Il MES ( altrimenti detto Fondo Salva-Stati), è una vera e propria organizzazione intergovernativa (sul modello dell’ FMI), che può imporre scelte di politica macro-economica ai 17 Paesi aderenti come l’Italia.

Il MES non solo potrà richiedere i primi 125 miliardi (la quota parte italiana), ma anche obbligare l’Italia a successive ricapitalizzazioni a sua insindacabile richiesta, senza limitazioni. Dovremo corrispondere le somme richieste nei modi e nei tempi da loro stabiliti, senza nessuna possibilità di intervento parlamentare.
Le proprietà del MES come i suoi fondi, i suoi beni sono immuni da qualsiasi procedimento giudiziario. Gli archivi e i documenti del MES sono inviolabili , così come i propri locali. Il MES non avrà restrizioni, obblighi alcuni, controlli, regolamenti o moratorie di nessun tipo.

La Germania, giustamente, su pressione dei 37.000 ricorsi alla Corte Costituzionale, ha reclamato la propria sovranità, di conseguenza non ha aderito alla ricapitalizzazione all’infinito, quindi risponde solo della sua quota parte iniziale di 190 miliardi e non riconosce la segretezza documentale del MES, per cui vuole vagliare tutti documenti ed archivi del MES.

Le limitazioni di sovranità sono possibili solo se aderenti all’ articolo 11 della Costituzione Italiana, dove dopo la parte sul ripudio della Guerra recita queste parole: “L’Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Dato che la limitazione di sovranità richiesta dal MES non è di parità con gli altri Stati , in quanto l’Italia a differenza della Germania deve rispondere senza limitazioni oltre alla sua quota parte iniziale di 125 miliardi e non può accedere ai documenti del MES si evince che aderendo al MES è stato violato l’Art. 11 della costituzione Italiana.

Per questa ragione va denunciata alla Corte Costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’adesione dell’Italia al MES, ne va richiesta quindi la cessazione dell’adesione o la limitazione a pari condizioni con gli altri Stati.