A partire dal 1° luglio le autorità italiane sono tenute ad applicare ai richiedenti asilo che attraversano le frontiere interne dell’area Schengen il nuovo Regolamento europeo 2024/1351 del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che abroga il regolamento (UE) 2013/604 (Dublino III). Prevalgono gli aspetti punitivi per tutti coloro che si sono resi responsabili di un movimento secondario, di un passaggio non autorizzato in un paese UE diverso da quello di primo ingresso.
Nei loro confronti, oltre a vari ostacoli procedurali che rendono poco probabile il riconoscimento di uno status di protezione, come confermato dai primi provvedimenti di diniego adottati dalle Commissioni territoriali in Italia, oltre all’ampliamento dei casi di trattenimento amministrativo camuffati da obbligo di dimora, si prospettano difficoltà di accesso alla procedura ed un abbattimento delle misure di assistenza e accoglienza fin qui vigenti, a partire dall’assistenza sanitaria ridotta ai casi di emergenza, con una gravissima lesione del principio di uguaglianza nell’esercizio effettivo di diritti fondamentali come il diritto alla salute.
Con l’abrogazione del Regolamento Dublino III del 2013, nel nuovo Regolamento europeo 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, malgrado una minuziosa disciplina da integrare con il Regolamento procedure 2024/1348, le procedure di frontiera, spesso in modalità “accelerata”, rimangono affidate a provvedimenti discrezionali delle autorità di polizia, e le possibilità di ricorso effettivo sono drasticamente ridotte.
La situazione, come era facilmente prevedibile dopo anni di prassi abusive e disumane, appare particolarmente critica al confine tra Italia e Slovenia, dove le procedure in frontiera e le modalità di presa in carico di richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica non appaiono conformi alle prescrizioni vincolanti dettate dai regolamenti europei.
Si applica infatti la “procedura accelerata” di frontiera, che comporta l’applicazione di un regime di “non autorizzazione” all’ingresso nel territorio dello Stato membro, e la cd. finzione di non ingresso, a persone che sono di fatto, e da tempo entrate nel territorio nazionale, e non certo “in occasione dell’attraversamento” del confine, come previsto dai regolamenti europei sullo screening e sulle procedure.
Al richiedente asilo non vengono consegnati in copia tutti i documenti che lo riguardano, e questo limita la possibilità di contestare l’adozione di una procedura accelerata ed in generale svuota i diritti di difesa, mentre sembra non esserci più il vecchio modello C 3 che su un modulo prestampato, con poche caselle da segnare, indicava le ragioni dell’ingresso nel territorio nazionale, modulo che in passato costituiva la prima fase della richiesta di protezione.
In molti casi, nelle prassi applicate ancora oggi, non ci sono tracce documentali del completo assolvimento degli obblighi di informazione a carico delle autorità nazionali, anche sui possibili mezzi di impugnazione, e non sembra comunicato neppure il diritto di chiedere un orientamento legale gratuito, circostanza che comprime del tutto i diritti di difesa e limita persino l’accesso effettivo alla procedura, a fronte dei tempi rapidissimi adottati per lo screening, che spesso si esaurisce in una sola giornata, e poi, dopo la formalizzazione della domanda, per le decisioni di diniego o di inammissibilità da parte della Commissione territoriale.
A seguito dei dinieghi sempre più frequenti per inammissibilità o “manifesta infondatezza” scattano le misure di espulsione e di trattenimento amministrativo, che adesso, dopo le procedure accelerate, dovrebbero essere disciplinate dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1349 sui rimpatri alla frontiera.
In base al Considerando 87, del Regolamento sulla “gestione” delle frontiere interne (UE) 2024/1351 “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi garantiti dal diritto dell’Unione e internazionale, inclusa la Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare di conseguenza il presente regolamento, nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali”.
Questi principi sembrano però smentiti sul piano procedurale, e su quello sostanziale, sia da diverse prescrizioni dello stesso regolamento, che dalle prassi e dalle normative adottate dall’Italia in questa prima fase di attuazione del Patto UE del 2024 sulla migrazione e l’asilo.
L’orientamento della giurisprudenza italiana è chiarissimo e non ammette, per effetto di ritardi amministrativi, la violazione dei diritti fondamentali di chi manifesta la volontà di chiedere protezione. Il richiedente asilo deve essere considerato tale e presente nel territorio nazionale fin dalla sua prima manifestazione della volontà di richiedere protezione e dunque non può essere trattato, sia che venga abbandonato sul territorio, sia nei casi di confinamento con obbligo di dimora, come se non avesse mai fatto ingresso nello Stato.
La Corte di Cassazione, sez. I civile, con l’ordinanza n. 14851 del 18 maggio 2026, ha affermato che la domanda di asilo può assumere rilievo già dal momento in cui il richiedente esprime la volontà di ottenere protezione, anche se non è ancora formalmente registrata.
La cd. finzione di non ingresso non può creare zone di sospensione dello Stato di diritto, seppure nei confronti di persone che hanno fatto ingresso irregolare, ma che hanno diritto a presentare una domanda di protezione. L’accesso alla procedura per il riconoscimento di uno status di protezione può avvenire con modalità diverse a secondo delle diverse zone geografiche, ma sempre nel rispetto dei diritti fondamentali che spettano a qualunque persona (art.2 del Testo Unico immigrazione 286/98).
La situazione alle frontiere meridionali appare diversa da quella che si sta verificando ai confini orientali tra l’Italia e la Slovenia, anche per le modalità di ingresso, i tempi di presentazione delle domande, le varie modalità procedurali di elaborazione e trattazione delle richieste di protezione, la gestione del sistema di accoglienza e le misure di confinamento.
Ed ancora diverse risultano le procedure applicate (SOP) alle persone che sono state soccorse in mare, e che vengono sbarcate in porti italiani, anche a notevole distanza dal luogo nel quale si sono svolte le attività di ricerca e salvataggio, come nei casi di Savona, La Spezia e Livorno.
Ma per quanto riguarda le regole degli accertamenti in frontiera (screening) e l’accesso alle procedure di protezione, come per l’adozione delle misure di accoglienza, non sono consentite prassi applicate dalle autorità che discriminano tra i richiedenti, magari per una mera questione geografica, o per carenze strutturali degli apparati amministrativi.
Non si può ritenere che persone che sono state considerate già presenti nel territorio nazionale, dopo il loro ingresso irregolare, siano sottoposte a norme derogatrici rispetto alle procedure ordinarie di protezione, in base all’applicazione di una serie di “finzioni giuridiche” che ampliano a dismisura i poteri discrezionali delle autorità amministrative, tanto da ridurre le garanzie costituzionali della libertà personale e la portata effettiva del diritto alla protezione previsto dall’art.18 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall’art.10 della Costituzione italiana.
Ed è la Corte costituzionale, con una serie di pronunce, dalla sentenza n. 105 del 2001 alla sentenza n. 96 del 2025 che ricorda, con riferimento alle misure di trattenimento amministrativo in vista del rimpatrio forzato, come “Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”.
Si può attendere che appena le nuove norme europee sugli accertamenti (screening) e sulle procedure accelerate in frontiera saranno completamente operative con provvedimenti notificati ai richiedenti asilo, e non solo sulla base di prassi informali, si arriverà a molteplici decisioni dei tribunali nazionali ed a nuove questioni pregiudiziali che porranno il problema della compatibilità della nuova normativa italiana ed europea con il diritto dei trattati e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.










