{"id":1109418,"date":"2020-05-17T16:39:00","date_gmt":"2020-05-17T15:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1109418"},"modified":"2020-05-17T19:00:59","modified_gmt":"2020-05-17T18:00:59","slug":"principali-informazioni-a-tutela-dei-propri-diritti-in-caso-di-abuso-o-danno-da-t-s-o","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2020\/05\/principali-informazioni-a-tutela-dei-propri-diritti-in-caso-di-abuso-o-danno-da-t-s-o\/","title":{"rendered":"Principali informazioni a tutela dei propri diritti in caso di abuso o danno da T.S.O."},"content":{"rendered":"<p>Una lettrice di Pressenza ci scrive in merito ad ulteriori informazioni su come tutelarsi nei casi di abuso operato tramite T.S.O. Per spirito di servizio e di aiuto pubblichiamo questo documento in risposta alla richiesta fatta sperando possa risultare di utilit\u00e0 anche per altri lettori.<\/p>\n<p><strong>Le informazioni relative all\u2019esercizio dei propri diritti nei casi di T.S.O.<\/strong> non sono questione semplice.<br \/>\nOltre alle principali informazioni che \u00e8 necessario conoscere, per brevit\u00e0 gi\u00e0 contenute in forma ridotta <a href=\"https:\/\/www.pressenza.com\/it\/2020\/05\/t-s-o-storie-di-ordinari-abusi-durante-lemergenza-sanitaria\/\">all\u2019interno dell\u2019articolo che trattava di un brutto abuso operato di recente tramite TSO in Sicilia<\/a> aggiungiamo queste ulteriori informazioni che speriamo possano essere utili. Rimandiamo comunque alle varie associazioni, comitati, e collettivi antipsichiatrici presenti sul territorio dei quali a fine di questa breve riportiamo i principali riferimenti e i contatti di alcune di queste realt\u00e0 che operano in materia di tutela dei diritti in aiuto e a sostegno di coloro che sfortunatamente si trovino ad avere a che fare con i T.S.O. senza che vangano rispettati i loro diritti, o quelli dei propri parenti, o amici.<\/p>\n<p>In linea generale qualora per sfortunate circostanze ci si venga a trovare a essere sottoposti a T.S.O. e per di pi\u00f9 magari si sia in uno stato di debolezza o di confusione legato alle terapie farmacologiche, oppure nel caso (purtroppo avviene sovente nei casi di T.S.O.) in cui il nostro diritto a poter comunicare venga calpestato dagli operatori che ci impediscono di poter essere visitati e assistiti dai propri familiari o amici, oppure ancora di poter fare anche una telefonata per comunicare il nostro stato o anche per essere legalmente e materialmente assistiti, in questo caso \u00e8 assolutamente necessario ricorrere a qualcuno, amici, parenti o associazioni antipsichiatriche operanti sul territorio, di modo possano iniziare le pratiche di revoca o di ricorso avverso al Trattamento Sanitario Obbligatorio.<br \/>\nIn particolar modo le associazioni antipsichiatriche presenti sul territorio hanno spesso un loro avvocato con cui poter essere assistiti nei casi di abuso o danno, e attraverso il quale \u00e8 possibile presentare (tramite l\u2019assistenza di tale associazione) ricorso al Giudice o al responsabile del reparto della struttura sanitaria in cui una persona venga trattata e obbligata in modo coatto al trattamento sanitario obbligatorio. L\u2019associazione pu\u00f2 quindi aiutarci a scrivere una lettera sia al sindaco che al Giudice Tutelare, specificando le irregolarit\u00e0 e anche gli articoli di legge che sono stati trasgrediti. Si propongono di seguito i modelli di revoca e ricorso avverso al T.S.O., elaborati dal Telefono Viola di Catania:<\/p>\n<p>Cit.<br \/>\n<em><strong>\u201cRevoca e Ricorso Avverso al T.S.O.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Stralcio della legge 833\/78<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Art. 33 &#8211; Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall&#8217;autorit\u00e0 sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l&#8217;articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignit\u00e0 della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualit\u00e0 di autorit\u00e0 sanitaria, su proposta motivata di un medico.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi \u00e8 obbligato. L&#8217;unit\u00e0 sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunit\u00e0.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l&#8217;infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Chiunque pu\u00f2 rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale \u00e8 stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Art. -34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>La legge regionale, nell&#8217;ambito della unit\u00e0 sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l&#8217;istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Le misure di cui al secondo comma dell&#8217;articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale pu\u00f2 prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall&#8217;infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all&#8217;articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all&#8217;articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo \u00e8 disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell&#8217;infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonch\u00e9 al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo \u00e8 adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell&#8217;interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della uniti sanitaria locale \u00e8 tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da comunicazione al giudice tutelare, con le modalit\u00e0 e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>il sanitario di cui al comma precedente \u00e8 tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuit\u00e0 di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l&#8217;obbligo del trattamento sanitario; comunica altres\u00ec la eventuale sopravvenuta impossibilit\u00e0 a proseguire il trattamento stesso. il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da notizia al giudice tutelare.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Qualora ne sussista la necessit\u00e0 il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell&#8217;infermo.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto pi\u00f9 grave, il reato di omissione di atti di ufficio.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Chi \u00e8 sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, pu\u00f2 proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco pu\u00f2 proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. il ricorso pu\u00f2 essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Il presidente del tribunale fissa l&#8217;udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, \u00e8 notificato alle parti nonch\u00e9 al pubblico ministero.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero pu\u00f2 sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l&#8217;udienza di comparizione.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non \u00e8 soggetta a registrazione.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Art. 64. Norme transitorie per l&#8217;assistenza psichiatrica.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>La regione nell&#8217;ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovr\u00e0 cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne tacciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potr\u00e0 comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attivit\u00e0 psichiatrica.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>E&#8217; in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>La regione disciplina altres\u00ec con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unit\u00e0 sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ~AB) e degli altri enti pubblici che all&#8217;atto dell&#8217;entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonch\u00e9 la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto al presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino pi\u00f9 regioni, queste provvedono d&#8217;intesa.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Le regioni, a partire dal 1 gennaio 1979, istituiscono i servizi psichiatrici di cui all&#8217;articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell&#8217;ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unit\u00e0 sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all&#8217;atto dell&#8217;entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l&#8217;assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Sino all&#8217;adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell&#8217;articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuit\u00e0 dell&#8217;intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all&#8217;adozione e di provvedimenti delegati di cui all&#8217;art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primati, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall&#8217;art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Sino all&#8217;adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all&#8217;art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L.17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell&#8217;art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all&#8217;art. 24 del regolamento approvato con RD. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell&#8217;art. 6 della presente legge la regione provvede all&#8217;aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unit\u00e0 sanitarie locali.<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>Restano in vigore le norme di cui all&#8217;art. 7, ultimo comma, L.13 maggio 1978, n. 180.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n<hr \/>\n<h3><\/h3>\n<h3><span style=\"color: #333333;\">Qui i riferimenti e i contatti di alcuni dei principali comitati, associazioni e collettivi che si occupano di antipsichiatria e tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici che possono fornire informazioni utili e assistenza legale gratuita in caso di abuso o danno da T.S.O.\u00a0<\/span><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Telefono Viola Roma:<\/strong><\/p>\n<p><strong>La Segreteria di Telefonoviola si trova al 4\u00b0 piano di Viale Manzoni, 55, Roma\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tel: 3483659857<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.telefonoviola.it\/ASSISTENZA-LEGALE\"><strong>Assistenza Legale Gratuita:\u00a0 link per informazioni<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>Le persone che si trovano in TSO possono inviare un SMS nei giorni feriali sul numero 3483659857 per comunicare la loro condizione e chiedere un possibile interessamento al loro caso.<\/strong><br \/>\n<strong>Il TelefonoViola si avvale della consulenza e dell&#8217;intervento dell&#8217;avvocato Gioacchino Di Palma, grazie al quale sono riusciti<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; ad evitare numerosi TSO illegittimi,-<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; a fare uscire dai reparti psichiatrici vari pazienti forzatamente ricoverati negli SPDC ( servizio psichiatrici di diagnosi e cura)-<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; ad intervenire positivamente in molte altre situazioni di vera e propria &#8220;contenzione farmacologica&#8221; ( nonostante sia sempre pi\u00f9 difficile &#8221; liberare&#8221; i pazienti dal &#8220;manicomio farmacologico&#8221;).<\/strong><\/p>\n<p><strong>L&#8217;avvocato segue attualmente per il TelefonoViola il processo Mastrogiovanni, nel quale l&#8217;associazione si \u00e8 costituita parte civile.L&#8217;assistenza legale \u00e8, oggi, per il l&#8217;associazione, un elemento fondamentale nell&#8217;intervento per la difesa e per il riconoscimento dei diritti del paziente psichiatrizzato.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Chi vuole pu\u00f2 contattare l&#8217;associazione tramite segreteria telefonica e\/o chiamare direttamente in sede allo 06- 59606630 il gioved\u00ec pomeriggio dalle 17 alle 19.30.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ccdu.org\/contatti\"><strong>CCDU &#8211; Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani \u2013 Onlus<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Sede legale: Via Vincenzo Monti 47<\/strong><br \/>\n<strong>20123 Milano<\/strong><\/p>\n<p><strong>Codice Fiscale: 973 782 501 59<\/strong><\/p>\n<p><strong>Segreteria telefonica: 02 871 96 730 (Lasciate un messaggio e poi vi richiameremo)<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.ccdu.org\/contatti\/segnalazioni\">Cliccare qui per Modulo di contatto e di segnalazione danni e\/o abusi <\/a><\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/violetta.noblogs.org\/\"><strong>Collettivo Antipsichiatrico Violetta Van Gogh<\/strong><\/a><br \/>\nPer comunicazioni con il collettivo antipsichiatrico Violetta Van Gogh contro gli usi e gli abusi della psichiatria.<br \/>\n<strong>Telefono Viola di Milano: 334 3968947 (mercoled\u00ec dalle 17 alle 20)<\/strong><\/p>\n<p>Oppure scrivere a: <strong>telviola@ecn.org o violettavangogh@inventati.org<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/artaudpisa.noblogs.org\/\"><strong>Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa:<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>Telefono per le prime urgenze: 335 7002669<\/strong><br \/>\n<strong>Oppure scrivere a: antipsichiatriapisa@inventati.org<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"http:\/\/centro-relazioni-umane.antipsichiatria-bologna.net\/contatti\/\"><strong>Centro di Relazioni Umane Bologna:<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Telefono: 3393040009<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019indirizzo mail a cui scrivere \u00e8 il seguente:<\/strong><\/p>\n<p><strong>centrorelazioniumane@gmail.com<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In seguito ad una richiesta da parte dei lettori, pubblichiamo qui le principali informazioni da conoscere, contro gli abusi, e\/o a tutela dei propri diritti in materia psichiatrica, e riferimenti delle principali associazioni, comitati e collettivi antipsichiatrici presenti sul territorio che possono fornire informazioni utili e assistenza legale gratuita in caso di abuso o danno da 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