Petizione anti-covid promossa dall’ ABC-AssociazioneBeniComuni “Stefano Rodotà” OdV al fine di sollecitare l’operatore pubblico ad obbligare i titolari dei brevetti a concedere l’uso non- esclusivo: «Le licenze obbligatorie intervengono quando un’autorità giudiziaria o amministrativa autorizza l’uso di un brevetto senza il consenso del suo proprietario. Esse sono motivate dalla salvaguardia dell’interesse generale e, nel caso dei prodotti farmaceutici, dalla tutela della salute pubblica»

 

Per sconfiggere la pandemia, lottando contro l’attuale virus e le sue varianti, con le quali dovremmo convivere per lungo tempo, e poter tornare ad aprire progressivamente ogni attività in sicurezza, è necessario liberarsi dalle logiche di massimizzazione dei profitti delle aziende farmaceutiche multinazionali e dalle conseguenti discriminazioni nella distribuzione dei vaccini. Dobbiamo poter vaccinare tutti il più velocemente possibile, attraverso il controllo pubblico delle “armi” per sconfiggere il “nemico invisibile”.

Questo si può fare:

1) obbligando per legge le case produttrici dei vaccini a rilasciare allo Stato italiano delle licenze obbligatorie di produzione dei vaccini sul nostro territorio, come previsto dagli accordi internazionali sul commercio.

2) dando mandato al Commissario straordinario per l’emergenza covid di finanziare e sviluppare la ricerca scientifica sulle varianti del virus e la produzione diretta da parte dell’Istituto farmaceutico militare, che già in passato ha prodotto vaccini e cure per debellare altre epidemie, come il vaiolo, il colera, la malaria e la tubercolosi.

Vi chiediamo quindi di firmare e condividere la nostra petizione al Parlamento italiano, per presentare e votare una legge che approvi velocemente questa proposta. Basta aspettare. Ogni giorno che passa, si sacrificano centinaia di vite!

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Premessa [abstract] alla proposta d’iniziativa legislativa sui vaccini 

*Accordo TRIPs è un trattato internazionale del 1994 promosso dal WTO (in italiano, Organizzazione mondiale del commercio) al fine di fissare standards internazionali per la tutela della proprietà intellettuale. L’Accordo è stato ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747. Prima dell’Accordo TRIPs, ogni Paese poteva liberamente decidere sulla propria politica sanitaria in base al suo sviluppo economico e produrre farmaci generici prima ancora che il brevetto diventasse di pubblico dominio. Ciò ha permesso al diritto alla salute di prevalere sulla protezione dei diritti brevettuali in alcuni casi di emergenze sanitarie nazionali, nonostante la riluttanza dell’industria farmaceutica. Con la firma dell’Accordo questa pratica è stata compromessa dall’istituzione di standard identici nei confronti dei diversi Paesi firmatari al fine di conseguire la globalizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i brevetti sui medicinali. Il risultato è stato l’impennata drammatica dei prezzi dei farmaci, che ha compromesso in tal modo la distribuzione dei prodotti sanitari da parte dei meno abbienti. Tuttavia nell’accordo sono presenti delle deroghe che consentono di venir meno ai diritti esclusivi del titolare del brevetto. Da un lato, prendono la forma di eccezioni generali (art. 30 Accordo TRIPs) e, dall’altro, di semplici “flessibilità” aperte agli Stati membri dell’OMC (art 31 Accordo TRIPs). In particolare, un istituto previsto dall’Accordo TRIPs che deroga al diritto esclusivo del titolare del brevetto, consiste nelle licenze obbligatorie (art. 31 Accordo TRIPs). Le licenze obbligatorie intervengono quando un’autorità giudiziaria o amministrativa autorizza l’uso di un brevetto senza il consenso del suo proprietario. Esse sono motivate dalla salvaguardia dell’interesse generale e, nel caso dei prodotti farmaceutici, dalla tutela della salute pubblica. Il loro utilizzo è, secondo Kahn, una sorta di “espropriazione parziale del titolare“, espropriazione tuttavia soggetta a numerose condizioni. Innanzitutto, lo Stato deve tentare di ottenere dal titolare del brevetto una licenza volontaria e solamente in assenza di esiti positivi, entro un periodo di tempo ragionevole, potrà ottenere una licenza obbligatoria. Le sole ipotesi in cui tale obbligo di negoziazione è escluso sono quelle di emergenze nazionali o estrema urgenza. Rilevante è inoltre la condizione al paragrafo f  che obbliga il licenziatario a produrre e distribuire il bene esclusivamente nel mercato interno del Paese che attiva la licenza. Vi è dunque il divieto di esportare dei medicinali prodotti sotto licenza obbligatoria. L’articolo 31 dell’Accordo TRIPs concede agli Stati membri la possibilità di prevedere con legge (dunque, non con un mero provvedimento amministrativo) “altri usi” dell’oggetto di un brevetto sottratti al monopolio. Le licenze obbligatorie attraverso cui la Pubblica amministrazione può, appunto, obbligare il titolare di un brevetto a concederne l’uso non esclusivo allo Stato o ad altri soggetti a determinate condizioni, rientrano in questa categoria.

*Accordo TRIPs. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (in italiano, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)

 

per sottoscrivere la Petizione sui vaccini anti-covid