve, la quale sar\u00e0 tratteggiata lasciando fuori dalle carte ogni valutazione strumentale che di essa si voglia darne (ai pi\u00f9 diversi fini), sforzandosi di documentare passo passo gli elementi di prova di cui si dispone, che saranno illustrati nella loro nuda oggettivit\u00e0 e nel loro inequivoco significato (pag. 6<\/em><em>0).<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Come osservava Dal Lago,\u00a0<em>\u201cIn questo e analoghi passi delle motivazioni emerge limpidamente la dicotomia epistemologica a cui il giudice dice di ispirarsi. Le prove \u201cviste da vicino\u201d, cio\u00e8 nell\u2019ottica dell\u2019accusa, non comportano \u201clenti deformanti\u201d, \u201cfughe in avanti\u201d, \u201cvalutazioni strumentali\u201d (come quelle evidentemente \u201cviste da lontano\u201d della difesa), ma una \u201cnuda oggettivit\u00e0\u201d e un \u201cinequivoco significato\u201d.<\/em><\/p>\n<p>In questo commento, mentre si stanno svolgendo le prime fasi del processo di appello davanti alla corte di Appello di Reggio Calabria, la prossima udienza \u00e8 fissata per il 6 luglio prossimo, cercheremo di svolgere alcuni rilievi critici e di rendere evidente come la decisione adottata dal Tribunale di Locri sia solo apparentemente basata su prove di\u00a0<em>\u201cinequivoco significato\u201d<\/em>. Mentre in realt\u00e0 si fonda, anche per il linguaggio adottato, sui presupposti ideologici pi\u00f9 diffusi all\u2019epoca dei fatti contestati, dalla \u201cpacchia dell\u2019accoglienza\u201d, fino agli interessi di arricchimento o di altri vantaggi che sarebbero stati perseguiti da coloro che operavano in associazioni senza fine di lucro per scopi solidaristici.\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2021\/11\/sostenere-riace-e-la-solidarieta-in-mare-e-in-terra-intervista-a-giovanna-procacci\/?fbclid=IwAR3qEWpRrL4lbJditPMLxLbn2ZXSKWw0pw8dtUtDXaJEwYTrhbJKBb581Bg\">Gli stessi presupposti valutativi sono facilmente rinvenibili anche in altre indagini avviate contro Organizzazioni non governative\u00a0<\/a><\/strong>impegnate nei soccorsi in mare o nell\u2019assistenza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio italiano per chiedere asilo, a partire dal 2016. Quando si cominciava a contrastare la presenza di navi di soccorso in mare, e si cercava di limitare in tutti modi gli \u201csbarchi\u201d, e dunque le dimensioni dei sistemi di accoglienza decentrata, allora inclusi in una fitta rete di enti locali (SPRAR). Si riteneva in questo modo, da parte dei governi del tempo, di\u00a0 ridurre gli oneri dell\u2019accoglienza gravanti sull\u2019Italia per effetto della mancata riforma del Regolamento Dublino III del 2011, e dei sistemi di condivisione degli oneri di accoglienza in ambito europeo che ne derivavano. Come se invece fossero meno dispendiosi i grandi centri di accoglienza gestiti dalle prefetture in convenzione con i privati ( come ad esempio il CARA di Mineo) o i centri di prima accoglienza (Hotspot) e di accoglienza straordinaria (CAS) che si potevano aprire (e gestire) senza garantire percorsi di integrazione e con un minimo di controlli,\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/old.asgi.it\/home_asgi.php%3Fn=documenti&amp;id=290&amp;l=it.html\">in base alla Legge Puglia del 1995.<\/a><\/strong>\u00a0Una legge che rimetteva alla mera discrezionalit\u00e0 amministrativa, di fatto alle prefetture ed al ministero dell\u2019interno, il regime giuridico dei centri di prima accoglienza e\u00a0 rendeva, come rende ancora oggi, del tutto precario lo status delle persone che vi venivano accolte. Da quella discrezionalit\u00e0 amministrativa che mutava ogni tre anni la natura dei centri di accoglienza e il regime giuridico e contabile che li caratterizzava, ed alla quale il sistema Riace tendeva a sottrarsi, sono nate prima le censure in sede amministrativa, poi il blocco dei fondi, quindi le indagini penali che hanno portato alla sentenza di condanna del Tribunale di Locri.<\/p>\n<p>Se si vanno a considerare \u201cda vicino\u201d le singole argomentazioni addotte da un Collegio giudicante che a tratti sembra assumere quasi la veste dell\u2019accusa, tanto da lamentarsi per non avere ottenuto risposte dagli imputati, ai quali avrebbe voluto \u201c<em>formulare domande\u201d<\/em>\u00a0(p. 97), si rileva uno scarto ricorrente tra i fatti oggettivamente accertati, e quanto emerge dalla valanga di intercettazioni disposte a carico degli imputati. Al di l\u00e0 della dubbia legittimit\u00e0 di molte di queste intercettazioni, ma di questo ne tratteranno gli avvocati nel procedimento\u00a0 di appello, si nota una interpretazione parziale ed orientata di ciascuna captazione registrata dalle autorit\u00e0 inquirenti, tale da scorporare la frase, segnata con tratti in grassetto, dal contesto del discorso nella quale \u00e8 inserita, in modo da avvalorare le tesi dell\u2019accusa, ed anche oltre, tanto che il collegio decidente arriva a riqualificare alcuni fatti gi\u00e0 contestati dalla procura ed aumenta sensibilmente\u00a0 l\u2019ammontare delle pene, quasi raddoppiate rispetto a quelle richieste dalla stessa accusa.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2022\/02\/15\/mimmo-lucano-il-ricorso-della-difesa-contro-la-sentenza-lettura-deformata-dei-fatti-nessun-vantaggio-economico-o-politico\/6494175\/\">Per gli avvocati difensori \u00a0Daqua e Pisapia,<\/a><\/strong>\u00a0 condanne tanto gravi sono conseguenza di\u00a0<em>\u201cUna lettura \u2018forzata\u2019, se non surreale\u201d delle intercettazioni. Un\u2019 \u201caberrante \u2018tecnica\u2019 di \u2018silenziare\u2019 gli elementi di prova\u201d.<\/em>\u00a0Ma anche \u201c<em>un\u2019inspiegabile lettura deformata dei dati fattuali emersi nel corso dell\u2019istruttoria dibattimentale, che altra giustificazione non ha se non quella di dichiarare ad ogni costo\u2019 responsabile\u201d\u00a0Mimmo Lucano<\/em>. Per gli stessi avvocati, <em>\u201cLucano appare nella motivazione del Tribunale come una figura avida, infida, arrogante, una controparte da perseguire pi\u00f9 che una persona da sottoporre a giudizio per i fatti che gli vengono attribuiti. A questa \u2018narrazione\u2019 la difesa contrappone una \u2018narrazione\u2019 diversa e alternativa.\u00a0<strong>L\u2019obiettivo perseguito dal Lucano era uno solo ed in linea con quanto riportato nei manuali Sprar<\/strong>:\u00a0<strong>l\u2019accoglienza e l\u2019integrazione<\/strong>. Non c\u2019\u00e8 una sola emergenza dibattimentale (intercettazioni incluse) dalla quale si possa desumere che il fine che ha mosso l\u2019agire del Lucano sia stato diverso. Le somme contestate non sono state utilizzate con la finalit\u00e0 di arricchire s\u00e9 stessi o comunque le associazioni, ma destinate esclusivamente all\u2019espletamento dei servizi previsti dalla confusionaria normativa di settore\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ad una lettura delle motivazioni addotte dal Tribunale di Locri, emergono diversi passaggi che fanno dubitare fortemente della \u201cnuda oggettivit\u00e0\u201d degli argomenti probatori su cui si fonda la condanna. Di certo nelle motivazioni sono stati inserite intere parti del faldone processuale formato dalla procura e prima ancora dalla polizia giudiziaria, e decine di pagine di sentenze della Corte di cassazione per estrapolare principi di diritto da casi molto distanti da quello qui in esame, mentre le argomentazioni della difesa vengono liquidate con considerazioni tanto sintetiche da far dubitare che i giudici abbiano letto per intero gli atti difensivi. Nella sentenza di condanna si individuano \u00a0per la prima volta profili di responsabilit\u00e0 sui quali gli imputati non hanno potuto esercitare i loro diritti di difesa nel dibattimento. Una tecnica argomentativa che si ritrova nei procedimenti penali contro le ONG che soccorrono migranti nel Mediterraneo, procedimenti che per\u00f2, salvo poche eccezioni (<strong><a href=\"https:\/\/trapani.gds.it\/articoli\/cronaca\/2022\/06\/16\/trapani-sospeso-il-procedimento-contro-la-iuventa-si-riparte-in-autunno-a27786b0-6765-48d2-ae2b-33282c401159\/?fbclid=IwAR264MX3VTztvxGeiSdzv0EXHmN3xgk6Sxro_PO96esqEpCC5c0ipidQEUI\">come il caso Iuventa ancora aperto a Trapani)<\/a><\/strong>\u00a0si sono risolti con provvedimenti di archiviazione. Nel caso del processo Xenia si \u00e8 assistito ad una continua riqualificazione dei fatti, fino alla sentenza di condanna che proprio sulla base della modificazione del titolo dei reati contestati \u00e8 giunta ad un cumulo di pene che quasi raddoppiano le richieste della pubblica accusa. Rilevare questi dati \u201coggettivi\u201d significa esercitare un diritto di critica che \u00e8 tanto pi\u00f9 giustificato quanto i giudici, per motivare la sentenza di condanna fanno ricorso ad un linguaggio che sembra rivolto pi\u00f9 ad una cerchia di potenziali lettori esterni al processo che agli imputati che hanno diritto a conoscere le motivazioni in fatto ed in diritto per \u00a0esercitare effettivamente i diritti di difesa e di ricorso.\u00a0 .<\/p>\n<p>In ogni caso, sembra quasi che \u00a0uomini, donne, minori, accolti a Riace vengano considerati come una massa indistinta, tanto che nel caso dei \u201clungo residenti\u201d che riguardo ai minori ed agli altri soggetti in condizione di vulnerabilit\u00e0. Gli immigrati vengono considerati solo come lo strumento per commettere una sfilza di reati tanto gravi, e rimangono sullo sfondo, come se si trattasse di \u201cnon-persone\u201d, come meri oggetti, Su questo aspetto si registra lo scarto pi\u00f9 netto tra la visione amministrativa e politica di Mimmo Lucano e la considerazione delle persone come entit\u00e0 numeriche oggetto di rendicontazione, che prevale nelle argomentazioni dell\u2019accusa e nella decisione di condanna adottata dal collegio giudicante di Locri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>L\u2019articolo di Vassallo Paleologo \u00e8 la versione ridotta di un contributo pi\u00f9 dettagliato pubblicato contemporaneamente su <a href=\"https:\/\/www.A-dif.org\/2022\/06\/17\/una-riflessione-critica-sulla-sentenza-di-condanna-di-mimmo-lucano\/\">A-dif.org<\/a> a cui si rinvia per l&#8217;opportuno approfondimento <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 17 dicembre 2021 sono state pubblicate\u00a0le motivazioni della sentenza di condanna dell\u2019ex Sindaco di Riace Domenico Lucano, e degli altri coimputati nel processo Xenia,\u00a0emessa dal Tribunale di Locri il 30 settembre dello stesso anno. 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